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23.12.2016 - ambiente

BONIFICHE – OBBLIGHI DELLA P.A. PER INDIVIDUARE IL RESPONSABILE DELL’INQUINAMENTO

(Sentenza n. 1382 del 4 novembre 2016)

La pubblica amministrazione è tenuta ad indagare al fine di individuare il soggetto responsabile dell’inquinamento di un’area oggetto di procedura di bonifica: è quanto ha affermato il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte con la sentenza n. 1382 del 4 novembre 2016, ribadendo un orientamento giurisprudenziale oramai consolidato.
I giudici, in particolare, hanno evidenziato come la disciplina in materia di bonifiche contenuta nel Codice dell’ambiente (D.Lgs. 152/2006) ponga in capo all’autorità competente un vero e proprio obbligo di svolgere “opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell’evento” inquinante. Ad avviso dei giudici, peraltro, questa attività investigativa deve essere accompagnata da una valutazione caso per caso “sulla base della storia del sito e delle attività ivi svolte nel tempo”.
Nella sentenza, infine, viene affermato un ulteriore principio fondamentale in materia, ossia quello in base al quale “l’attività istruttoria del procedimento di bonifica debba prevedere la partecipazione del soggetto interessato, in considerazione della rilevanza e dell’onerosità degli obblighi di ripristino che ne possono conseguire a suo carico”.
Come più volte sostenuto dalla giurisprudenza, si tratta di una impostazione che risponde all’esigenza di consentire al soggetto interessato di poter assumere le azioni necessarie a tutela dei propri diritti ed è ispirata ai principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità dell’azione amministrativa (TAR Milano 6 luglio 2011, n. 1808; TAR Parma 12 aprile 2011, n. 105; TAR Toscana 6 luglio 2010, n. 2316).


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