TASSO DI INTERESSE LEGALE
Con il decreto 7 dicembre 2016 (G.U. n. 291 del 14 dicembre 2016) il Ministro dell’economia, ha fissato la nuova misura del tasso d’interesse legale ai sensi dell’art. 1284 del codice civile che, a partire dal 1° gennaio 2017, sarà pari allo 0,1% in ragione d’anno. Attualmente (e fino al 31 dicembre 2016) è pari allo 0,2 % in ragione d’anno.
L’art. 1284 del codice civile attribuisce al Ministro dell’economia il potere di modificare annualmente il tasso d’interesse legale, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce.
La determinazione del nuovo tasso d’interesse avviene sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tiene conto del tasso d’inflazione registrato nell’anno. Qualora entro il 15 dicembre non venga fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo.
Di seguito si riportano i tassi d’interesse legale applicati fino ad oggi e cioè:
– 5% dal 21/04/1942 al 15/12/1990 (art. 1284 c.c.);
– 10% dal 16/12/1990 e per gli anni 1991, 1992, 1993, 1994 e 1996 (Legge 353/1990 e Legge 408/1990);
– 5% per il 1997 e 1998 (Legge 662/1996);
– 2,5% per il 1999 e 2000 (DM 10/12/1998);
– 3,5% per il 2001 (DM 11/12/2000);
– 3% per il 2002 e 2003 (DM 11/12/2001);
– 2,5% per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007 (DM 1/12/2003);
– 3% per il 2008 e 2009 (DM 12/12/2007);
– 1% per il 2010 (DM 4/12/2009);
– 1,5% per il 2011 (DM 7/12/2010);
– 2,5% per il 2012 e 2013 (DM 12/12/2011);
– 1% per il 2014 (DM 12/12/2013);
– 0,5% per il 2015 (DM 11/12/2014)
– 0,2% per il 2016 (DM 11/12/2015).
L’elenco sopra riportato evidenzia, da un lato, che dal 2008 (anno di inizio dell’attuale ciclo economico negativo) ad oggi vi è stata una sostanziale e quasi progressiva riduzione del valore del tasso di interesse legale e, dall’altro, che il nuovo valore fissato per il 2017 rappresenta il minimo storico fino ad ora registrato.
Si ricorda che il tasso d’interesse legale può avere rilievo, tra l’altro, in tema di locazione di immobili urbani ed in particolare in tema di deposito cauzionale, qualora nel contratto non sia stata esclusa la produzione di interessi legali.
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