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22.09.2015 - comunicazioni

LEGGE 132/2015 IN MATERIA FALLIMENTARE, CIVILE E PROCESSUALE CIVILE

Dal 20 agosto, è in Gazzetta Ufficiale la l. n. 132/2015 di conversione del decreto del DL 83/2015 recante “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria”.
Tra le disposizioni confermate, si evidenziano, in particolare, le seguenti:

Procedure concorsuali
Vengono modificate numerose disposizioni del R.D. 267/1942 (Legge fallimentare) su:
-finanziamento e continuità aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti;
-misure sulla competitività nel concordato preventivo con la possibilità di apertura ad offerte concorrenti per l’acquisto dell’azienda o di un suo ramo o di specifici beni e la possibilità per i creditori di presentare proposte di concordato alternative a quella presentata dall’imprenditore all’assemblea dei creditori;
-requisiti della proposta di concordato, obblighi del commissario giudiziale e modalità di adesione alla proposta;
-termine per l’omologazione del concordato preventivo;
-terzietà ed indipendenza del curatore;
-effetti sui contratti in corso di esecuzione in cui è parte il debitore che ha richiesto il concordato;
– accordo di ristrutturazione dei debiti.

Procedure esecutive
-Viene introdotta nel Codice Civile una forma semplificata di tutela esecutiva del creditore pregiudicato da atti dispositivi del debitore, compiuti a titolo non oneroso e vengono, altresì, apportate numerose modifiche alla disciplina dell’esecuzione forzata contenuta nel codice di procedura civile.

Materia fiscale
Viene modificato il regime di deducibilità ai fini Ires e Irap delle svalutazioni e delle perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione ai fini delle imposte dirette (IRES e IRAP).

Organizzazione della Giustizia
-Vengono dettate disposizioni di completamento del c.d. processo civile telematico, prevedendo, a modifica del DL 179/2012 convertito dalla L. 221/2012 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), tra l’altro, che nei giudizi civili di ogni natura e grado gli atti introduttivi possano essere depositati telematicamente nonché nuovi stanziamenti per gli interventi di completamento del processo civile telematico;
-vengono introdotti, in via sperimentale, incentivi fiscali alle parti che si sono avvalse nel 2015 delle procedure di negoziazione assistita e di arbitrato delineate dal capo II del DL 132/2014 convertito dalla L. 162/2014.

Composizioni crisi da sovraindebitamento
Viene modificato l’art. 8 della L. 3/2012, sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento, prevedendo la possibilità anche per i Consorzi Fidi, autorizzati dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 107 del Dlgs 385/1993, e gli intermediari finanziari, assoggettati al controllo della Banca d’Italia, di prestare le garanzie richieste in sede di presentazione della proposta di accordo o di piano del consumatore. Le associazioni antiracket e antiusura, purché iscritte nell’albo tenuto dal Ministero dell’Interno, possono destinare contributi per agevolare il recupero dal sovraindebitamento, il cui rimborso potrà essere regolato nella proposta di accordo o di piano.

Attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale oggetti di sequestro giudiziario
E’ stato inserito nel testo del provvedimento il contenuto dell’art. 3 del DL 92/2015 (all’attenzione della Camera dei Deputati dove è destinato a decadere), recante misure per garantire l’esercizio dell’attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale oggetti di sequestro giudiziario (ILVA).
Conseguentemente, all’articolo 1 del disegno di legge di conversione in oggetto, vengono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del suddetto art. 3 del DL 92/2015.

Pubblicità degli atti
La legge intende velocizzare quanto più possibile le esecuzioni. Importante, a questo fine, la pubblicità degli atti sul sito del Ministero; su di esso saranno pubblicati gli avvisi delle espropriazioni forzate: la resa pubblica di tali avvisi avverrà in un’apposita area del sito, denominata «portale delle vendite pubbliche». Il tutto, però, a spese del creditore procedente. Stabilisce infatti il decreto: «Per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche di ciascun atto esecutivo per il quale la legge dispone che sia data pubblica notizia e che riguarda beni immobili o mobili registrati, è dovuto un contributo per la pubblicazione dell’importo di euro 100 a carico del creditore procedente»

 


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