MINISTERO DEL LAVORO – UTILIZZO IMPIANTI GPS SU MEZZI DI LAVORO – INDICAZIONI OPERATIVE DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – CIRCOLARE N. 2/2016
Si informa che con la circolare n. 2 del 7 novembre scorso, che si allega in calce alla presente, l’Ispettorato nazionale del Lavoro ha fornito le indicazioni operative in merito alla corretta installazione delle apparecchiature di localizzazione satellitare GPS sulle vetture aziendali, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 della L. n. 300/70, come modificato dall’art. 23 del D.Lgs n. 151/2015.
In particolare, l’Ispettorato ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di considerare dette apparecchiature quali strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e, quindi, esclusi dalle procedure previste dal suddetto art. 4.
Sul punto, si ricorda che la novellata disposizione ha previsto che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente:
– per esigenze organizzative e produttive;
– per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale.
Tali strumenti possono essere installati previo accordo collettivo, stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali.
In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo potrà essere stipulato con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
In mancanza di accordo, gli impianti potranno essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
Tali procedure autorizzatorie non si applicano agli “strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze”.
Sul punto, l’Istituto ha precisato che, essendo l’apparecchiatura GPS uno strumento “aggiunto” agli strumenti di lavoro, non utilizzato in via primaria per rendere la prestazione lavorativa ma funzionale a rispondere ad esigenze diverse di carattere assicurativo, organizzativo ecc…, tale fattispecie dovrà rientrare nel campo di applicazione del comma 1 dell’art. 4 della L. n. 300/70, come modificato dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs n. 185/2016.
Solo in casi particolari in cui il sistema di localizzazione sia installato per consentire l’effettiva attuazione della prestazione lavorativa o perché sia richiesto da specifiche normative (es. nel caso di trasporto di portavalori superiori a 1.500.000,00 €), lo stesso potrà essere considerato “vero e proprio strumento di lavoro”.
Alla luce di quanto sopra, risulterà pertanto necessario avviare le procedure autorizzatorie in tutti i casi in cui tali strumenti di controllo non siano strettamente funzionali allo svolgimento dell’attività lavorativa. Di conseguenza, sarà possibile utilizzare le informazioni raccolte e connesse al rapporto di lavoro, solo dopo aver dato al lavoratore adeguata informazione sulle modalità d’uso degli strumenti, sull’effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal codice in materia di protezione dei dati personali (Dlgs n. 196/2003).
Ispettorato del Lavoro
Roma, 7 novembre 2016
Circolare n. 2
Oggetto: indicazioni operative sull’ utilizzazione di impianti GPS ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2,L. n. 300/1970.
Con la presente si forniscono indicazioni circa la corretta lettura dell’art. 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 – come novellato dall’art. 23 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 – per quanto attiene all’installazione di apparecchiature di localizzazione satellitare GPS montate su autovetture aziendali, volte in particolare a chiarire se le stesse siano da considerare quali strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa, come tali esclusi dalle condizioni e dalle procedure previste dal medesimo art. 4.
Sulla questione, acquisito il parere dell’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si rappresenta quanto segue.
L’art. 4, comma 2, della L. n. 300/1970 stabilisce che le procedure autorizzatorie indicate dalla disposizione non si applicano “agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze”.
Ciò posto, è pertanto necessario individuare quando l’installazione di apparecchiature di localizzazione satellitare GPS sia strettamente funzionale a “…rendere la prestazione lavorativa…”, tenuto conto che l’interpretazione letterale del disposto normativo porta a considerare quali strumenti di lavoro quegli apparecchi, dispositivi, apparati e congegni che costituiscono il mezzo indispensabile al lavoratore per adempiere la prestazione lavorativa dedotta in contratto, e che per tale finalità sia stati posti in uso e messi a sua disposizione.
In linea di massima, e in termini generali, si può ritenere che i sistemi di sistemi di geolocalizzazione rappresentino un elemento “aggiunto” agli strumenti di lavoro, non utilizzati in via primaria ed essenziale per l’esecuzione dell’attività lavorativa ma, per rispondere ad esigenze
ulteriori di carattere assicurativo, organizzativo, produttivo o per garantire la sicurezza del lavoro.
Ne consegue che, in tali casi, la fattispecie rientri nel campo di applicazione di cui al comma 1 dell’art.4 L. n. 300/1970 e pertanto le relative apparecchiature possono essere installate solo previo accordo stipulato con la rappresentanza sindacale ovvero, in assenza di tale accordo, previa autorizzazione da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro (art. 4, comma 1, della L. n. 300/1970 come modificato dall’art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 185/2016).
Si evidenzia tuttavia, che solo in casi del tutto particolari – qualora i sistemi di localizzazione siano installati per consentire la concreta ed effettiva attuazione della prestazione lavorativa (e cioè la stessa non possa essere resa senza ricorrere all’uso di tali strumenti), ovvero l’installazione sia richiesta da specifiche normative di carattere legislativo o regolamentare (es. uso dei sistemi GPS per il trasporto di portavalori superiore a euro 1.500.000,00, ecc.) – si può ritenere che gli stessi finiscano per “trasformarsi” in veri e propri strumenti di lavoro e pertanto si possa prescindere, ai sensi di cui al comma 2 dell’art. 4 della L. n. 300/1970, sia dall’intervento della contrattazione collettiva che dal procedimento amministrativo di carattere autorizzativo previsti dalla legge.
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