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24.07.2015 - lavoro

MINISTERO DEL LAVORO – JOBS ACT – CONTRATTO DI LAVORO A TUTELE CRESCENTI EX D.LGS. N. 23/2015 – OFFERTA DI CONCILIAZIONE – INTEGRAZIONE DEL MODULO UNILAV – NOTA N. 2788/2015

Si informa che il Ministero del Lavoro con nota n. 2788 del 27 maggio 2015, ha fornito indicazioni operative in merito all’offerta di conciliazione, introdotta dall’art. 6 del D.Lgs. n. 23/2015, recante “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti” (cfr. Not. n. 6/2015).
In particolare, è stata prevista la possibilità, per il datore di lavoro, di offrire al lavoratore, in una delle sedi assistite di cui all’art. 2113, co. 4 del Codice Civile o presso le Commissioni di certificazione di cui all’art. 82, co.1 del D.Lgs n. 276/03, ed entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento (60 giorni), una somma predeterminata, mediante consegna di un assegno circolare, in cambio della rinuncia alla impugnazione del licenziamento.
Tale disposizione si applica, a decorrere dal 7 marzo scorso (data di entrata in vigore del decreto) alle assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, alle trasformazioni di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, ai contratti di apprendistato passati in qualifica, ma anche alle assunzioni effettuate antecedentemente all’entrata in vigore della norma, che abbiano comportato il superamento della soglia dei 15 dipendenti.
Ai fini del monitoraggio sull’attuazione della disposizione e per consentire una corretta verifica dell’offerta di conciliazione, è stata prevista un’ulteriore comunicazione, oltre alla normale comunicazione obbligatoria telematica di cessazione del rapporto di lavoro, da effettuarsi entro 65 giorni dall’interruzione del rapporto di lavoro stesso.
Pertanto, dallo scorso 1° giugno 2015 é disponibile, nel portale www.cliclavoro.gov.it, un’applicazione nella sezione “adempimenti”, denominata “UNILAV_conciliazione”, nella quale il datore di lavoro, dopo aver effettuato la registrazione al portale e aver inserito il codice di comunicazione rilasciato al momento della comunicazione della cessazione, dovrà comunicare le informazioni relative al procedimento di conciliazione.
Successivamente, dovrà essere comunicata, negli appositi campi, la data e l’esito dell’offerta di conciliazione (si/no) e, in caso di esito positivo, la sede presso la quale viene effettuata, l’importo offerto e l’esito del procedimento (si/no).
E’ stato, infine, comunicato che in caso di omissione di tale comunicazione integrativa, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500 per ogni lavoratore interessato.

 


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