OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA – LINEE GUIDA ANAC N. 2 DI CARATTERE NON VINCOLANTE
L’ANAC ha approvato il 21/9/2016 e pubblicato sulla G.U. n. 238 dell’11 ottobre 2016 le linee guida 2/2016 successivamente al parere della Consiglio di Stato del 2 agosto 2016. Oggetto della linea guida è “l’offerta economicamente più vantaggiosa”.
Il parere al CdS è stato richiesto dal Presidente dell’ANAC in una logica di cooperazione istituzionale in quanto non rientra tra gli atti per i quali è obbligatorio il parere del CdS.
È difficile effettuare in questa sede un commento analitico di quanto deliberato dall’Autorità, risultando più semplice la diretta lettura della linea guida.
Si ritiene ciononostante utile riprendere quanto focalizzato dall’Associazione dei Comuni italiani che ha voluto sottolineare come nel parere il Consiglio di Stato ha affermato che il documento base di ANAC sull’OEPV presentava originariamente deficit di utilità, o meglio il Consiglio ha ritenuto importante che l’Autorità fornisse “un ventaglio di metodologie valutative e un menu di strumenti di analisi delle offerte con l’espressa responsabilizzazione delle stazioni appaltanti nella selezione di quelli più appropriati e coerenti con le specifiche esigenze della procedura amministrativa”
I presidenti delle Commissioni Parlamentari hanno comunicato all’ANAC della “necessità di assicurare una disciplina quanto più possibile chiara e rigorosa al fine di evitare incertezze interpretative ed applicative”. Le linee guida dell’ANAC “devono fornire indicazioni metodologiche più precise e stringenti per la scelta dei criteri e sub criteri di valutazione delle offerte, dei correlativi punteggi e sub punteggi di ponderazione”.
Infine i componenti delle Commissioni hanno auspicato che le indicazioni metodologiche fornite con le linee guida possano essere inserite all’interno dei bandi tipo che verranno emanati dall’ANAC quali “istruzioni specifiche”
Pertanto ANAC con le linee guida definitive ha voluto fornire indicazioni operative di natura prevalentemente tecnico-matematica per il calcolo dell’OEPV alle stazioni appaltanti e operatori economici con alcune raccomandazioni.
Raccomandazione 1
I Comuni e le altre S.A. devono definire il criterio di aggiudicazione in modo chiaro e preciso evitando formulazioni ambigue e comunque poco trasparenti.
Raccomandazione 2
I Comuni e le altre S.A. devono elaborare modelli, anche in formato elettronico che favoriscano la predisposizione e presentazione delle offerte tecniche ed economiche
La norma di riferimento stabilisce una deroga all’applicazione del criterio dell’OEPV ovvero le stazioni appaltanti POSSONO e non DEVONO utilizzare il criterio del minor prezzo in alcuni casi specifici:
a) Per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 euro.
b) Per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate.
c) Per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, caratterizzati da elevata ripetitività.
Per i punti b) e c) l’ANAC ha fornito chiarimenti in merito a cosa debba intendersi per “caratteristiche standardizzare” e servizi e forniture “caratterizzati da elevata ripetitività”.
Quando si deroga all’applicazione del criterio dell’OEPV la stazione appaltante DEVE fornire adeguata MOTIVAZIONE e deve inoltre dimostrare che ricorrendo al criterio del minor prezzo non sia stato avvantaggiato un particolare fornitore.
La norma stabilisce un obbligo di ricorso al criterio di aggiudicazione dell’OEPV individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in alcuni casi specifici:
a) Servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica;
b) Servizi ad alta intensità di manodopera;
c) Servizi di ingegneria e architettura nonché altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo superiore a 40.000 euro.
La stazione appaltante, con questo criterio, dovrà cercare di contemperare due esigenze: la qualità del prodotto che si intende comprare o servizio da fornire e il miglior costo.
Raccomandazione 3
I Comuni e le altre S.A. dovrebbero attribuire un punteggio positivo solo ad effettivi miglioramenti rispetto a quanto previsto a base di gara.
Pertanto, comuni ed altre S.A. non dovrebbero considerare oggetto di valutazione i requisiti di partecipazione che sono posseduti, per definizione, da tutti i concorrenti, oppure le condizioni minime – compreso il prezzo – con cui i lavori, servizi e forniture devono essere realizzati.
Raccomandazione 4
I Comuni e le altre S.A. devono attribuire un punteggio limitato al prezzo quando si vogliono valorizzare gli elementi qualitativi dell’offerta o quando si vogliono scoraggiare ribassi eccessivi.
Un peso maggiore dovrà essere attribuito al prezzo nel caso in cui le condizioni di mercato sono tali che la qualità dei prodotti offerti dalle imprese è analoga.
Raccomandazione 5
I criteri di valutazione delle offerte devono essere stabiliti fin dalla fase di progettazione.
L’offerta è composta da elementi di natura quantitativa come ad esempio il prezzo, il tempo di esecuzione lavori ecc. e qualitativa, sui quali la commissione di gara deve esprimere un giudizio in base ai criteri prestabiliti nel bando di gara.
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