DETRAZIONE IRPEF DEL 50% ANCHE AL “CONVIVENTE DI FATTO”
(R.M. 64/E/2016)
Il convivente di fatto, che sostiene le spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia sull’abitazione oggetto della convivenza, può beneficiare del bonus IRPEF del 50% al pari di un familiare.
Questo il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, contenuto nella R.M. n. 64/E del 28 luglio 2016, che recepisce, dal punto di vista dell’applicabilità dei benefici fiscali, le novità introdotte dalla legge n. 76/2016 (cd. “Legge Cirinnà”), in materia di unioni civili.
Come noto, dal punto di soggettivo, l’agevolazione del “50%” è stata riconosciuta in favore del proprietario, nudo proprietario, usufruttario (ovvero titolare dei diversi diritti reali sugli immobili), nonché dell’inquilino e del comodatario come detentori dell’immobile (Cfr. C.M. 57/E/98)[1].
Inoltre, il bonus è, altresì, riconosciuto in favore del familiare convivente con il possessore/detentore dell’immobile, laddove, in presenza dei requisiti richiesti dalla norma, sostenga le spese per gli interventi edilizi[2].
Pertanto, in base al citato orientamento di prassi, il convivente che non sia familiare del titolare dell’immobile, nei termini sopra indicati, e che sostenga le spese per gli interventi in questione, potrebbe beneficare della detrazione IRPEF soltanto se risulta detentore dell’immobile in base ad un contratto di comodato.
In merito, le modifiche normative introdotte in materia di unioni civili (cd. “Legge Cirinnà”), stabiliscono:
· l’equiparazione delle unioni civili a quelle derivanti dal vincolo matrimoniale;
· l’estensione alle convivenze di fatto di alcuni diritti spettanti ai coniugi conviventi (ad esempio, il riconoscimento, a favore del coniuge superstite, del diritto di abitazione e successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza).
A tal riguardo, in virtù della rilevanza giuridica attribuita dalla legge 76/2016 alle coppie di fatto, l’Agenzia delle Entrate, modificando il proprio orientamento, ritiene che il requisito della “disponibilità dell’immobile”, necessaria per la fruibilità della detrazione, si rinviene nella convivenza stessa, senza che sia necessario un contratto di comodato sottostante.
Pertanto, sulla base di tale ricostruzione, la R.M. 64/E/2016 precisa che il convivente di fatto può detrarre le spese effettivamente sostenute sull’abitazione, anche se diversa da quella principale della coppia, purché in essa si esplichi in ogni caso un rapporto di convivenza (analogamente a quanto previsto per i familiari conviventi).
Alle medesime conclusioni si ritiene di dover pervenire anche con riferimento all’applicabilità della detrazione del “65%” per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, vigente fino al 31 dicembre 2016.
Note
[1] Come noto, la detrazione IRPEF del 50% per le ristrutturazioni edilizie è disciplinata dall’art. 16-bis del D.P.R. 917/86, e si applica nella misura potenziata del 50% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2016.
[2] In merito, l’Agenzia delle Entrate, nella C.M. 121/E/97, ha precisato che:
– per “familiari”, s’intendono, a norma dell’articolo 5, comma 5, del TUIR, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado;
– il titolo che attesta la disponibilità dell’immobile è costituito dalla condizione di familiare convivente e non è richiesto un sottostante contratto di comodato;
– la convivenza deve sussistere fin dal momento in cui iniziano i lavori (ris. n. 184/E del 2002 e circ. n. 15/E del 2005, par. 7.2).
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