08.11.2004 - tecnica

LABORATORI DI PROVA PUNTELLI TELESCOPICI IN ACCIAIO LAVORI SU RETI DI TELECOMUNICAZIONE – NUOVE DISPOSIZIONI

LABORATORI DI PROVA; PUNTELLI TELESCOPICI IN ACCIAIO; LAVORI SU RETI DI TELECOMUNICAZIONE – NUOVE DISPOSIZIONI LABORATORI DI PROVA; PUNTELLI TELESCOPICI IN ACCIAIO; LAVORI SU RETI DI TELECOMUNICAZIONE – NUOVE DISPOSIZIONI

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 settembre 2004, n. 211, sono pubblicati tre decreti interministeriali che portano la stessa data del 6 agosto 1994.
Col primo decreto ”Autorizzazione ai laboratori di certificazione, ai fini degli accertamenti previsti dalle disposizioni di cui ai decreti adottati ai sensi dell’art. 28 del decreto  legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e dalle disposizioni di cui all’art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica  7 gennaio 1956, n. 164”, si fissano le procedure che i laboratori di prova devono seguire per essere autorizzati ad emettere i certificati di prova previsti dai cosiddetti ”decreti di pari efficacia” di cui all’art. 28 del D.Lgs. n. 626/94 e dall’art. 30 e seguenti del    DPR n. 164/56.
Evidentemente il provvedimento non riguarda direttamente le imprese di costruzione ma i laboratori di prova di cui si avvalgono i fabbricanti di attrezzature.
Col secondo decreto ”Riconoscimento di conformità alle vigenti norme di mezzi e sistemi di sicurezza, relativi alla costruzione ed all’impiego di puntelli telescopici regolabili in acciaio”, si attesta che i puntelli realizzati in conformità alla norma UNI EN 1065/99, il cui fabbricante sia in possesso delle certificazioni emesse da laboratori ufficiali e accompagnati dal libretto recante descrizione dell’attrezzatura, indicazioni per il corretto impiego, istruzioni per la manutenzione, estremi del certificato di prova e dichiarazione di conformità del costruttore, rispondono a quanto richiesto dall’art. 7 del DPR n. 164/56 che, a proposito delle opere provvisionali, prevede che esse siano ”allestite con buon materiale e a regola d’arte, proporzionate ed idonee allo scopo”.
Naturalmente la nuova norma non esclude l’utilizzo dei puntelli tradizionali: essa indica semplicemente una presunzione di conformità per il nuovo tipo di puntelli.
Col decreto ”Riconoscimento di conformità alle vigenti norme di sistemi di sicurezza, per i lavori da eseguirsi sulle apparecchiature e sulle reti di telecomunicazione”, si stabilisce che le disposizioni contenute nella norma CEI EN 60950 garantiscono le stesse condizioni di sicurezza previste dagli artt. 10 (Rivestimento e protezione di conduttori ed elementi nudi a bassa tensione), 15 (Copertura delle parti nudi in tensione di macchine, trasformatori, condensatori, accumulatori) e 21 (Lavori su parti in tensione) del DPR n. 323/56.


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