RIFORMA DEL CATASTO – COMMISSIONI CENSUARIE – DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI ANCI
Individuati i criteri per la designazione dei componenti dell’ANCI nelle nuove Commissioni censuarie (locali e centrale), in vista della riforma del catasto.
Lo prevede il Decreto del Ministro dell’economia e finanze 27 maggio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.127 del 4 giugno 2015, con il quale si completa la disciplina relativa alla nomina dei membri delle Commissioni censuarie.
Restano ferme le modalità di scelta, in tali organismi, dei rappresentanti delle associazioni di categoria del settore immobiliare.
Come noto, in attuazione della riforma del catasto[1], il D.Lgs. 198/2014 ha definito le modalità di composizione e funzionamento delle nuove Commissioni censuarie, articolate in locali e centrale, demandando ad un successivo Decreto del MEF i criteri per la designazione dei componenti appartenenti all’ANCI[2].
Tali linee guida sono state individuate dal D.M. 27 maggio 2015, il quale ha stabilito che:
► per ciascuna sezione delle Commissioni censuarie locali, l’ANCI deve designare almeno quattro componenti, scelti fra:
– i dipendenti di ruolo dei comuni che ricadono nell’ambito territoriale di competenza della commissione stessa, in possesso della laurea di ingegneria, architettura, statistica, economia, agronomia, o lauree equivalenti, o del diploma di geometra, perito edile, agrotecnico, o diplomi equivalenti;
– i soggetti che svolgono, o abbiano svolto, attività di coordinamento o di supporto tecnico degli uffici comunali competenti in materia urbanistica, edilizia o tributaria, presso i medesimi comuni o le loro forme associative.
Tali nominativi devono essere comunicati al Presidente del Tribunale competente per territorio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate[3].
Fra questi, il Presidente del Tribunale sceglie, nei successivi trenta giorni, un componente effettivo ed uno supplente (art.2)[4];
► per ciascuna sezione della Commissione censuaria centrale, l’ANCI deve designare due componenti effettivi e due supplenti, scelti fra i professori universitari, i dipendenti comunali con qualifica dirigenziale, ovvero fra gli esperti in materia di catasto, di economia, di estimo rurale ed urbano o di statistica ed econometria (art.3);
► i membri delle Commissioni censuarie designati dall’ANCI devono possedere i requisiti prescritti dall’art.10 del D.Lgs. 198/2014[5] e non devono presentare cause di incompatibilità (art.11 del D.Lgs. 198/2014)[6].
In merito, si ricorda che la designazione, invece, dei rappresentanti delle associazioni di categoria del settore immobiliare, come componenti delle diverse articolazioni delle Commissioni censuarie (locali e centrale), avviene secondo le seguenti modalità, previste dal D.Lgs. 198/2014:
■ per ciascuna sezione delle Commissioni censuarie locali, le predette associazioni di categoria devono segnalare al Prefetto competente per territorio i due componenti (effettivo e supplente), aventi i requisiti richiesti dalla normativa[7].
A tal fine, per ciascuna Commissione censuaria locale, il Prefetto (e, per conoscenza, il Presidente del Tribunale) riceverà una richiesta da parte del Direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate (cfr. art.4, co.1, del D.Lgs. 198/2014 e C.M. 3/E/2015).
Entro sessanta giorni dalla richiesta, il Prefetto deve comunicare al Presidente del Tribunale[8] un elenco di nominativi, fra i quali lo stesso Presidente sceglierà, entro i successivi trenta giorni, i componenti effettivi e supplenti di ciascuna Commissione censuaria locale, con la specifica indicazione della sezione di appartenenza.
Si ribadisce che la segnalazione dei nominativi al Prefetto può essere effettuata senza attendere una specifica richiesta all’associazione da parte di quest’ultimo (peraltro non espressamente prevista nel D.Lgs. 198/2014).
Si richiama l’attenzione sull’opportunità di scegliere i componenti delle nuove Commissioni censuarie, previo accordo in sede locale, anche nell’ambito dei “Coordinamenti interassociativi provinciali” per la riforma del catasto che, come noto, coinvolgono sul territorio tutte le Associazioni di categoria del mondo immobiliare.
Tale modalità consentirebbe, infatti, una migliore collaborazione con le Commissioni censuarie in via di definizione, al fine di confrontare i nuovi valori immobiliari con i dati raccolti nei singoli Coordinamenti provinciali, relativi alle compravendite e locazioni di fabbricati nel triennio 2012-2014;
■ per ciascuna sezione della Commissione censuaria centrale, le associazioni di categoria del settore immobiliare devono comunicare i nominativi dei componenti (un effettivo ed un supplente)[9] al Ministero dell’economia e finanze (MEF).
A tal fine, il MEF riceverà una richiesta dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, al quale, entro i successivi novanta giorni, dovrà comunicare i nominativi designati[10].
Pertanto, le associazioni di categoria (e quindi l’ANCE nazionale) potranno procedere alla segnalazione dei nominativi al MEF senza attendere alcuna preventiva comunicazione[11].
Si ricorda, da ultimo, che le nuove Commissioni censuarie si insedieranno entro un anno dall’entrata in vigore del D.Lgs. 198/2014 (ossia entro il 28 gennaio 2016), mediante Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, che stabilirà un’unica data di insediamento a livello nazionale. Fino ad allora, continueranno ad operare le attuali Commissioni censuarie, disciplinate dal D.P.R. 650/1972.
Note:
[1] Cfr. l’art.2 del D.Lgs. 23/2014 (cd. “legge delega fiscale”).
[2] Per il dettaglio della composizione e delle attribuzioni delle Commissioni censuarie si rimanda alla C.M. 3/E/2015.
[3] La designazione viene comunicata, altresì, al Direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate richiedente.
[4] Cfr. anche gli artt.3, co.3 e 4, co.2, del D.Lgs. 198/2014.
[5] Si tratta dei requisiti relativi alla cittadinanza italiana, all’esercizio dei diritti civili e politici, all’assenza di condanne penali ed all’età inferiore a 70 anni.
[6] Si ricorda che non possono far parte delle Commissioni censuarie i membri del Parlamento (nazionale ed europeo), i consiglieri regionali, provinciali, comunali e i componenti del Governo e delle giunte regionali e comunali, nonché gli altri soggetti che rivestono ruoli istituzionali individuati dall’art.11 del D.Lgs. 198/2014.
[7] Tali soggetti devono essere scelti tra gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori agronomi, i periti agrari, gli agrotecnici iscritti nei relativi albi, i docenti qualificati in materia di economia e di estimo urbano e in materia di economia ed estimo rurale e tra gli esperti in materia di statistica e di econometria.
[8] Ed al medesimo Direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate.
[9] Si ricorda che i componenti proposti devono essere scelti tra i professionisti, o tecnici, iscritti in Albi o Collegi professionali, o tra gli esperti in economia ed estimo urbano (per la sezione specializzata in catasto urbano), ovvero in statistica ed econometria (per la sezione specializzata in materia di riforma del catasto), o in economia ed estimo rurale (per la sezione catasto terreni).
[10] Ai sensi dell’art.8 del D.Lgs. 198/2014. Sotto tale profilo, si precisa che anche tutti gli altri “soggetti designanti” (Organi di autogoverno delle magistrature ordinaria ed amministrativa, ANCI, Ministero dell’università e ricerca), relativamente ai membri di propria competenza, devono comunicare i nominativi dei soggetti da loro designati sia al MEF sia all’Agenzia delle Entrate.
Pertanto, per i due nominativi segnalati dalle associazioni di categoria del settore immobiliare al medesimo MEF, si ritiene che, trattandosi dello stesso soggetto istituzionale, questo debba comunicare le designazioni di propria competenza alla sola Agenzia delle Entrate.
[11] La nomina di tutti i componenti, effettivi e supplenti, avverrà con Decreto dello stesso Ministro dell’economia e finanze che, in caso di mancata o incompleta designazione, procederà d’ufficio. La nomina verrà poi comunicata ai componenti da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
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