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24.03.2016 - ambiente

TERRE E ROCCE DA SCAVO – PARERE FAVOREVOLE DEL CONSIGLIO DI STATO ALLA BOZZA DEL NUOVO REGOLAMENTO

Il Consiglio di Stato in sede consultiva ha reso parere favorevole condizionato (n. 390/2016 data 16/02/2016) sullo schema di DPR per la “disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo” trasmesso dal Ministero dell’ambiente.
Le osservazioni del Consiglio di Stato sull’atto normativo riguardano:
► l’art. 9 dello schema di DPR relativo al piano di utilizzo e alle procedure per l’avvio della gestione delle terre e rocce come sottoprodotti per opere soggette a VIA – AIA con volumi di scavo maggiori di 6.000 mc. Ad avviso del Consiglio di Stato l’articolo, che prevede, tra le altre cose, la possibilità per il proponente di avviare la gestione delle terre e rocce decorsi 90 giorni dalla presentazione del piano o dalla richiesta delle eventuali integrazioni – secondo un meccanismo procedimentale “simile a quello previsto per la segnalazione certificata di inizio attività” – dovrebbe essere integrato con la previsione di un sistema di controlli per rendere l’intervento statale più efficace e penetrante in un settore che presenta rilevanti riflessi di ordine penale.
► L’art. 2 lettera b) nella parte in cui viene stabilito che il limite massimo di amianto che può essere contenuto nelle terre e rocce è di 100 mg/kg. Il Consiglio non condivide questa disposizione di cui chiede l’eliminazione dal testo, in quanto non supportata da motivazioni puntualmente e accuratamente documentate.
► L’art. 27 relativo al regime transitorio che stabilisce per gli interventi in itinere per cui sia in corso una procedura ai sensi del DM 161/2012 o dell’art.41bis del DL 69/2013 la possibilità di applicare la nuova procedura se il piano di utilizzo presentato entro 180 giorni dalla entrata in vigore dello schema di regolamento sia adeguato alle disposizioni e alle procedure in esso contenute.
Sul punto il Consiglio di Stato rileva la necessità di precisare in maniera più puntuale il contenuto della norma.
► L’allegato 3 dello schema di regolamento relativo alla “normale pratica industriale”. La definizione di normale pratica industriale contenuta nel primo periodo dell’allegato ha, ad avviso del Consiglio di Stato, una rilevanza tale da incidere in via diretta sul contenuto del regolamento e dovrebbe perciò essere collocata all’interno del testo, più precisamente nell’art. 2 lettera r), relativo alle definizioni.
Sempre sul tema, l’indicazione delle operazioni che più frequentemente rientrano tra quelle considerate di normale pratica industriale, effettuata a titolo esemplificativo, determina incertezza nella sua concreta applicazione, per cui “dovrebbe essere circostanziata in maniera più puntuale”.
Dopo il parere del Consiglio di Stato, il provvedimento sarà trasmesso per l’esame alle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato.

 


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