AMBIENTE – VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE – TERMINE PERENTORIO PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO FINALE
Il termine previsto dall’art. 26 del D.Lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell’Ambiente) per la conclusione del procedimento di VIA (150 giorni) è un termine perentorio decorso il quale la mancata espressione del giudizio di compatibilità ambientale configura una ipotesi di silenzio inadempimento.
E’ quanto ribadito dai giudici del TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, nella sentenza n. 122 del 21 gennaio 2016.
Richiamando un orientamento giurisprudenziale consolidato il Tar Calabria ha sottolineato che l’obbligo per l’amministrazione preposta di pronunciarsi entro termini perentori sulle istanze di compatibilità ambientale costituisce principio fondamentale della materia non derogabile dalle regioni e dagli enti delegati. Da ciò consegue che l’inutile decorso del termine comporta la violazione dell’obbligo di conclusione del procedimento nel termine di legge (in tale senso: T.A.R. Molise, 14 giugno 2013, n. 415; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 29 gennaio 2013, n. 109; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 15 novembre 2012 n. 1949).
Il TAR, dichiarando l’illegittimità del silenzio dell’Amministrazione, avendo essa omesso di provvedere nei termini prescritti ha, quindi, condannato quest’ultima a concludere il procedimento con provvedimento espresso, nel termine di novanta giorni dalla notificazione della sentenza, nominando un commissario ad acta affinché provveda in caso di perdurante inadempienza.
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