INAIL – MINIMALI DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE PER L’ANNO 2016 – RETRIBUZIONI CONVENZIONALI – CIRCOLARE N. 7/2016
Si informa che l’Inail con circolare n. 7 del 7 marzo 2016 ha reso noti i limiti minimi di retribuzione imponibile per l’anno 2016 ed i valori delle retribuzioni convenzionali da utilizzare ai fini degli adempimenti contributivi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Per quanto concerne le categorie di soggetti per le quali si applica la retribuzione convenzionale pari al minimale o al massimale di rendita, i valori di questi ultimi vengono indicati dall’Istituto con riferimento al periodo decorrente dal 1° luglio 2015.
Nella prima fattispecie rientrano, in particolare, gli allievi dei corsi di istruzione professionale ed i lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento; nella seconda, invece, sono ricompresi i lavoratori dell’area dirigenziale.
Per i soggetti di cui trattasi la retribuzione convenzionale (pari, come accennato, al minimale annuo di rendita per gli allievi dei corsi di istruzione professionale ed i lavoratori in tirocini formativi ed al massimale annuo di rendita per i dirigenti) è frazionabile in 300 giorni lavorativi e l’importo giornaliero così ottenuto va moltiplicato per i giorni di effettiva presenza al lavoro nell’arco del periodo assicurativo, fino al limite mensile di 25 giorni ed annuale di 300 giorni.
Gli imponibili convenzionali giornalieri e mensili, dal 1° luglio 2015, corrispondono, pertanto, ai seguenti rispettivi importi: € 53,98 e € 1.349,60, per gli allievi di corsi ed i tirocinanti; € 100,26 e € 2.506,40 per i dirigenti.
La circolare evidenzia inoltre che per i lavoratori “parasubordinati” la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e del massimale di rendita.
Non essendo prevista nel rapporto di collaborazione coordinata e continuativa una prestazione a tempo, il minimale ed il massimale di rendita devono essere divisi in mesi (anziché in giorni), al fine di confrontare il minimale ed il massimale mensile con il compenso medio mensile, ottenuto dividendo i compensi effettivi per i mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto di collaborazione. L’importo mensile risultante da questo confronto deve essere, poi, moltiplicato per i detti mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto di collaborazione.
Ciò premesso, l’Inail comunica che a decorrere dal 1° luglio 2015, i limiti minimo e massimo mensile di retribuzione imponibile relativi a tali lavoratori sono pari, rispettivamente, a € 1.349,60 e € 2.506,40.
L’Istituto fornisce altresì precisazioni relativamente ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare e con un compenso non superiore ad € 5.000,00 nel medesimo anno solare, in riferimento allo stesso committente (cosiddette “mini-co.co.co.”).
In queste ipotesi, osserva l’Istituto, la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e massimale di rendita sopra indicati, rapportata ai giorni di effettiva durata del rapporto, qualora in sede contrattuale sia prevista l’effettiva durata del rapporto, o al mese, qualora in sede contrattuale non sia specificata la durata effettiva del rapporto.
La circolare riporta il valore dei premi speciali unitari, per l’anno 2016, sottolineando che essi sono previsti nei casi in cui la natura della lavorazione svolta, le modalità di esecuzione della medesima ed altre circostanze rendono difficile l’accertamento degli elementi necessari ai fini del calcolo del premio ordinario e vengono fissati sulla base di elementi idonei diversi dalla retribuzione imponibile e dal tasso di tariffa (come il numero delle persone, la natura e la durata della lavorazione, il numero delle macchine, ecc.).
Infine, per quanto attiene al profilo risarcitorio l’Inail precisa, fra l’altro, che l’indennità per inabilità temporanea assoluta a favore dei soggetti per cui è intervenuta la variazione salariale deve essere adeguata alle nuove misure nelle fattispecie verificatesi dal 1° luglio 2015, nonché in quelle per le quali, alla stessa data, risulti in corso tale trattamento economico.
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