PROFILI DELLA VERIFICA DI ANOMALIA
(Consiglio di Stato sez. V 22/5/2015 n. 2581)
1. Carattere non sanzionatorio del procedimento di verifica di anomalia
Il Collegio evidenzia il “carattere non sanzionatorio del procedimento di verifica di anomalia, tale per cui questo non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta, ma si sostanzia in un accertamento se in concreto l’offerta sia attendibile ed affidabile nel suo complesso, si ritiene quindi legittima l’esclusione dalla gara soltanto all’esito di una valutazione di complessiva inadeguatezza (solo per citare le ultime pronunce: Sez. III, 11 febbraio 2015, n. 726, 14 dicembre 2012, n. 6442; Sez. IV, 26 febbraio 2015, n. 963, 30 maggio 2013, n. 2956; Sez. V, 18 febbraio 2013, n. 973, 15 aprile 2013, n. 2063).
2.inattendibilità di singole voci di costo
Il giudizio di anomalia può essere fondato sull’inattendibilità di singole voci di costo dell’offerta che, tuttavia, per la loro importanza ed incidenza rendano l’intera operazione economica implausibile e, per l’effetto, insuscettibile di accettazione da parte dell’amministrazione, in quanto insidiata da indici strutturali di carente affidabilità (Sez. V, 9 aprile 2015, n. 1813, 15 novembre 2012, n. 5703, 28 ottobre 2010, n. 7631).
3. giustificazioni sopravvenute e compensazioni tra sottostime e sovrastime giustificazioni sopravvenute e compensazioni tra sottostime e sovrastime
La giurisprudenza amministrativa d’appello ha ripetutamente affermato che, nell’ambito del contraddittorio che va assicurato nel sub-procedimento di verifica dell’anomalia in base alle pertinenti disposizioni del codice dei contratti pubblici, a fronte dell’immodificabilità dell’offerta sono tuttavia modificabili le relative giustificazioni, ed in particolare sono consentite giustificazioni sopravvenute e compensazioni tra sottostime e sovrastime, purché l’offerta risulti nel suo complesso affidabile al momento dell’aggiudicazione e a tale momento dia garanzia di una seria esecuzione del contratto (Sez. IV, 22 marzo 2013, n. 1633, 23 luglio 2012, n. 4206; Sez. V, 11 giugno 2014, n. 2982, 20 febbraio 2012, n. 875; Sez. VI, 24 agosto 2011, n. 4801, 21 maggio 2009, n. 3146).
4. margine di opinabilità ed elasticità
La formulazione di un’offerta economica e la conseguente verifica di anomalia dell’offerta si fondano su stime previsionali e dunque su apprezzamenti e valutazioni implicanti un ineliminabile margine di opinabilità ed elasticità, essendo conseguentemente impossibile pretendere una rigorosa quantificazione preventiva delle grandezze delle voci di costo rivenienti dall’esecuzione futura di un contratto, ed essendo per contro sufficiente che questa si mostri ex ante ragionevole ed attendibile; (..) ed infatti, questo Consiglio di Stato ha anche definito il limite a questa modifica “interna” di voci di costo, precludendo la possibilità di rimodulare voci in assenza di qualsiasi plausibile spiegazione «con un’operazione di finanza creativa priva di pezze d’appoggio, al solo scopo di ‘far quadrare i conti’ ossia di assicurarsi che il prezzo complessivo offerto resti immutato e si superino le contestazioni sollevate dalla stazione appaltante su alcune voci di costo» (Sez. VI, 20 settembre 2013, n. 4676; in termini, Sez. V, 2 luglio 2012, n. 3850; Sez. VI, 7 febbraio 2012, n. 636). (*)
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