RUP – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Linea guida dell’Anac n. 3, approvata con deliberazione del 26/10/2016)
Secondo quanto disposto dal nuovo Codice degli appalti, l’Autorità anticorruzione (Anac) ha emesso la linea guida n. 3 del 26/10/2016, dal titolo “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”. Detto provvedimento stabilisce che per ogni singola procedura di affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti nominino un RUP per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione.
Si riepilogano qui le sole competenze del RUP che hanno un risvolto nei confronti dell’appaltatore.
Il responsabile del procedimento:
impartisce al direttore dei lavori, con disposizioni di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori. Autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori e svolge le attività di accertamento della data di effettivo inizio;
provvede, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, a verificare che l’esecutore corrisponda alle imprese subappaltatrici i costi della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso;
trasmette agli organi competenti dell’amministrazione aggiudicatrice, sentito il direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per l’esecuzione dei lavori relativa alla sospensione, all’allontanamento dell’esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del contratto;
accerta, in corso d’opera, che le prestazioni oggetto di contratto di avvalimento siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, anche facendo ricorso al direttore dei lavori;
controlla il progresso e lo stato di avanzamento dei lavori, le modalità di esecuzione dei lavori e delle prestazioni in relazione al risultato richiesto dalle specifiche progettuali; il rispetto della normativa tecnica; il rispetto delle clausole specificate nella documentazione contrattuale (contratto e capitolati);
autorizza le modifiche, nonché le varianti;
approva i prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente non previste, determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l’impresa affidataria;
irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali in contraddittorio con l’appaltatore, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;
ordina la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità;
dispone la ripresa dei lavori e dell’esecuzione del contratto non appena siano venute a cessare le cause della sospensione e indicare il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti;
in relazione alle contestazioni insorte tra stazione appaltante ed esecutore circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori, convoca le parti entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori e promuove, in contraddittorio, l’esame della questione al fine di risolvere la controversia;
attiva la definizione con accordo bonario delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori;
rilascia il certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva dell’affidatario e del subappaltatore, entro 7 giorni dalla ricezione del SAL da parte del direttore dei lavori, e lo invia alla stazione appaltante ai fini dell’emissione del mandato di pagamento da parte della stazione appaltante, che deve intervenire entro 30 giorni dalla data di rilascio del certificato di pagamento oppure dalla data di ricezione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento qualora successiva alla data di rilascio del certificato di pagamento;
all’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità rilascia il certificato di pagamento ai sensi dell’art. 101, comma 4, previa verifica della regolarità contributiva dell’affidatario e del subappaltatore;
rilascia all’impresa affidataria copia conforme del certificato di ultimazione dei lavori emesso dal direttore dei lavori;
conferma il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori;
rilascia il certificato di esecuzione dei lavori necessario per la qualificazione SOA entro 30 giorni dalla richiesta dell’esecutore, con le modalità telematiche stabilite dall’A.N.AC.
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