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25.01.2017 - lavoro

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – DISTACCO TRANSFRONTALIERO – DLGS N. 136/2016 – COMUNICAZIONE PREVENTIVA – CIRCOLARE N. 3/2016

Si informa che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con circolare n. 3 del 22 dicembre 2016, che si riporta in calce alla presente, sulla base di quanto previsto dall’art. 10, comma 2, del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 136 (cfr. Not. n. 8-9/2016), ha definito gli standard operativi e le regole di trasmissione per effettuare la comunicazione obbligatoria preventiva posta a carico dei datori di lavoro stranieri che distaccano lavoratori in Italia anche sulla base Decreto Ministeriale 10 agosto 2016.
Nello specifico, la menzionata circolare rimarca che:
– a far data dallo scorso 26 dicembre 2016 (data di entrata in vigore del predetto decreto ministeriale), l’azienda straniera distaccante ha l’obbligo di effettuare la comunicazione preventiva di distacco del personale che intende impiegare in Italia, entro le ore 24 del giorno antecedente l’inizio del distacco stesso, mediante il modello “UNI_Distacco_UE”, disponibile sul sito www.lavoro.gov.it;
– a decorrere dalla medesima data, le imprese straniere sono altresì tenute a comunicare i distacchi avviati dopo il 22 luglio 2016 (data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 136/2016).
La comunicazione deve essere effettuata entro il 26 gennaio 2017 (con le modalità indicate nel paragrafo “Comunicazione preventiva posticipata” della circolare in esame), sempre che i distacchi siano ancora in essere a tale data;
– sono quindi esclusi dall’obbligo di comunicazione i distacchi attivati dopo il 22 luglio 2016 ma cessati prima del 26 gennaio 2017, nonché i distacchi attivati prima del 22 luglio 2016.
L’obbligo di cui trattasi è posto esclusivamente in capo all’azienda straniera distaccante (“prestatore di servizi”) e trova applicazione sia nei confronti delle imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, sia nei confronti delle imprese stabilite in uno Stato terzo/extra UE, ovvero nei confronti di agenzie di somministrazione stabilite in un altro Stato membro che distaccano lavoratori in Italia.
Dopo aver illustrato le informazioni che deve contenere la comunicazione preventiva, la circolare in commento fa presente che:
– l’allegato C del Decreto Ministeriale 10 agosto 2016 contempla la “comunicazione preventiva posticipata” che, nelle ipotesi di certificata indisponibilità del sistema informatico del Ministero del Lavoro, consente ai prestatori di servizi di adempiere agli obblighi di comunicazione entro le ore 24 del giorno successivo a quello di ripristino del pieno funzionamento del sistema.
Come accennato, questa modalità viene utilizzata anche per comunicare i distacchi avviati dopo il 22 luglio 2016.
In entrambi i casi, la data di “inizio distacco” deve essere valorizzata con quella di effettivo inizio;
– per adempiere correttamente alla trasmissione della comunicazione, l’azienda distaccante deve acquisire apposite credenziali di accesso al sistema disponibile sul portale istituzionale del Ministero del Lavoro, mediante una preventiva registrazione da effettuarsi inserendo i dati identificativi richiesti dal sistema stesso;
– la comunicazione preventiva di distacco (da effettuarsi entro le ore 24 del giorno antecedente l’inizio del distacco stesso) può essere unica per tutti i lavoratori coinvolti nel distacco, anche laddove la durata e il luogo di lavoro siano diversi;
– è ammesso l’annullamento della comunicazione preventiva qualora sia necessaria la correzione di dati indispensabili per l’identificazione delle parti/soggetti coinvolti nel distacco (codice identificativo e Stato di stabilimento del prestatore di servizi; codice fiscale azienda del soggetto distaccatario; codice identificativo, Stato di nascita e cittadinanza del lavoratore distaccato).
Per non incorrere nella sanzione stabilita per la mancata o tardiva comunicazione, la cancellazione di dati essenziali e la nuova comunicazione degli stessi deve essere eseguita entro le ore 24 del giorno antecedente l’inizio del distacco del lavoratore.
Qualora, invece, si rendano necessarie modificazioni/variazioni relative ad informazioni non essenziali per l’identificazione delle parti, concernenti uno o più lavoratori, la rettifica dei dati inseriti nell’originaria comunicazione preventiva deve essere effettuata entro le ore 24 del quinto giorno successivo a quello in cui si è verificato l’evento modificativo (sono considerate informazioni non essenziali per l’identificazione delle parti: la durata del distacco, il luogo di svolgimento della prestazione, la tipologia di servizi, le generalità e il domicilio eletto del referente incaricato di inviare e ricevere atti e documenti, di cui all’art. 10, comma 3, lettera b), del Decreto Legislativo n. 136/2016, le generalità del referente designato con potere di rappresentanza per tenere i rapporti con le parti sociali interessate a promuovere la negoziazione collettiva di secondo livello, di cui all’art. 10, comma 4, del medesimo decreto, il numero del provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività di somministrazione);
– i dati contenuti nel modello “UNI_Distacco_UE” sono accessibili, oltre che all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, anche all’INPS e all’INAIL, secondo le modalità previste dal Codice per l’amministrazione digitale.
Da ultimo, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro evidenzia che le violazioni, da parte del prestatore di servizi, dell’obbligo di comunicare:
– il distacco, entro le ore 24 del giorno antecedente l’inizio del distacco stesso (salvo i casi in cui è consentita la “comunicazione preventiva posticipata”);
– l’annullamento/nuova comunicazione di dati essenziali, entro le ore 24 del giorno antecedente l’inizio del distacco del lavoratore,
– tutte le modificazioni successive concernenti dati non essenziali, entro cinque giorni dal verificarsi dell’evento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro per ciascuna violazione e per ogni lavoratore interessato.
In ogni caso, gli importi delle sanzioni non possono essere superiori a 150.000 euro.
Alle violazioni in questione è applicabile l’istituto della diffida disciplinato dall’art. 13 del Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Ispettorato Nazionale del Lavoro

Roma, 22 dicembre 2016

Circolare n. 3

Oggetto: comunicazione preventiva di distacco transnazionale e regime sanzionatorio – modelli UNI_Distacco_UE e CAB_UNI_UE – Decreto Ministeriale 10 agosto 2016 – art. 10, commi 1 e 2, e art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 136/2016 – indicazioni al personale ispettivo.

Obblighi di comunicazione
Il 22 luglio u.s. è entrato in vigore il D.Lgs. n. 136/2016, relativo al distacco transnazionale di lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, emanato in attuazione della Direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, che ha abrogato il D.Lgs. n. 72/2000 di recepimento della Direttiva 96/71/CE, mutuandone le relative disposizioni.
L’art. 10 del Decreto n. 136 ha introdotto nel nostro ordinamento una serie di adempimenti amministrativi tra i quali l’obbligo, per le imprese straniere che intendano distaccare lavoratori in Italia nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi, di effettuare la comunicazione preventiva di distacco.
In particolare, la disposizione in argomento sancisce in capo al prestatore di servizi straniero l’obbligo di effettuare la dichiarazione preventiva di distacco del personale impiegato in Italia entro le ore 24 del giorno antecedente all’inizio del distacco stesso secondo le modalità definite dal Decreto Ministeriale 10 agosto 2016 e dai relativi allegati, che entrerà in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 27 ottobre 2016.
A far data dal 26 dicembre p.v., dunque, l’azienda straniera distaccante ha l’obbligo di effettuare la comunicazione preventiva di distacco del personale che intende impiegare in Italia.
Si ritiene inoltre che, a decorrere dalla medesima data, le imprese straniere siano altresì tenute a comunicare i distacchi avviati successivamente al 22 luglio 2016. Tale comunicazione andrà effettuata entro il 26 gennaio 2017 – con le modalità indicate nel successivo paragrafo “Comunicazione preventiva posticipata” – sempreché i distacchi siano ancora in essere a tale data.
Sono quindi da ritenersi esclusi dall’obbligo di comunicazione preventiva i distacchi attivati dopo il 22 luglio 2016 ma cessati prima del 26 gennaio 2017, nonché i distacchi attivati prima del 22 luglio 2016.
Si precisa, inoltre, che l’obbligo in questione è posto esclusivamente in capo all’azienda straniera distaccante (prestatore di servizi) e trova applicazione sia nei confronti delle imprese stabilite in altri Stati membri, sia nei confronti delle imprese stabilite in uno Stato terzo/extra UE, ovvero nei confronti di agenzie di somministrazione stabilite in un altro Stato membro che distaccano lavoratori in Italia.
La comunicazione preventiva deve contenere le seguenti informazioni (cfr. Modello UNI_Distacco_UE – allegati A e C del D.M.):
– dati identificativi del prestatore di servizi/impresa distaccante (codice univoco dell’azienda attribuito dallo Stato di appartenenza al prestatore di servizi a fini fiscali, previdenziali o simili);
– generalità dei lavoratori distaccati;
– durata del distacco: data di inizio e data di fine;
– sede del distacco: indirizzo o indirizzi del luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;
– dati identificativi del soggetto distaccatario;
– specifica tipologia di servizi che giustificano il distacco: settore merceologico del soggetto distaccatario – classificazione ATECO 2007 secondo livello;
– generalità e domicilio eletto del referente ex art. 10, comma 3, lett. b), D.Lgs. 136/2016;
– generalità del referente di cui al comma 4 del medesimo articolo 10.
In caso di agenzie di lavoro che effettuino somministrazione transnazionale, nella sezione 1 – prestatore di servizi – del Modello UNI_Distacco_UE vanno riportati i dati dell’agenzia del lavoro stabilita in un altro Stato membro (denominazione, codice identificativo, sede ecc.), indicando altresì nel campo identificativo “somministrazione” della medesima sezione gli estremi del provvedimento di autorizzazione all’esercizio della suddetta attività, ove sia prevista dalla normativa del Paese di stabilimento.
Nella sezione 3 – soggetto distaccatario – devono essere inseriti, invece, i dati dell’utilizzatore avente sede in Italia.
Con specifico riferimento alla somministrazione transnazionale nel settore del trasporto su strada di merci o di passeggeri, ferme restando le indicazioni fornite per le sezioni 1 e 3 di cui sopra, il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa (sezione 4.1.2 – sede del distacco) va individuato nella sede legale dell’impresa utilizzatrice e quindi corrisponde al contenuto della sezione 3 – soggetto distaccatario.
Diversamente, per le ipotesi di cabotaggio di merci o passeggeri di cui al Capo III del Regolamento (CE) n. 1072/2009 e al Capo V del Regolamento (CE) n. 1073/2009, tenuto conto delle peculiarità delle suddette operazioni nel cui ambito non risulta sempre individuabile né un soggetto distaccatario né un preciso luogo di svolgimento della prestazione, nelle more della predisposizione da parte del Ministero del lavoro di uno specifico Modello di comunicazione all’interno della piattaforma Distacco UE, l’impresa straniera distaccante dovrà assolvere all’obbligo in questione mediante l’invio di una dichiarazione preventiva all’indirizzo di posta elettronica Cabotaggio.DistaccoUE@lavoro.gov.it utilizzando il modello allegato (cfr. allegato 1).
In merito alla compilazione del modello CAB_UNI_UE di cui all’allegato 1 si precisa che nella sezione 3.1.1 relativa alla durata del distacco vanno inserite rispettivamente la data della prima operazione di cabotaggio effettuata sul territorio italiano – data inizio distacco – nonché quella dell’ultima operazione di cabotaggio effettuata prima dell’uscita dal nostro territorio – data fine distacco.
Il suddetto modello dovrà essere inviato entro le ore 24 del giorno antecedente a quello della data della prima operazione.
Nell’ambito del settore trasporto va, altresì, chiarito che i servizi di trasporto internazionale su strada che comportano il mero transito su territorio italiano, ovvero il semplice attraversamento che non dia luogo ad attività di carico/scarico merci o imbarco/sbarco passeggeri, non configurano la fattispecie di distacco transnazionale e, conseguentemente, non comportano l’applicazione del Decreto n. 136/2016 e dei relativi obblighi; ciò in ragione della circostanza che in tali ipotesi manca il presupposto della prestazione transnazionale di servizi in favore di un destinatario operante in territorio italiano.
Si rappresenta inoltre che nelle more di un chiarimento a livello europeo in merito all’individuazione di ulteriori fattispecie di trasporto internazionale escluse dal campo di applicazione delle direttiva distacco e sino alla predisposizione di diverse istruzioni operative al riguardo, non si ritiene esigibile l’adempimento dell’obbligo di comunicazione in tutti le ipotesi di trasporto la cui origine o destinazione sia l’Italia che non costituiscano operazioni di cabotaggio o non comportino somministrazione transnazionale di manodopera.

Comunicazione “preventiva” posticipata
L’allegato C del citato D.M. contempla la c.d. “comunicazione preventiva posticipata” che, in caso di “certificata indisponibilità del sistema informatico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (SID)” consente ai prestatori di servizi di adempiere agli obblighi di comunicazione entro le ore 24 del giorno successivo a quello di ripristino del pieno funzionamento del sistema.
Come indicato in precedenza, tale modalità è utilizzata anche per comunicare i distacchi avviati successivamente al 22 luglio 2016.
In entrambi i casi la data di “inizio distacco” andrà valorizzata con quella di effettivo inizio.

Regole di trasmissione
Il D.M. 10 agosto 2016 definisce gli standard operativi e le regole di trasmissione per effettuare la comunicazione preventiva di distacco, tramite il Modello UNI_Distacco_UE, da parte dell’impresa stabilita in un altro Stato membro o in uno Stato terzo che distacca lavoratori in Italia.
Al fine di assolvere correttamente alla trasmissione della comunicazione, l’azienda distaccante dovrà acquisire apposite credenziali di accesso al sistema disponibile sul portale istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attraverso una preventiva registrazione da effettuarsi inserendo i dati identificativi richiesti dal sistema stesso.
Al fine di contenere al massimo gli adempimenti in capo alle aziende distaccanti, la comunicazione preventiva di distacco, da effettuarsi entro le ore 24 del giorno antecedente all’inizio del distacco stesso, può essere unica per tutti i lavoratori coinvolti nel distacco, anche laddove la durata ed il luogo di lavoro siano diversi.
Inoltre, è ammesso l’annullamento della comunicazione preventiva nelle ipotesi in cui si renda necessaria “la cancellazione di dati essenziali e nuova comunicazione degli stessi”, ossia la correzione di dati indispensabili per l’identificazione delle parti/soggetti coinvolti nel distacco.
Sono considerati dati indispensabili ai fini dell’annullamento della comunicazione:
a) il codice identificativo e lo Stato di stabilimento del prestatore di servizi;
b) il codice fiscale azienda del soggetto distaccatario;
c) il codice identificativo, lo Stato di nascita e la cittadinanza del lavoratore distaccato.
Per non incorrere nella sanzione prevista per la mancata o tardiva comunicazione, il prestatore di servizi deve effettuare la cancellazione/nuova comunicazione entro le ore 24 del giorno antecedente l’inizio del distacco del lavoratore.
Nell’ipotesi in cui, invece, si rendano necessarie modificazioni/variazioni relative ad informazioni non essenziali per l’identificazione delle parti, concernenti uno o più lavoratori (durata del distacco, luogo di svolgimento della prestazione, tipologia di servizi, generalità e domicilio eletto del referente di cui al comma 3, lett. b, generalità del referente di cui al comma 4, numero del provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività di somministrazione), la rettifica dei dati inseriti nell’originaria comunicazione preventiva deve essere effettuata entro le ore 24 del quinto giorno successivo alla data del verificarsi dell’evento modificativo.
I dati contenuti nel Modello UNI_Distacco_UE risultano accessibili oltre che all’Ispettorato nazionale del lavoro (e quindi a tutto il personale ispettivo), anche all’Istituto nazionale di previdenza sociale e all’Istituto nazionale per le assicurazioni e infortuni sul lavoro con le modalità previste dal codice per l’amministrazione digitale.

Regime sanzionatorio
In ossequio ai principi comunitari di effettività e proporzionalità delle sanzioni, la cogenza dei nuovi obblighi comunicazionali è assicurata da un adeguato regime sanzionatorio.
In particolare, ai sensi dell’art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 136/2016 le violazioni da parte del prestatore di servizi dell’obbligo di comunicare:
– il distacco entro le ore ventiquattro del giorno antecedente all’inizio del distacco stesso, a meno dei casi che ammettono la c.d. Comunicazione Preventiva Posticipata;
– l’annullamento/nuova comunicazione di dati essenziali entro le ore ventiquattro del giorno
antecedente all’inizio del distacco del lavoratore;
– tutte le modificazioni successive concernenti dati non essenziali entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento;
sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro per ciascuna violazione e per ogni lavoratore interessato.
In ogni caso, in base all’art. 32, comma 1, lettera d), L. n. 234/2012 (Norme generali sulla
partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea), gli importi di tali sanzioni non possono essere superiori a 150.000 euro (art. 12, comma 4, D.Lgs. n. 136/2016).
Alle violazioni in argomento risulta, inoltre, applicabile l’istituto della diffida obbligatoria di cui all’art.13 del D.Lgs. n. 124/2004.
***
La presente circolare è indirizzata per conoscenza al Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale per ogni valutazione circa l’opportunità di inviare la stessa ai Consolati e alle Ambasciate
estere aventi sede in Italia, nonché alle Ambasciate italiane presenti in Europa e nei Paesi extraUE.

 


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