NUOVI CHIARIMENTI DALL’ANAC SUI PROCEDIMENTI PER L’ISCRIZIONE NEL CASELLARIO INFORMATICO DELL’ANNOTAZIONE PER FALSE DICHIARAZIONI
E’ stato pubblicato dall’ANAC il Comunicato del Presidente del 31 maggio 2016, relativo ai “Procedimenti per l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 80, comma 5, lett. g) del d.lgs. n. 50/2016, Codice dei contratti pubblici.
Quest’ultima lettera prevede, come motivo di esclusione dalla gara, l’iscrizione dell’operatore economico nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione «ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione».
Al riguardo, nelle more dell’adozione delle linee guida sulla qualificazione di all’art. 83, comma 2, del Codice e della necessaria conseguente revisione del Regolamento che disciplina l’esercizio del potere sanzionatorio, l’Autorità ritiene ancora applicabile, per i fatti commessi prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice, la disciplina dell’abrogato art. 40, comma 9-quater, d.lgs. 163/2006.
Con la conseguenza che permane l’obbligo delle SOA di avviare i procedimenti di verifica della documentazione e delle dichiarazioni esibite dall’impresa attestanda e di comunicare all’Autorità l’avvio e gli esiti dei procedimenti svolti in contraddittorio con l’impresa.
Quanto alla durata della sanzione accessoria, la stessa Autorità ritiene che trovi applicazione la misura dettata all’art. 80, comma 12, d.lgs. 50/2016, riguardante le false dichiarazioni o la falsa documentazione presentate alla stazione appaltante nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto. Il nuvo Codice degli appalti pubblici ha fissato per questa fattispecie una terminee diverso da quello previsto dal precedente Codice , ovvero una sospensione dalla partecipare a gare per due anni.t
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