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24.03.2016 - tributi

RISPARMIO ENERGETICO – NUOVA GUIDA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul sito www.agenziaentrate.gov.it la nuova Guida «Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico», aggiornata al mese di gennaio 2016, che riepiloga le ultime novità relative all’applicabilità della detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, prorogata, da ultimo, dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cd. “legge di Stabilità 2016”)[1].
In particolare, la Guida dell’Agenzia delle Entrate conferma la proroga della detrazione IRPEF/IRES nella misura potenziata al 65%, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016[2].
Confermate, altresì, le ulteriori novità contenute nella Stabilità 2016, che prevedono l’estensione del beneficio del “65%” anche:
► alle spese sostenute per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative (art.1, co.88, legge 208/2015).
Tali dispositivi devono essere volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti;
► agli interventi di riqualificazione energetica eseguiti, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, dagli Istituti Autonomi per le case popolari su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica (art.1, co.87, legge 208/2015).
Inoltre, sempre nella legge di Stabilità 2016, viene previsto a favore delle persone fisiche appartenenti alle cd. “fasce deboli”, un regime alternativo di fruizione della detrazione del 65% per interventi, di riqualificazione energetica sulle parti comuni condominiali degli edifici, effettuati nel corso del 2016.
Tali soggetti “incapienti” possono optare, in luogo della detrazione spettante, per la cessione del corrispondente credito fiscale ai fornitori che hanno eseguito i lavori, con le modalità che verranno definite in un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (non ancora emanato)[3].
La Guida dell’Agenzia delle Entrate, inoltre, conferma che la detrazione IRPEF/IRES per la riqualificazione energetica degli edifici si applica anche ad ulteriori tipologie di interventi, quali:
– l’acquisto e la posa in opera di schermature solari, nel limite massimo di detrazione pari a 60.000 euro[4];
– l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, nel limite massimo di detrazione pari a 30.000 euro;
– l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative.
Infine, si ricorda che dal 1° gennaio 2017 la detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di efficienza energetica, in mancanza di ulteriori proroghe, sarà sostituita con la detrazione IRPEF del “36%” prevista per le ristrutturazioni edilizie.

Note:
[1] Cfr. Legge di Stabilità 2016.
[2] Sul punto, si evidenzia che per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013, la detrazione è riconosciuta in misura pari al 55%.
[3] La suddetta possibilità è riconosciuta a favore dei seguenti soggetti:
– pensionati con redditi inferiori o uguali a 7.500 euro annui (art. 11, co.2, del D.P.R. 917/1986 – TUIR).
– lavoratori dipendenti con un reddito complessivo inferiore o uguale ad 8.000 euro (art.13, co.1, lett.a, del D.P.R. 917/1986 – TUIR);
– soggetti che percepiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, inferiori o uguali a 4.800 euro (art.13, co.5, lett.a, del D.P.R. 917/1986 – TUIR).
[4] Deve trattarsi degli impianti di cui all’allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n.311.


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