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26.02.2016 - lavori pubblici

APPROVATA LA LEGGE CHE DELEGA IL GOVERNO A RISCRIVERE IL CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI

Il 14 gennaio 2016, è stato approvato, in via definitiva al Senato, il testo del DDL di delega per il recepimento delle nuove direttive UE in materia di appalti concessioni.
Il provvedimento non ha subìto modifiche rispetto al testo approvato alla Camera lo scorso novembre.
Con l’approvazione della delega si avvia, quindi, ufficialmente la fase di riscrittura del nuovo codice dei contratti pubblici, rispetto alla quale è prevista la possibilità per il Governo di optare per un unico provvedimento, da adottare entro il 18 aprile p.v. (ipotesi attualmente più accreditata), ovvero due provvedimenti, il primo entro il 18 aprile p.v., ed il secondo, di riordino, che dovrebbe vedere la luce entro il 31 luglio p.v..
Naturalmente, si apprezza l’impegno manifestato da ultimo dal Ministro Delrio verso la prima soluzione, al fine di evitare situazioni di frammentazione del quadro normativo che porrebbero in forte difficoltà le stazioni appaltanti nella gestione delle gare e dei lavori nel periodo transitorio.

In sintesi questi i principi previsti dalla legge cui si dovranno attenere gli estensori del nuovo Codice.

PRINCIPALI ASPETTI POSITIVI
– Indicazione di modalità di individuazione ed esclusione delle offerte anomale che rendano non predeterminabili i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia negli appalti sotto soglia UE.
Il criterio risponde alle esigenza dell’Ance di introdurre un metodo “antiturbativa”, in caso di esclusione automatica delle offerte anomale. (lett. ff)
-Mantenimento del criterio del prezzo più basso, definendone criteri e soglie di importo di applicazione obbligatoria.
Il criterio risponde all’esigenza di prevedere una fascia di appalti in cui non sia possibile applicare l’OEPV (ad esempio 2,5 mln). (lett. ff)
-Razionalizzazione, semplificazione e drastica riduzione delle disposizioni normative; attribuzione all’ANAC di compiti di “soft law” (bandi tipo, linee guida), anche a carattere cogente e rafforzamento dei poteri di vigilanza. (lett. b),d), e) e t).)
– Abrogazione della garanzia globale di esecuzione c.d. “performance bond”) a far data dall’entrata in vigore del decreto di riordino e sospensione della stessa nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della delega e quella di entrata in vigore del decreto di riordino, con estensione alle gare in corso, non aggiudicate provvisoriamente.(comma 11)
– Superamento/ riscrittura della legge obiettivo. (lett. sss)
-Divieto di introdurre prescrizioni normative più gravose di quelle previste dalle direttive comunitarie (c.d. divieto di “ Gold Plating”). (lett. a),
– Riordino della disciplina dei contratti pubblici per i beni culturali. (lett. o)
– Predisposizione di procedure non derogabili riguardanti gli appalti pubblici ed i contratti di concessione. (lett. e)
– Obbligo di applicare il Ccnl nazionale e territoriale in vigore per la zona e per il settore in cui si eseguono i lavori pubblici, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto e svolta dall’impresa, anche in maniera prevalente. (lett. ggg)
– Riduzione degli oneri a carico dei partecipanti alle gare e piena possibilità di integrazione documentale non onerosa (c.d. soccorso istruttorio). (lett. z)
– Forte limitazione della possibilità di ricorso all’avvalimento. (lett. zz)
– Misure di contrasto alla corruzione negli appalti e nelle concessioni. (lett. q)
– Misure a favore delle PMI, anche attraverso il divieto di aggregazione artificiosa degli appalti e premialità per i concessionari che le coinvolgano in gara ed in fase di esecuzione. Conferma dell’obbligo di motivazione in caso di mancata suddivisione in lotti. (lett. ccc)
– Introduzione di un sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti gestito dall’ANAC. (lett. bb).
– Rivisitazione del vigente sistema di qualificazione degli operatori economici (SOA), con previsione di criteri “reputazionali” per la qualificazione delle imprese, su dati oggettivi e misurabili. (lett. uu)
– Razionalizzazione ed estensione delle forme di partenariato pubblico-privato. (lett. ss) e tt)
– Razionalizzazione dei metodi di soluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, introduzione di un rito speciale per l’immediata risoluzione del contenzioso sui requisiti di partecipazione e previsione di forme di débat public. (lett. qqq), bbb) e aaa).
– Favor per la sostenibilità energetica e ambientale nell’ambito degli appalti. (lett. p).
– Regolamentazione delle lobby. (lett. ppp)
-Cancellazione dell’onere di rimborso della pubblicità di bandi e avvisi di gara a carico dall’aggiudicatario. (lett. s)
– Per il sotto soglia, nonché per l’esecuzione di acquisti in economia, introduzione di una disciplina volta a criteri di massima semplificazione e rapidità dei procedimenti, salvaguardando i principi di trasparenza e imparzialità della gara. (lett. g)
– Promozione dell’uso del Bim ( Building information modeling). I progetti dovranno poi essere pubblicati on-line per permettere un’adeguata “ponderazione dell’offerta”. (lett. oo) e q) punto 6
– Divieto, per la stazione appaltante, di scegliere il collaudatore tra il personale di amministrazioni ubicate nella medesima regione. (lett. nn)
– dispone altresì la fissazione di un tetto ai corrispettivi.
– Disciplina dei contratti segretati, con rafforzamento dei controlli preventivi e successivi della Corte dei Conti e dell’obbligo di motivazione.

PRINCIPI CONDIVISIBILI, DA AFFINARE/MIGLIORARE NELLA FASE DI RISCRITTURA DEL CODICE
– Previsione di un albo nazionale, gestito dall’ANAC, dei componenti delle commissioni giudicatrici di appalti e concessioni – nonché del responsabile dei lavori, DL e collaudatore nei affidamenti a General Contractor.
Si ritiene preferibile che il sorteggio sia effettuato direttamente dall’ANAC. Il collaudatore dovrebbe essere sorteggiato anche per gli appalti ordinari. (lett.hh), mm)
– Obbligo di ricorrere alle Centrali di Committenza.
Per i comuni non capoluogo di provincia, dovrebbe essere prevista una soglia d’importo sottratta da tale obbligo (pari, ad esempio a 500.000 Euro). Inoltre, andrebbe prevista una specifica regolamentazione dei rapporti tra i Comuni non capoluogo di Provincia e le centrali di committenza ovvero le Unioni di Comuni. (lett. dd).
– Revisione della disciplina sulla validazione dei progetti.
Andrebbe chiarito che, fatti salvi gli appalti di importo contenuto (150.000 Euro), il soggetto validatore debba essere sempre esterno alla stazione appaltante. (lett. rr)
-Maggiore qualità progettuale, con responsabilità del progettista, in caso di errori di progettazione.
Va comunque superato il sistema della norma “taglia riserve”. (lett.ee)
– Eliminazione dell’appalto integrato su progetto preliminare e possibilità di utilizzo di quello su progetto definitivo, tenendo conto del contenuto innovativo e tecnologico delle opere oggetto dell’appalto o della concessione, in relazione al valore complessivo dei lavori. Preferenza per la messa a gara del progetto esecutivo.
In caso di appalto integrato su progetto definitivo, dopo l’entrata a regime del “BIM”, si potrebbe introdurre, in via sperimentale, una fase di dialogo, tra stazione appaltante e concorrenti, finalizzato ad individuare la soluzione progettuale migliore. (lett. oo)
– Previsione di limiti agli affidamenti “in house”.
Si prevede l’istituzione, presso l’ANAC, di un albo di soggetti “in house” e l’obbligo di pubblicare tutti gli atti “connessi all’affidamento” e di valutare la congruità dell’offerta anche in caso di aggiudicazione diretta.
Al fine di garantire la concorrenza e la parità di trattamento degli operatori economici, appare opportuno introdurre un obbligo di valutazione comparativa di più offerte in caso di affidamento diretto. (lett. eee)

IMPEGNI POSITIVI ASSUNTI DAL GOVERNO
– Adozione di opportune iniziative volte ad attribuire rilievo contrattuale al computo metrico estimativo dei lavori, anche al fine di stabilire un più equilibrato rapporto tra amministrazione committente ed impresa esecutrice. (Ordine del giorno 9/3194-A/50 su lettera q) punto 6)
– Definizione dei casi di pagamento diretto dei subappaltatori, subordinandola al preliminare accertamento della violazione contrattuale da parte della stazione appaltante nonché eliminazione del vincolo di solidarietà contributiva e retributiva tra appaltatore e subappaltatore. (Ordine del giorno – 9/3194/53 su lett. rrr)
– Evitare la richiesta di ulteriori requisiti di qualificazione gara per gara oltre al sistema di qualificazione vigente per la partecipazione agli appalti di minore importo, allo scopo di evitare la duplicazione di oneri a carico delle PMI, partecipanti alle gare.

 


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