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28.04.2016 - lavoro

INPS – GESTIONE SEPARATA – D.LGS. N. 151/2001 – INDENNITÀ DI MATERNITÀ/PATERNITÀ – CIRCOLARE N. 42/2016

Si informa che l’Inps, con la circolare n. 42 del 26 febbraio 2016, ha fornito istruzioni operative riguardo l’indennità di maternità/paternità per le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione separata, alla luce delle disposizioni sulla materia contemplate dal D.lgs. n. 80/2015 che ha apportato sostanziali modifiche al D.Lgs. n. 151/2001 (T.U. sulla maternità/paternità), nonché del D.Lgs. n. 148/2015 che ne ha esteso la portata agli anni successivi al 2015.
Gli aspetti principali chiariti dalla circolare in commento sono:
– il diritto all’indennità di maternità/paternità in favore dei lavoratori suddetti (parasubordinati e liberi professionisti), in caso di adozione o affidamento, per un periodo di astensione di 5 mesi (v. art. 64 bis del T.U.). Riguardo a tali ipotesi, nel rammentare l’innalzamento del periodo indennizzabile da 3 a 5 mesi, l’Inps rimanda alle indicazioni già fornite in passato sull’argomento, a seguito della relativa sentenza della Corte costituzionale n. 257/2012, segnalando l’imminente pubblicazione di uno specifico decreto ministeriale modificativo delle condizioni di accesso alla tutela della maternità per tale fattispecie;
– il diritto all’indennità di congedo di maternità/paternità, nell’ipotesi di mancato versamento dei contributi “dovuti” (e non versati) da parte del committente o dell’associante in partecipazione ex art. 64 ter del D.Lgs. n. 151/2001.
In tal caso, le nuove disposizioni prevedono il riconoscimento dell’indennità a favore dei lavoratori parasubordinati, poiché gli stessi non sono responsabili dell’adempimento dell’obbligazione contributiva che è in capo, invece, al committente/associante. Diversamente, per i lavoratori iscritti alla Gestione separata che sono responsabili per tale adempimento, quali i liberi professionisti, le nuove norme non trovano applicazione.
L’Istituto precisa che, in mancanza del requisito contributivo effettivo, è possibile indennizzare, in base alla contribuzione “dovuta”, i periodi di congedo di maternità/paternità ricadenti dall’anno 2015 in poi (art. 26, d.lgs. n.80/2015).
La contribuzione “dovuta” non è utile, invece, ai fini del riconoscimento dell’indennità di congedo parentale, per la quale rimane condizione necessaria il versamento effettivo di almeno 3 mesi di contributi nei 12 mesi presi a riferimento per l’indennità di maternità (12 mesi antecedenti alla data di inizio del congedo di maternità).
Nel riportare una serie di casistiche a titolo esemplificativo, l’Istituto fornisce, infine, indicazioni sull’istruttoria per l’erogazione e il pagamento delle prestazioni.


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