PROJECT FINANCING – IVA AL 10% SU “CORRISPETTIVO DI DISPONIBILITÀ”
(R.M. 100/E/2016)
Aliquota IVA del 10% sulla parte del “corrispettivo di disponibilità” relativa alla costruzione di un fabbricato in project financing.
Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 3 novembre 2016 n.100/E, in risposta ad un’istanza di interpello formulata da un’azienda ospedaliera che ha affidato in concessione ad una società di progetto, mediante un contratto di project financing, la costruzione e gestione di un proprio presidio ospedaliero.
Come noto, la realizzazione di opere pubbliche mediante lo strumento del project financing attribuisce alla società di progetto concessionaria il diritto di gestione e sfruttamento economico dell’opera per tutta la durata della concessione (ai sensi dell’art.183 – Finanza di progetto – del D.Lgs. 50/2016) [1].
Nel caso di specie, in virtù di tale schema contrattuale, il concessionario (società di progetto), si è impegnato ad eseguire la progettazione e costruzione dell’ospedale, assicurando, altresì, i servizi di manutenzione di tali strutture, nonché la gestione dell’intero complesso dal punto di vista commerciale.
Tra i corrispettivi percepiti in relazione alle diverse prestazioni eseguite (stati di avanzamento lavori, collaudo, esecuzione dei servizi ai degenti, ricoveri, ecc…), la società di progetto riceve, altresì, il cd. “corrispettivo di disponibilità”, correlato all’utilizzabilità della struttura ospedaliera, in modo da remunerare l’investimento eseguito, non completamente coperto dai ricavi generati dalla gestione dell’opera.
Proprio con riferimento a tale “corrispettivo di disponibilità”, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata confermando, innanzitutto, che anche in assenza di una specifica qualificazione giuridica, questo «assume natura sinallagmatica», avendo la funzione di assicurare il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario dell’operazione (cfr. anche R.M. 395/E/2002).
Di conseguenza, sotto il profilo del regime IVA applicabile, viene chiarito che la quota parte di tali importi, correlata alla remunerazione della costruzione dell’edificio (nel caso di specie l’ospedale), deve essere assoggettata all’aliquota IVA del 10%, sul presupposto che la costruzione del polo ospedaliero rientra tra gli edifici assimilati alle abitazioni (ai sensi dell’art.1 della legge 659/1961), espressamente agevolati dal n.127-quinquies della Tab. A, parte III, del D.P.R. 633/1972[2].
Per completezza, si ricorda che alle medesime conclusioni era giunto anche il Ministero dell’economia e finanze in risposta ad un’interrogazione parlamentare (n.5-03674/2014).
In tale occasione, infatti, era stato chiarito che in presenza di opere di urbanizzazione realizzate in project financing, sulle somme erogate dalla stazione appaltante al concessionario, a copertura del relativo costo di costruzione (ad es. il “canone di disponibilità residuale”), l’IVA si applica con l’aliquota del 10%, a prescindere dal momento dell’effettivo pagamento (in fase di costruzione o di collaudo).
Note:
[1] Tale disposizione ha sostituito il previgente art.153 del D.Lgs. 163/2006 (“Codice dei contratti pubblici”), citato nella R.M. 100/E/2016.
[2] Nella medesima Risoluzione si fa riferimento al n.127-quinquies della Tab. A, parte III, del D.P.R. 633/1972 (cd. “Decreto IVA”), relativo all’applicabilità dell’aliquota IVA del 10% nell’ipotesi di “cessione” di opere di urbanizzazione e degli altri edifici ivi indicati. Si ritiene che il riferimento normativo corretto sia, invece, il n.127-septies della medesima Tab. A, parte III del “Decreto IVA”, tenuto conto che tale disposizione si riferisce alla “costruzione” di tali opere, come nel caso di specie affrontato dall’Agenzia delle Entrate.
ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941