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23.12.2016 - lavori pubblici

LE CATEGORIE SUPERSPECIALIZZATE E LE CATEGORIE A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA O MENO

Il 10 novembre il Ministero delle Infrastrutture ha firmato un Decreto Ministeriale, secondo quanto previsto dall’articolo 89, comma 11, del nuovo Codice degli appalti, in relazione alle categorie superspecialistiche. Nel momento in cui viene steso questo commento il decreto è stato firmato dal Ministro ma non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Solo dopo la pubblicazione il decreto sarà in vigore.
Si ritiene perciò opportuno coglier l’occasione per ricordare il regime di dette categorie, come pure di quelle comunque diverse dalla prevalente eventualmente presenti nel bando di gara.
Va preliminarmente detto che, senza voler fare in questa sede approfondimenti giuridici, il quadro normativo che si è venuto a creare con la pubblicazione del decreto in commento è assolutamente incomprensibile e incongruo. Pertanto le indicazione che di seguito vengono date sono espresse in forma assolutamente dubitativa, nella speranza che Anac possa fare un riordino coordinato della materia.

Categorie a qualificazione obbligatoria o meno
Con la soppressione di alcuni articoli del DPR 207/2010 sembra che la distinzione di categorie a qualificazione obbligatoria e categorie a qualificazione non obbligatoria sia venuta meno. Pertanto dove il bando preveda opere diverse dalla prevalente, le stesse potranno:
– essere assunte in ATI da impresa mandante
– essere eseguite dall’appaltatore
– essere subappaltate nei limiti di legge.

Categorie superspecializzate
Il citato decreto ministeriale del 10 novembre 2016 ha ricompilato l’elenco delle categorie superspecializzate.
Fino a prima della pubblicazione del decreto le categorie superspecializzate di importo superiore al 15% dovevano esser assunte da soggetto (impresa singola o ATI) qualificato SOA oltre che nella categoria prevalente anche in detta superspecializzata.
Con la pubblicazione del decreto detto vincolo non c’è più.
Ove pertanto il bando preveda una categoria superspecializzata sorgono questi vincoli:
– quando l’importo della categoria supera il 10% di quello a base di gara vi è il divieto di ricorre all’avvalimento;
– nel rispetto del limite generale del subappalto (30% dell’importo complessivo) le opere della categoria superspecializzata non potranno essere a loro volta subappaltate oltre il 30%.
Le opere della categoria superspecializzata potranno essere realizzate, dal 70% al 100%, dall’appaltatore ancorché privo della relativa qualificazione SOA, ovvero da impresa mandante in ATI verticale.
Le categorie superspecializzate individuate dal decreto sono:
OG 11 Impianti tecnologici;
OS 2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico;
OS 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;
OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori;
OS 11 Apparecchiature strutturali speciali;
OS 12-A Barriere stradali di sicurezza;
OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili;
OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato;
OS 14 Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
OS 18-A Componenti strutturali in acciaio;
OS 18-B Componenti per facciate continue;
OS 21 Opere strutturali speciali;
OS 25 Scavi archeologici;
OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;
OS 32 Strutture in legno.

 


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