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27.11.2015 - lavoro

MINISTERO DEL LAVORO – CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ – CONCESSIONE DEGLI SGRAVI CONTRIBUTIVI – CIRCOLARE N. 25/2015

Si informa che il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 25 del 12 ottobre scorso, ha fornito le istruzioni attuative del Decreto Interministeriale n. 17981/2015 per la concessione delle riduzioni contributive riconosciute in favore dei datori di lavoro che stipulano, a decorrere dal 15 settembre 2015, o hanno in corso alla medesima data, contratti di solidarietà previsti dal D.L n. 726/84, così come modificato dalla L. n. 863/84.
Per beneficiare di tali riduzioni contributive le aziende, in particolare, devono aver “individuato strumenti volti a realizzare un miglioramento della produttività di entità analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell’Accordo o di un piano di investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo”.
Lo sgravio in parola verrà riconosciuto quindi:
– per periodi non anteriori al 21 marzo 2014, data di entrata in vigore del D.L. 34/12, convertito con modifiche dalla L. n. 78/14, e per l’intera durata del contratto di solidarietà, nel limite massimo di 24 mesi per unità produttiva interessata dal contratto stesso;
– nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati da una riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%;
– comunque nei limiti di spesa pari ad euro 15 milioni.
Proprio in riferimento alla disponibilità delle risorse economiche destinate a finanziare la riduzione, il dicastero chiarisce che, all’approssimarsi del raggiungimento del limite di spesa annuo, le domande di accesso al beneficio saranno accolte con riserva. Ad ogni modo, il raggiungimento di tale limite sarà comunicato sul portale informatico del Ministero, www.lavoro.gov.it , nella pagina dedicata ai contratti di solidarietà – Tipo A.
Per ciò che concerne le modalità operative, le domande dovranno essere presentate alla Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali, con l’apposita modulistica, in bollo ed indicando il codice pratica dell’istanza del Cds, attraverso il canale Cigs on-line.
Le domande, corredate dalla documentazione attestante gli strumenti adottati per realizzare il miglioramento della produttività ovvero il piano di investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo, dovranno, inoltre, essere inviate, contestualmente, all’Inps ed alla DTL del luogo ove è situata la sede legale dell’azienda.
Le istanze di ammissione, istruite secondo l’ordine cronologico di inoltro, dovranno essere presentate entro 30 giorni dalla stipula del contratto di solidarietà, o per quelli già in corso, entra 30 giorni dalla pubblicazione della circolare in oggetto, ossia entro il 10 novembre 2015.
La Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, acquisita la comunicazione dall’Inps relativa alla quantificazione dell’onere di spesa e nei limiti delle disponibilità finanziarie, adotterà entro 120 giorni un provvedimento di concessione dell’agevolazione, comunicandolo all’Inps. Tale provvedimento sarà comunque soggetto a revoca nel caso in cui, a seguito degli accertamenti ispettivi, dovessero essere disattesi i presupposti di cui all’art. 1 del Decreto Interministeriale n. 17981/2015.
A tal riguardo, viene chiarito dal Ministero che le verifiche da parte delle Direzioni Territoriali del Lavoro saranno effettuate in un periodo successivo ai primi nove mesi dalla decorrenza della domanda per il contratto di solidarietà.
La nota ministeriale conclude ricordando che l’efficacia del decreto interministeriale n. 17981/15 è limitata all’esercizio finanziario 2016 e nel limite annuale delle risorse stanziate. Per tale motivo, le domande presentate nel 2014/2015, che non hanno ottenuto lo sgravio a seguito dell’esaurimento dei fondi stanziati per quel biennio, resteranno definitivamente inevase.

 


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