RIFIUTI – MUD 2005 – PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA ENTRO IL 30 APRILE 2005
RIFIUTI – MUD 2005 – PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA ENTRO IL 30 APRILE 2005 RIFIUTI – MUD 2005 – PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA ENTRO IL 30 APRILE 2005
Entro il 30 aprile 2005 deve essere presentato il modello di dichiarazione ambientale per la denuncia annuale dei rifiuti prodotti e gestiti nell’anno 2004 (MUD 2005).
Il modello da utilizzare per la compilazione della dichiarazione cartacea è lo stesso dell’anno scorso mentre il programma per la compilazione della dichiarazione su supporto magnetico è stato aggiornato e, pertanto, non è possibile usare quello distribuito lo scorso anno.
Si fornisce di seguito un’analisi delle procedure da osservare per la denuncia di cui all’oggetto.
Modulistica e software di compilazione
I modelli e il software di compilazione sono reperibili gratuitamente presso la CCIAA in Via Orzinuovi, 3, sul sito internet della CCIAA di Brescia (www.bs.camcom.it), sul sito internet del Collegio Costruttori (www.ancebrescia.it) o su quello della Ecocerved (www.ecocerved.it).
Si ricorda che per la denuncia non si possono utilizzare le stampe effettuate con i software di compilazione.
Scadenza
Come già detto il MUD deve essere presentato entro il 30 aprile 2005 ed è riferito alle quantità prodotte, smaltite o gestite nel 2004.
Soggetti obbligati (art. 11, comma 3, del D.Lvo n. 22/97)
Sono tenuti alla presentazione del MUD:
1) i soggetti che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti;
2) i commercianti e gli intermediari di rifiuti;
3) i soggetti che svolgono operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
4) le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi;
5) le imprese che producono rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 7, comma 3, lettere c), d), g) del D.Lvo n.2/97:
– rifiuti da lavorazioni industriali ed artigianali
– rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento
– i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi
6) i soggetti che, pur non avendo prodotto rifiuti nel 2003, hanno smaltito una giacenza.
Esclusioni
I rifiuti speciali, non pericolosi, derivanti dalle attività di costruzioni e demolizioni (compresa la costruzione di strade fresato), catalogati nella categoria 17 del nuovo Catalogo europeo Rifiuti (CER 2002), sono esclusi dal MUD.
Tale esclusione emerge dal combinato disposto degli articoli 7, comma 3, lettera b) ed art. 11, comma 3 del D.Lvo n.22/97, come modificato dal D.Lvo n.389/97.
Sono altresì esclusi, limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi, i piccoli imprenditori artigiani di cui all’articolo 2083 del codice civile che non hanno più di tre dipendenti.
Il numero dei dipendenti si calcola con riferimento al numero dei dipendenti occupati a tempo pieno durante l’anno cui si riferisce la dichiarazione (2004), aumentato delle frazioni di unità lavorative dovute ai dipendenti a tempo parziale ed a quelli stagionali che rappresentano frazioni, in dodicesimi, di unità lavorative annue.
Si ricorda, inoltre, che nel caso in cui i produttori di rifiuti conferiscano i medesimi al Servizio Pubblico di raccolta (isole ecologiche e centri multiraccolta), la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio (D.Lvo. 22/97, art. 11 c.3).
Codici rifiuto
Si ricorda che dal 1° gennaio 2002 è stato disposto il passaggio dal vecchio Codice Europeo Rifiuti (CER) al nuovo Elenco europeo dei rifiuti (CER 2002).
Il nuovo elenco CER 2002 e lo schema di trasposizione dai vecchi ai nuovi codici dell’elenco dei rifiuti sono disponibili nell’area Rifiuti sul sito del Collegio (www.ancebrescia.it).
Al fine di agevolare la compilazione del MUD si riportano di seguito alcuni dei codici più frequentemente utilizzati dalle imprese di costruzione, relativi ai rifiuti conferiti ai soggetti autorizzati per lo smaltimento o il trattamento.
– rifiuti pericolosi provenienti dagli scavi. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell’elenco di cui all’allegato D sulla base degli allegati G, H ed I del D.Lvo n. 22/97 modificato dal D.Lvo n. 389/97
– imballaggi in genere (classificati rifiuti speciali non pericolosi, assimilabili ai rifiuti solidi urbani) es. cellophane, plastica ecc. – codice europeo 150106
– oli minerali esausti (classificati rifiuti speciali pericolosi) – codice europeo 130205
– filtri dell’olio (classificati rifiuti speciali pericolosi) – codice europeo 160107
– pastiglie per freni (classificate rifiuti speciali non pericolosi se non contengono amianto) – codice 160112
– batterie al piombo (classificate rifiuti speciali pericolosi) provenienti dalla sostituzione diretta delle batterie dei veicoli – codice europeo 160601
– fanghi da trattamento (classificati rifiuti speciali non pericolosi) – codice europeo 070612
– fanghi di serbatoi settici (classificati rifiuti speciali non pericolosi) es. spurgo fosse biologiche e pozzi neri – codice europeo 200306
– manufatti contenenti amianto (classificati rifiuti speciali pericolosi) es. provenienti dalla rimozione dalle lastre di copertura in cemento-amianto – codice europeo 170605
– pneumatici usati (classificati rifiuti speciali non pericolosi) – codice europeo 160103
– rifiuti compostabili (classificati rifiuti speciali non pericolosi) es. provenienti dalla manutenzione del verde pubblico – codice europeo 200201
– residui di pulizia delle strade pubbliche (classificati rifiuti speciali non pericolosi) – codice europeo 200303
Cantieri edili
Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera i) del D.Lvo n. 22/1997 é inteso per luogo di produzione uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all’interno di un’area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti.
Si segnala, però, che sul BURL del 6 febbraio 1998, n. 9, é stata pubblicata la circolare n.4 del 26 gennaio 1998 che precisa che deve intendersi: … come luogo di produzione anche la sede legale od operativa ove vengono depositati i rifiuti derivanti dall’attività svolta dal soggetto al di fuori della propria sede (es. manutenzioni, ecc.)….
Destinatario della denuncia
Ai sensi dell’art. 2 della Legge 25 gennaio 1994, n.70, la denuncia deve essere presentata alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Provincia dove è situata l’unità locale (luogo di produzione) alla quale la dichiarazione si riferisce.
Modalità di presentazione
Il MUD può essere presentato mediante:
– consegna diretta all’Ufficio Certificati e Atti – Via Orzinuovi, 3 – Salone piano terra
Tel. 030-3514268 Fax. 030-3514209 – e-mail: anagrafe.dati@bs.camcom.it
Apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì: 8.30 12.15 e dal lunedì al mercoledì: 13.45 15.45 (verrà rilasciata la ricevuta di avvenuta consegna)
– spedizione, per mezzo di raccomandata senza ricevuta di ritorno, allegando nell’apposita busta l’originale dell’attestazione di pagamento (c/c 330258 – CCIAA Via Orzinuovi, 3 – 25125 Brescia) dei seguenti diritti di segreteria (che non sono variati rispetto all’anno scorso):
– euro 15,00 se si è utilizzato il MUD cartaceo;
– euro 10,00 se si è utilizzato il MUD informatico.
– invio telematico collegandosi al sito www.mudtelematico.it. Per potersi avvalere di questa modalità di invio è necessario essere in possesso di un dispositivo di firma digitale (smart card).
La presentazione del MUD su dischetto magnetico e quella telematica non può essere effettuata nel caso in cui venga utilizzato il modello di denuncia semplificato.
La scheda semplificata (principale novità introdotta con il MUD del 2004) può essere usata soltanto dai produttori di rifiuti che
– nel 2004 hanno prodotto non più di tre tipologie di rifiuti nell’unità locale cui il MUD è riferito;
– non hanno usato, per ogni tipologia di rifiuto, più di tre trasportatori;
– non hanno usato, per ogni tipologia di rifiuto, più di tre destinatari.
Le denunce devono essere firmate dal legale rappresentante oppure da un soggetto che abbia ottenuto la delega/procura con poteri di firma e rappresentanza sociale a tale scopo.
Le buste sono predisposte per contenere un solo MUD e devono essere consegnate o spedite chiuse.
Sulla busta è necessario indicare:
– l’anno della dichiarazione (2004)
– il codice fiscale, la ragione sociale e l’indirizzo dell’impresa, oltre al tipo di dichiarazione (supporto cartaceo o supporto magnetico).
Nel caso di dichiarazione presentata su supporto magnetico deve essere indicato il numero totale delle dichiarazioni multiple e il numero di supporti magnetici.
Registri di carico/scarico dei rifiuti
Considerato che i dati da riportare nel MUD sono desunti dai registri di carico e scarico, si ricorda di utilizzare, per la compilazione del MUD, i nuovi codici europei (CER 2002).
I rifiuti non pericolosi provenienti da demolizioni, costruzioni (compresa la costruzione di strade) e scavi, conferiti in discariche o impianti di recupero autorizzati, non sono soggetti alla registrazione sul registro di carico e scarico ai sensi dell’art. 12 del D.Lvo 5-2-97, n. 22 e pertanto non devono essere denunciati nel MUD.
Diversamente i rifiuti pericolosi che derivano delle sopraccitate attività sono soggetti sia alla registrazione sul registro di carico e scarico che alla denuncia nel MUD.
Subappalti
La denuncia MUD deve essere effettuata da colui che produce i rifiuti nello svolgimento della sua attività e, pertanto, nell’ambito dello stesso cantiere, i subappaltatori hanno l’obbligo di denunciare i rifiuti prodotti per la parte di lavoro che hanno eseguito (es. rimozione lastre in cemento-amianto ecc.).
Olio e filtri esausti
I produttori di olio e filtri esausti che hanno smaltito detti rifiuti tramite un soggetto terzo (ad esempio un trasportatore professionale, autorizzato ad effettuare anche lo stoccaggio provvisorio), devono compilare soltanto il modulo DR.
Se detti rifiuti sono stati conferiti a una ditta autorizzata ad effettuare soltanto il trasporto è necessario compilare, oltre al modulo DR, anche il modulo TE.
Per le officine interne, se queste ultime non sono ubicate nella stessa sede legale dell’impresa, è necessario effettuare un apposito MUD.
Si ricorda, infine, che per effetto del D.Lvo n.22/1997 l’olio esausto è classificato rifiuto pericoloso e pertanto l’impresa produttrice non può più effettuare il trasporto in conto proprio se non iscritta nell’apposito Albo Gestori.
Scheda RIF (SR)
Questa scheda deve essere compilata per ogni singola tipologia di rifiuto.
Modulo RT
Deve essere compilato solo da coloro che esercitano impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti.
Modulo TE
Devono essere indicati i dati relativi ai trasportatori professionisti, diversi sia dal produttore che dal destinatario del rifiuto, ai quali sono stati affidati i rifiuti nel 2004.
Nel caso in cui il trasporto sia stato effettuato con mezzi propri oppure sia stato effettuato dallo stesso soggetto destinatario del rifiuto nella dichiarazione andrà compilato soltanto il modello DR.
Modulo DR
Nel modulo vengono indicati i dati relativi ai destinatari dei rifiuti avviati dal produttore allo smaltimento o al recupero.
Imballaggi in genere
Se i rifiuti prodotti in più cantieri ubicati nella medesima provincia sono stati regolarmente registrati sul registro di carico e scarico e trasportati presso il magazzino per il successivo conferimento in centri di stoccaggio o centri di cernita autorizzati è necessario compilare un apposito MUD, indicando nella sezione anagrafica (SA1) come sede dell’unità locale l’ubicazione del magazzino.
Se invece è stato aperto uno specifico registro di carico/scarico per il cantiere, la sede dell’unità locale da indicare sarà, ovviamente, il cantiere.
Sanzioni
Ai sensi dell’art. 52, 1° comma, del D.Lvo n. 22/1997 e successive modificazioni, chiunque non effettua la comunicazione di cui all’articolo 11, comma 3 (MUD), ovvero la effettua in modo incompleto o inesatto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.582,28 a euro 15.493,71.
Per effetto della Legge 24-11-1981, n. 689, art. 16, la sopraccitata sanzione amministrativa pecuniaria viene quantificata in euro 5.164,57 (doppio del minimo o 1/3 del massimo).
Se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25-1-94, n.70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,82 a euro 154,94.
Per effetto della Legge 24-11-1981, n.689, art. 16, la sopraccitata sanzione amministrativa pecuniaria viene quantificata in euro 51,65 (doppio del minimo o 1/3 del massimo).
Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all’articolo 12, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.582,28 a euro 15.493,71. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15,493,78 a euro 92.962,24, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese ad un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e dall’amministratore.
Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il prescritto formulario di cui all’articolo 15 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.549,37 a euro 9.296,22. Si applica la pena di cui all’articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
Se le indicazioni di cui sopra sono formalmente incomplete o inesatte ma contengano tutti gli elementi indispensabili per ricostruire le informazioni dovute per legge si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258,23 a euro 1.549,37. La stessa pena si applica nei casi di mancata conservazione o di mancato invio alle autorità competenti dei registri di cui all’articolo 12, commi 3 e 4, o del formulario di cui all’articolo 15.
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