“REVERSE CHARGE” – CESSIONI DI MATERIALI E PRODOTTI LAPIDEI PROVENIENTI DA CAVE E MINIERE
L’applicabilità del “reverse charge” per le cessioni di materiali e prodotti lapidei, provenienti da cave e miniere, non è mai entrata in vigore perché non ha ricevuto l’autorizzazione dell’Unione europea, cosicché la disposizione è stata ora eliminata dal Decreto IVA.
Lo prevede l’art.1 del Decreto Legislativo 11 febbraio 2016, n.24, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.52 del 3 marzo 2016 ed in vigore a decorrere dalla medesima data, che esclude definitivamente tali prestazioni dall’ambito applicativo dell’inversione contabile (“reverse charge”)[1].
Come noto, l’entrata in vigore della disposizione, inserita dal 1° gennaio 2007 nell’art.17, co.6, lett.d, del D.P.R. 633/1972 (Decreto IVA), era stata subordinata all’autorizzazione dell’Unione europea, che però non è mai intervenuta[2].
Pertanto, il citato intervento normativo si è reso necessario proprio a seguito del mancato via libera da parte dell’UE, nel presupposto che l’esecuzione di tali operazioni non comporta rischi di frodi in materia di IVA.
Tale ipotesi di “reverse charge” è stata, quindi, definitivamente abrogata dal D.Lgs. 24/2016, con la conseguenza che le cessioni di materiali e prodotti lapidei, provenienti da cave e miniere, continueranno ad essere fatturate con le ordinarie modalità, mediante l’indicazione dell’IVA in fattura, con l’aliquota del 22%.
In sostanza, l’impresa cedente provvederà alla registrazione del documento contabile nel registro delle fatture emesse (ai sensi dell’art.23 del Decreto IVA) ed al versamento del tributo nei modi ordinari.
Per completezza, si ricorda, infine, che, per quel che riguarda il settore delle costruzioni, attualmente il meccanismo del “reverse charge” si applica nelle ipotesi seguenti:
► prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese da subappaltatori, nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore[3];
► alle cessioni di fabbricati o loro porzioni, abitativi o strumentali, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione[4];
► alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici[5].
Note:
[1] Il Provvedimento reca l’attuazione delle Direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE, che istituiscono meccanismi di reazione contro le frodi in materia di IVA.
[2] Cfr. Anche art.1, co.44-45, legge 296/2006 – legge di Stabilità 2007.
[3] Art.17, co.6, lett.a, D.P.R. 633/1972.
[4]Art.17, co.6, lett.a-bis, D.P.R. 633/1972.
[5]Art.17, co.6, lett.a-ter, D.P.R. 633/1972.
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