DETRAZIONE DELL’IVA PAGATA PER L’ACQUISTO DI CASE IN CLASSE ENERGETICA A O B – ESTENSIONE AI FABBRICATI RISTRUTTURATI
La detrazione del 50% dell’IVA pagata sull’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B opera non solo per le case di nuova costruzione, ma anche per le abitazioni incisivamente ristrutturate e, in questa ipotesi, risulta cumulabile con il bonus del 50% spettante in caso di acquisto di abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati da imprese.
L’Agenzia delle Entrate, con la CM 20/E del 18 maggio 2016, ha confermato quanto richiesto dall’ANCE sull’operatività del nuovo incentivo introdotto dalla legge di Stabilità 2016, ovvero che l’agevolazione compete anche per l’acquisto delle abitazioni incisivamente riqualificate purché acquistate entro il 31 dicembre 2016.
L’Agenzia ha fornito, inoltre, chiarimenti su alcuni importanti aspetti legati all’operatività dell’agevolazione, di seguito sintetizzati.
■ Concetto di “impresa costruttrice”
Superando il precedente chiarimento fornito in occasione di un incontro con la stampa specializzata, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che è considerata “impresa costruttrice” anche l’impresa che, sulla medesima abitazione, ha eseguito direttamente (o tramite affidamento in appalto a terzi) interventi incisivi di recupero edilizio, consistenti nel restauro e risanamento conservativo o nella ristrutturazione edilizia o urbanistica (di cui all’art.3, co.1, rispettivamente, lett. c-d-f, del DPR 380/2001).
■ Acquisto di abitazioni e pertinenze
La circolare ammette che, in caso di acquisto congiunto dell’abitazione energetica e delle sue pertinenze (es. cantina, posto auto, ecc.), la detrazione possa calcolarsi assumendo il 50% dell’IVA pagata sull’intero acquisto (comprensivo quindi sia dell’unità abitativa che delle unità ad essa pertinenziali).
Ciò, tuttavia, solo se l’acquisto della pertinenza avvenga contestualmente all’acquisto dell’abitazione agevolata e che, nel rogito, sia data evidenza del vincolo pertinenziale.
■ Cumulo con la detrazione del 50% (ex 36%) per l’acquisto di abitazioni ristrutturate
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, in assenza di un espresso divieto normativo, il contribuente che acquisti un’unità immobiliare all’interno di un edificio interamente ristrutturato, possa beneficiare sia della detrazione del 50% dell’IVA pagata sull’acquisto, sia del “bonus edilizia”, applicabile in caso di acquisto di abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati dalle imprese cedenti.
Si ricorda che tale ultima detrazione è pari al 50% di un importo forfettario pari al 25% del prezzo di acquisto dell’immobile (comprensivo dell’IVA effettivamente rimasta a carico dell’acquirente) e, comunque, entro un importo massimo di 96.000 euro, ed è ripartita in 10 quote costanti.
■ Acconti versati prima del 2016
In merito agli acconti versati entro il 2015, in relazione ad acquisti formalizzati nel 2016 (annualità agevolata), l’Agenzia conferma il proprio restrittivo orientamento, già formalizzato nella precedente CM 12/E/2016, in base al quale, ai fini della detrazione ed in applicazione del principio di cassa, è necessario che il pagamento dell’IVA avvenga nel periodo agevolato, ossia nel 2016.
Ciò, di fatto, esclude la possibilità di fruire dell’agevolazione in relazione all’IVA pagata per gli acconti corrisposti nel 2015, ancorché l’acquisto dell’abitazione (e, quindi, la stipula del rogito definitivo) avvenga nel 2016.
Per il resto, devono intendersi confermate anche le ulteriori precisazioni già contenute nella citata CM 12/E/2016, in base alle quali è del tutto irrilevante:
► la data di fine lavori di costruzione dell’abitazione, purché l’acquisto sia soggetto ad IVA,
► la circostanza che, prima dell’acquisto, l’abitazione agevolata sia stata locata dall’impresa costruttrice cedente.
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