Servizio Tecnico
Tel. 030.399133 - Email: info@ancebrescia.it
02.12.2015 - economia

DECRETO VOUCHER DIGITALIZZAZIONE: EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AL FINE DI FAVORIRE LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI AZIENDALI E L’AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Si riporta di seguito il decreto emanato il  23 settembre 2014  dal Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con Il Ministro dell’Economia e delle Finanze per rammentare alle imprese del settore la possibilità di sfruttare in fondo Voucher digitalizzazione.

Tale fondo può favorire la digitalizzazione dei progetti aziendali e l’ammodernamento tecnologico delle micro, piccole e medie imprese.

Le modalità e i termini di presentazione delle domande saranno definiti mediante un apposito decreto direttoriale del ministero dello Sviluppo Economico.

Se ne darà notizia appena verranno aperti i termini per la richiesta.

 

l Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con Il Ministro dell’Economia e delle Finanze

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, recante “Interventi urgenti di avvio del piano ‘Destinazione Italia’, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015” e, in particolare, l’articolo 6, che istituisce misure atte a favorire la digitalizzazione e la connettività delle piccole e medie imprese, ed in materia di frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, comunicazioni ed agenda digitale;

Visto il comma 1 del predetto articolo 6, il quale prevede, a beneficio di micro, piccole e medie imprese, l’adozione di interventi per il finanziamento a fondo perduto, tramite Voucher di importo non superiore a 10.000,00 euro da concedere conformemente al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”), per l’acquisto di software, hardware o servizi, finalizzati alla digitalizzazione dei processi aziendali e all’ammodernamento tecnologico;

Considerato che il predetto regolamento (CE) n. 1998/2006, in vigore sino al 31 dicembre 2013, è stato sostituito dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”;

Visto il comma 2 dell’articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, che prevede che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la coesione territoriale e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dello sviluppo economico, è stabilito l’ammontare dell’intervento nella misura massima complessiva di 100 milioni di euro a valere sulla proposta nazionale relativa alla programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari o sulla collegata pianificazione degli interventi nazionali finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione e dal Fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e che la somma così individuata è ripartita tra le regioni in misura proporzionale al numero delle imprese registrate presso le Camere di commercio operanti nelle singole regioni;

Visto il comma 3 dell’articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, il quale dispone che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti lo schema standard di bando e le modalità di erogazione dei contributi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Visto il comma 2 dell’articolo 2 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni, in sede di concessione di finanziamenti, tengano conto del rating di legalità delle imprese secondo quanto previsto all’articolo 3 del medesimo decreto;

DECRETA:

Art. 1. (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

a) “Ministero”: il Ministero dello sviluppo economico;

b) “Decreto-legge”: il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.

Art. 2. (Ambito e finalità di applicazione)

1. Al fine di favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e l’ammodernamento tecnologico delle micro, piccole e medie imprese, il presente decreto stabilisce, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del Decreto-legge, lo schema standard di bando e le modalità di erogazione dei contributi di cui all’articolo 6, comma 1, del medesimo Decreto-legge.

2. L’intervento previsto dal presente decreto è finalizzato a sostenere, tramite contributi in forma di Voucher di valore non superiore a 10.000,00 euro, l’acquisto di software, hardware o servizi che consentano:

a) il miglioramento dell’efficienza aziendale;

b) la modernizzazione dell’organizzazione del lavoro, tale da favorire l’utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità, tra cui il telelavoro;

c) lo sviluppo di soluzioni di e-commerce;

d) la connettività a banda larga e ultralarga;

e) il collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare, attraverso l’acquisto e l’attivazione di decoder e parabole, nelle aree dove le condizioni geomorfologiche non consentano l’accesso a soluzioni adeguate attraverso le reti terrestri o laddove gli interventi infrastrutturali risultino scarsamente sostenibili economicamente o non realizzabili;ù

f) la formazione qualificata, nel campo ICT, del personale delle suddette piccole e medie imprese.

3. I servizi e le soluzioni informatiche di cui al comma 2 devono essere acquisiti successivamente all’assegnazione del Voucher.

Art. 3. (Risorse finanziarie)

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse a valere sulle risorse di cui all’articolo 6, comma 2, del Decreto legge, determinate nell’ammontare con successivo decreto ministeriale previsto dal medesimo articolo 6, comma 2, sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis».

2. Le imprese devono dichiarare, in sede di presentazione della domanda, che l’importo del Voucher richiesto non è tale da determinare il superamento del massimale “de minimis” di loro spettanza.

3. Nell’ambito della dotazione finanziaria di cui al comma 1 è istituita, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto interministeriale 20 febbraio 2014, n. 57, citato nelle premesse, una riserva, in misura pari al 5 per cento delle risorse complessivamente disponibili, destinata alla concessione dei Voucher a beneficio delle micro, piccole e medie imprese che hanno conseguito il rating di legalità di cui all’articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e che pertanto rientrano nell’elenco di cui all’articolo 8 della delibera dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato n. 24075 del 14 novembre 2012.

4. I contributi di cui al presente decreto non sono cumulabili con altri contributi pubblici a valere sui costi ammessi all’agevolazione di cui all’articolo 2, comma 2.

Art. 4. (Gestione della misura)

1. Alla gestione dell’intervento di cui al presente decreto provvede la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero.

Art. 5. (Soggetti beneficiari)

Possono presentare domanda per la concessione del Voucher di cui all’articolo 2, comma 2, le imprese in possesso dei seguenti requisiti

a) qualificarsi come micro, piccola o media impresa (MPMI) ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 124 del 20 maggio 2003, recepita con decreto ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 18 ottobre 2005, indipendentemente dalla loro forma giuridica, nonché dal regime contabile adottato;

b) non rientrare tra le imprese attive nei settori esclusi dall’articolo 1 del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013;

c) avere sede legale e/o unità locale attiva sul territorio nazionale ed essere iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente;

d) non essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

e) non aver ricevuto altri contributi pubblici per le spese oggetto della concessione del Voucher;

f) non trovarsi nella situazione di aver ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

Art. 6. (Agevolazione concedibile)

1. Alle imprese di cui all’articolo 5 può essere riconosciuto un Voucher, di importo non superiore a 10.000,00 euro per ciascun soggetto beneficiario e nel limite delle risorse finanziarie disponibili, così come ripartite ai sensi del successivo decreto ministeriale di attuazione dell’articolo 6, comma 2, del Decreto-legge. I Voucher sono concessi nella misura massima del 50 per cento del totale delle spese ammissibili di cui all’articolo 7.

Art. 7. (Attività e spese ammissibili)

1. Con riferimento agli ambiti di attività di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), sono ritenute ammissibili le spese per l’acquisto di hardware, software e servizi di consulenza specialistica strettamente finalizzati alla digitalizzazione dei processi aziendali.

2. Con riferimento agli ambiti di attività di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), sono ritenute ammissibili le spese per l’acquisto di hardware, software e servizi di consulenza specialistica strettamente finalizzati alla modernizzazione dell’organizzazione del lavoro, con particolare riferimento all’utilizzo di strumenti tecnologici e all’introduzione di forme di flessibilità del lavoro, tra cui il telelavoro.

3. Con riferimento agli ambiti di attività di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c), sono ritenute ammissibili le spese per l’acquisto di hardware, software, inclusi software specifici per la gestione delle transazioni on-line e per i sistemi di sicurezza della connessione di rete, e servizi di consulenza specialistica strettamente finalizzati allo sviluppo di soluzioni di e-commerce.

4. Con riferimento agli ambiti di attività di cui all’articolo 2, comma 2, lettera d), sono ritenute ammissibili, purché strettamente correlate agli ambiti di attività di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo articolo 2, comma 2, le spese di attivazione del servizio sostenute una tantum, con esclusivo riferimento ai costi di realizzazione delle opere infrastrutturali e tecniche, quali lavori di fornitura, posa, attestazione, collaudo dei cavi, e ai costi di dotazione e installazione degli apparati necessari alla connettività a banda larga e ultralarga.

5. Con riferimento agli ambiti di attività di cui all’articolo 2, comma 2, lettera e), sono ritenute ammissibili, purché strettamente correlate agli ambiti di attività di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo articolo 2, comma 2, le spese relative all’acquisto e all’attivazione di decoder e parabole per il collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare.

6. Con riferimento agli ambiti di attività di cui all’articolo 2, comma 2, lettera f), sono ritenute ammissibili le spese per la partecipazione a corsi e per l’acquisizione di servizi di formazione qualificata, purché attinenti fabbisogni formativi strettamente correlati agli ambiti di attività di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo articolo 2, comma 2. Gli interventi formativi dovranno essere rivolti al personale delle imprese beneficiarie (titolari, legali rappresentanti, amministratori, soci, dipendenti) risultante dal registro delle imprese o dal libro unico del lavoro.

Art. 8. (Presentazione delle istanze)

1. Le istanze di accesso all’agevolazione di cui all’articolo 6, corredate di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 e riportanti l’elenco e la quantificazione complessiva delle spese da sostenere di cui all’articolo 7, nonché l’importo del Voucher richiesto, devono essere presentate, nel periodo di apertura dello sportello fissato con il provvedimento di cui al comma 3, esclusivamente per via telematica, attraverso l’apposita procedura informatica resa disponibile sul sito Internet del Ministero (www.mise.gov.it).

2. Per presentare la domanda l’impresa deve disporre:

a) di un indirizzo di posta elettronica certificata valido e funzionante;

b) della firma digitale del legale rappresentante o di un suo delegato all’interno della sua organizzazione.

3. I contenuti del modello di domanda, le modalità e i termini, iniziale e finale, di presentazione della medesima istanza, le modalità di concessione del Voucher e gli schemi specifici per la presentazione delle richieste di erogazione e la gestione delle stesse, sono definiti dal Ministero, sulla base dello schema standard di bando per la presentazione delle domande e l’accesso alle agevolazioni di cui all’allegato 1 al presente decreto, con successivo provvedimento a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese. Il medesimo provvedimento direttoriale riporta altresì il riparto su base regionale delle risorse finanziarie previsto dall’articolo 6, comma 2, del Decreto-legge e l’indicazione delle regioni nel cui territorio devono essere ubicate le unità produttive delle imprese beneficiarie, nonché, in ottemperanza all’articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180 e all’articolo 34 del decreto-legislativo 14 marzo 2013, n. 33, l’elenco degli oneri informativi introdotti ai fini della fruizione dell’agevolazione prevista dal presente decreto.

4. Il Ministero, trascorso il termine finale per la presentazione delle istanze di agevolazione, a seguito della verifica dei requisiti soggettivi di ammissibilità dell’impresa richiedente, della completezza della domanda, effettuata sulla base delle informazioni e dei dati forniti dal richiedente e delle dichiarazioni rese dallo stesso, e dell’ammissibilità delle spese esposte in domanda, determina l’importo delle spese ammissibili e del Voucher concedibile per ciascuna impresa beneficiaria.

5. Nel caso in cui l’importo complessivo dei Voucher concedibili alle imprese istanti sia superiore all’ammontare delle risorse disponibili, tenuto conto dell’articolazione e ripartizione della dotazione finanziaria di cui al successivo decreto ministeriale di attuazione dell’articolo 6, comma 2, del Decreto-legge e di quanto previsto al comma 6 del presente articolo, il Ministero procede al riparto delle risorse disponibili in proporzione al fabbisogno derivante dalla concessione del Voucher da assegnare a ciascun beneficiario.

6. Il Ministero, al fine di assicurare il pieno utilizzo delle risorse finanziarie complessivamente disponibili e di massimizzare il beneficio per le imprese e qualora in una o più regioni il fabbisogno finanziario risulti inferiore al limite di spesa di cui al successivo decreto ministeriale di attuazione dell’articolo 6, comma 2, del Decreto-legge, procede al riparto delle risorse eccedenti tra le restanti regioni in proporzione ai rispettivi fabbisogni non coperti per la concessione dei Voucher, tenuto conto dei vincoli correlati alle diverse fonti finanziarie di cui all’articolo 6, comma 1, del Decretolegge.

7.Nel caso in cui siano destinate ulteriori risorse finanziarie alla concessione dell’agevolazione di cui al presente decreto, il Ministero, con decreto a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, provvede alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazioni. 8. Il Ministero comunica l’avvenuta assegnazione del Voucher mediante l’adozione di un provvedimento, anche cumulativo per più imprese, di concessione del beneficio.

Art. 9. (Erogazione del contributo)

1. L’erogazione del contributo è effettuata dal Ministero in un’unica soluzione, sulla base della documentazione di spesa inerente all’acquisizione da parte dei beneficiari dei servizi e delle soluzioni informatiche di cui all’articolo 2, comma 2, e secondo le disposizioni operative fissate con il provvedimento di cui all’articolo 8, comma 3.

2. Per l’erogazione del contributo di cui al comma 1, il Ministero può avvalersi della procedura prevista, in attuazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 236 dell’8 ottobre 2013, dalla convenzione stipulata in data 12 febbraio 2014 con l’Associazione Bancaria Italiana, previa estensione della suddetta convenzione alle finalità di cui al presente decreto.

Art. 10. (Monitoraggio, ispezioni e controlli)

1. In ogni fase del procedimento il Ministero può effettuare controlli e ispezioni, anche a campione e presso la sede del beneficiario, sulle iniziative agevolate, al fine di verificare l’effettiva acquisizione dei beni ovvero dei servizi oggetto del Voucher, il rispetto delle condizioni per la fruizione e il mantenimento dell’agevolazione concessa, la veridicità delle dichiarazioni e informazioni fornite dall’impresa beneficiaria, nonché la sussistenza e la regolarità della documentazione dalla stessa prodotta.

Art. 11. (Revoca delle agevolazioni)

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate, in misura totale o parziale, qualora:

a) sia accertato il mancato possesso di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero il venir meno delle condizioni per la fruizione e il mantenimento dell’agevolazione concessa;

b) risulti essere irregolare la documentazione prodotta per fatti comunque imputabili all’impresa beneficiaria e non sanabili;

c) risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte dall’impresa beneficiaria;

d) non siano rispettati i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di erogazione di cui all’articolo 9;

e) intervenga il fallimento dell’impresa beneficiaria ovvero l’apertura nei confronti della medesima di procedura concorsuale;

f) sia riscontrato il mancato rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui all’articolo 3, comma 4.

Art. 12 (Disposizioni finali)

1. Il provvedimento di cui all’articolo 8, comma 3, è adottato successivamente al perfezionamento degli atti di individuazione, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Decreto-legge, della copertura finanziaria degli interventi di cui al presente decreto.


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941