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22.09.2015 - lavori pubblici

CENTRALI DI COMMITTENZA DEI COMUNI NON CAPOLUOGO – OBBLIGO PER GLI APPALTI DIFFERITO AL 1/11/2015

La Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15/7/2015 pubblica la legge 13/7/2015 n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”.
Il comma 169 dell’articolo 1 interviene sulla disciplina delle centrali di committenza dei Comuni non capoluogo di provincia, di cui all’articolo 33, comma 3-bis, del Codice dei contratti, mediante la proroga dei termini di entrata in vigore inizialmente stabiliti dall’articolo 23-ter del d.l. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014.
L’articolo 23-ter, infatti, aveva già differito i termini per la centralizzazione delle procedure di acquisizione dei Comuni non capoluogo di provincia, di cui all’art. 33, comma 3-bis, al 1° gennaio 2015 per beni e servizi ed al 1° luglio 2015 per i lavori. Detti termini sono poi stati lteriormente prorogati al 1/9/2015 con legge 27/2/2015 n. 11 di conversione del decreto legge 192/2014.
Ora il termine unico per le acquisizioni di beni, servizi e forniture, e viene differito al 1° novembre 2015

 


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