MINISTERO DEL LAVORO – NUOVA MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE E DELLA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO – D.LGS. N. 151/2015 – RUOLO DELLE DIREZIONI TERRITORIALI DEL LAVORO – NOTA N. 52/2016
Si informa che il Ministero del Lavoro, con nota n. 52 del 23 marzo 2016, che si riproduce in calce alla presente, ha fornito chiarimenti in merito al ruolo delle Direzioni territoriali del lavoro nell’ambito della nuova procedura per le dimissioni e le risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro del settore privato.
Il Dicastero rammenta che, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2016, il lavoratore può presentare le dimissioni in via autonoma oppure avvalersi dei soggetti abilitati espressamente indicati dal legislatore (patronati, sindacati, enti bilaterali, commissioni di certificazione), i quali sono responsabili dell’accertamento dell’identità del lavoratore.
Poiché tra i soggetti abilitati rientrano anche le Commissioni di certificazione operanti presso le Direzioni territoriali del lavoro, viene chiarito che la disposizione normativa deve intendersi con riferimento alle “sedi” quali uffici in cui possono essere formalizzate le dimissioni, e non alle Commissioni quali organi collegiali. Analogo discorso vale anche per patronati ed enti bilaterali, per i quali non può che riferirsi al concetto di “sede” e non già di “organo”.
Ne deriva che la procedura può essere svolta e sottoscritta direttamente dal Direttore della DTL, nella sua qualità di Presidente della Commissione, anche tramite un funzionario da questi appositamente incaricato.
Ministero del Lavoro
Roma, 23 marzo 2016
nota n. 52
Oggetto: art. 26, D.Lgs. n. 151/2015 -dimissioni/risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro – Commissioni di certificazione presso le DTL.
Al fine di corrispondere alle richieste di chiarimento provenienti da alcuni Uffici in ordine alla attività in oggetto rimessa alle Commissioni di certificazione operanti presso le DTL, si rappresenta quanto segue.
La disposizione stabilisce che “la trasmissione dei moduli( … ) può avvenire anche per il tramite dei patronati, delle organizzazioni sindacali nonché degli enti bilaterali e delle commissioni di certificazione di cui agli articoli 2, comma 1, lettera h), e articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276’’.
La formulazione normativa fa evidentemente riferimento alle “sedi” dove possono essere formalizzate le dimissioni o la risoluzione consensuale e non già alle Commissioni di
certificazione intese come “organi”.
Ciò è confermato dalla circostanza secondo cui si fa riferimento anche a patronati ed enti bilaterali, che vanno evidentemente intesi come sedi” in cui è possibile assistere il lavoratore – di cui si è accertata l ‘identità – nella m era compilazione c invio del modello di dimissione/risoluzione consensuale.
Ciò premesso si ritiene che la procedura in esame svolta dalle Commissioni di certificazione operanti presso codesti Uffici, possa essere utilmente esercitata direttamente dal Direttore della DTL, nella sua qualità di presidente della Commissione, anche per il tramite di personale appositamente individuato. A tal fine la competente Direzione generale dei sistemi informativi, dell’ innovazione tecnologica e della comunicazione provvederà già a partire dalla data odierna a trasmettete, presso le caselle di posta elettronica certificata delle DTL, le credenziali necessarie all’invio dei moduli.
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