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24.07.2015 - sicurezza

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO – ART. 17 CO. 1 LETT. A) EX D.LGS. 81/08 – FORMAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI PER SINGOLE MANSIONI – INTERPELLO n. 4/2015

Si informa che il Ministero del Lavoro ha risposto a un quesito formulato dall’Ance in merito alla formazione e valutazione dei rischi per singole mansioni ricomprese tra le attività di una medesima figura professionale.
Con l’interpello n. 4 del 24 giugno 2015 il Dicastero ha infatti chiarito se un lavoratore in possesso di formazione per lo svolgimento di una determinata attività, qualora venga adibito allo svolgimento di singole particolari mansioni che costituiscono compiti specifici ricompresi nell’attività per la quale è stata erogata la formazione stessa, debba svolgere una nuova formazione “ad hoc” relativa a tali compiti ovvero sia ritenuto già in possesso di formazione sufficiente.
Si era formulato il caso esemplificativo in cui un lavoratore nel settore delle costruzioni stradali venga adibito alla rifinitura del manto stradale, o alla gestione del traffico veicolare durante le operazioni di rifacimento di una corsia stradale, pur non essendo in possesso di una formazione specifica “ad hoc” per tali singoli compiti, bensì avendo ricevuto una formazione specifica per “asfaltista”, figura professionale le cui mansioni comprendono, tradizionalmente e nella classificazione Istat-Isfol, anche quella suddetta di rifinitura del manto o le operazioni connesse alla realizzazione di opere stradali in senso lato.
Il ministero del Lavoro ha specificato inoltre che la valutazione dei rischi, di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del Testo unico sulla sicurezza, deve riguardare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, e che nel documento di valutazione dei rischi devono essere individuate le mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Ciò detto, il documento di valutazione dei rischi deve contenere la puntuale indicazione di tutti i rischi concretamente connessi al lavoro da svolgere e non può riferirsi astrattamente alla mansione attribuita al lavoratore.
Da tale punto, sottolinea il Dicastero, discende che l’adeguatezza della formazione per ciascun lavoratore è correlata alla valutazione dei rischi e deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione o all’insorgenza di nuovi rischi.
Pertanto i contenuti e la durata della formazione specifica, così come indicati nell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, costituiscono un percorso minimo che il datore di lavoro dovrà valutare se sufficiente o da integrare tenendo conto sia di nuove normative sia di quanto emerso dalla valutazione dei rischi.
In conclusione, fatto salvo l’obbligo della frequenza di corsi specifici ed aggiuntivi qualora la relativa formazione sia prevista da norme specifiche (come ad esempio il decreto 4 marzo 2013 relativo alla segnaletica stradale per attività lavorative svolte in presenza di traffico veicolare), nel caso in cui un lavoratore in possesso di formazione per lo svolgimento di una determinata attività venga adibito allo svolgimento di singole particolari mansioni ricomprese nell’attività per la quale è stata erogata la formazione, la stessa può essere riconosciuta valida solo se all’interno del percorso formativo i rischi specifici, relativi alle particolari mansioni, sono stati adeguatamente trattati.

 


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