MPRESE EDILI CHE POSSIEDONO AUTOCARRI ADIBITI AL TRASPORTO IN CONTO PROPRIO – RECUPERO DEL CONTRIBUTO VERSATO AL SSN SUI PREMI DI ASSICURAZIONE – AGEVOLAZIONI CONFERMATE PER IL 2016
(Comunicato Stampa del 5 luglio 2015)
Si segnala che tutte le imprese edili che possiedono autocarri adibiti al trasporto delle merci – sia per conto proprio che per conto terzi – possono recuperare nel 2016, fino a un massimo di 300 euro per ciascun veicolo, le somme versate nel 2015 come contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti al trasporto merci.
L’ammontare massimo dell’importo compensabile nel 2016 è stato confermato dall’Agenzia delle Entrate con comunicato stampa del 5 luglio 2016.
Le condizioni per poter compensare il contributo versato al SSN sono:
► che il veicolo abbia una massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate;
► che il veicolo sia omologato ai sensi della direttiva 91/542/CEE, riga B, ovvero che sia di categoria Euro 2 o superiore.
La compensazione potrà essere effettuata col modello F24 utilizzando il codice tributo “6793”.
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