DEDUCIBILITÀ DELLE QUOTE DI TFR DALL’IRAP – CHIARIMENTI MINISTERIALI
(C.M. 22/E/2015)
Le quote di TFR rientrano tra le spese per il personale dipendente per le quali si applica la deducibilità dall’IRAP.
Questo il principale chiarimento della Circolare n.22/E del 9 giugno 2015, con la quale l’Agenzia delle Entrate si è espressa sulle modalità applicative dell’eliminazione dalla base imponibile IRAP del costo complessivo del personale impiegato a tempo indeterminato, introdotta, dal periodo d’imposta 2015, dall’art.1, co.20-24, della legge 190/2014 (legge di Stabilità 2015).
Come noto, infatti, è ammessa in deduzione, dal 1° gennaio 2015, la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e l’ammontare delle deduzioni spettanti (ad esempio, quelle relative ai contributi assicurativi, previdenziali ed assistenziali, nonché quelle forfettarie per i lavoratori a tempo indeterminato)[1].
A fronte di tale previsione, è stata abrogata la riduzione delle aliquote IRAP in vigore nel periodo d’imposta 2014, riportando in tal modo l’aliquota base dal 3,5% al 3,9% (cfr. l’art.2 del D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, nella legge 89/2014).
Per i soggetti passivi IRAP che non si avvalgono di lavoratori dipendenti è previsto, sempre dal 2015, un credito d’imposta in misura pari del 10% dell’imposta dovuta.
Resta ferma, ai fini delle imposte sul reddito (IRES/IRPEF), la integrale deducibilità della quota IRAP gravante sul costo del lavoro dipendente e assimilato[2], che è stata aggiornata con tale nuova misura.
A tal riguardo, nella C.M. 22/E/2015, l’Agenzia delle Entrate chiarisce le modalità applicative dei citati benefici con riferimento a:
– imprese operanti in concessione e a tariffa;
– contratti di somministrazione e distacco di personale;
– TFR e accantonamenti;
– contratti a termine;
– credito d’imposta in assenza di personale;
– deduzione forfetaria dalle imposte sui redditi.
Note:
[1] Si tratta delle deduzioni spettanti ai sensi dell’art.1, co.1, lett.a, co.1-bis, 4-bis e 4-quater, del D.Lgs. 446/1997.
[2] Disciplinata dall’art.2, co.1, del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 214/2011.
In pratica, il 100% della quota di IRAP riferita al costo dei lavoratori dipendenti (al netto delle deduzioni spettanti) va ad abbattere il reddito imponile IRES/IRPEF del datore di lavoro.
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