INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE – MISURATORI INDIVIDUALI DI CALORE E SUBENTRO NELLE AGEVOLAZIONI – CHIARIMENTI
(C.M. 18/E/2016)
L’Agenzia delle Entrate, nella C.M. n. 18/E del 6 maggio 2016, rispondendo ad alcuni quesiti posti dai CAF in materia di oneri detraibili, fornisce dei chiarimenti sulle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica e recupero edilizio.
In particolare, uno dei quesiti posti riguarda l’applicabilità della detrazione IRPEF/IRES per il risparmio energetico degli edifici anche alle spese sostenute per l’installazione obbligatoria, da effettuare entro il 31 dicembre 2016, dei misuratori individuali di calore presso i condomini e negli edifici polifunzionali.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la detrazione del 65% è riconosciuta nel caso in cui il montaggio dei misuratori avvenga in concomitanza della sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti, con impianti dotati di caldaie a condensazione oppure con pompe di calore ad alta efficienza[1].
Diversamente, nell’ipotesi in cui l’installazione dei contatori non è accompagnata dalla sostituzione integrale o parziale del vecchio impianto di riscaldamento, le spese sostenute sono agevolabili con la detrazione IRPEF del 50%, prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, in quanto considerati interventi finalizzati al conseguimento di risparmio energetico[2].
La C.M. 18/E/2016 affronta, altresì, il tema del trasferimento della detrazione IRPEF del 50% delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia nell’ipotesi di decesso del comodatario.
In particolare, viene chiesto all’Agenzia delle Entrate se le quote residue della detrazione IRPEF del 50%, relative alle spese per i lavori di ripristino sostenute dal padre (comodatario del bene), possano essere “ereditate” dal figlio, anche se quest’ultimo è già proprietario dell’appartamento dato in comodato gratuito al genitore.
Sul punto, la C.M. 18/E/2016 chiarisce che, pur non rientrando l’immobile nell’asse ereditario del de cuius, in quanto il bene era già di proprietà del figlio, quest’ultimo è comunque titolato a fruire delle quote restanti della detrazione, poiché, oltre ad essere erede del defunto, ha, altresì, il titolo giuridico, ovvero la proprietà dell’immobile, che gli consente di fruire della detrazione.
Tuttavia, ai sensi dell’art. 16-bis, co. 8, del TUIR, per fruire quote restanti della detrazione del 50% è necessario che l’erede abbia la detenzione materiale e diretta della casa.
Note:
[1] Ai sensi dell’art. 1, co, 347, della legge 296/2006.
[2] Sul punto, si ricorda che per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2016, la detrazione è pari al 50% per un importo massimo di spesa di 96.000 euro.
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