L’AVVALIMENTO DELL’ATTESTAZIONE SOA NON PUÒ CONSISTERE IN UN MERO «PRESTITO DEL REQUISITO MA DEVE CONSISTERE IN UN SOSTANZIALE PRESTITO DI TUTTI I REQUISITI SULLA BASE DEI QUALI QUELL’ATTESTAZIONE SOA È STATA RILASCIATA
(Consiglio di Stato sez. V 26/5/2015 n. 2627)
Avvalersi dell’attestazione SOA di una ditta ausiliaria, in specifico, significa senz’altro avvalersi di tutto ciò che il rilascio di quella attestazione presuppone; in altri termini, il contratto di avvalimento non può consistere in un mero «prestito del requisito», astrattamente considerato, ma deve consistere in un sostanziale prestito di tutti i requisiti sulla base dei quali quell’attestazione SOA è stata rilasciata.
L’avvalimento dell’attestazione SOA di altro soggetto implica, in altre parole, l’avvalimento del complesso inscindibile dei requisiti la cui accertata sussistenza ha consentito di ottenere la relativa attestazione.
Pertanto, la clausola sull’avvalimento delle SOA, avente portata escludente in astratto, non è prevista dalla legge ed incorre nel divieto sancito dall’art. 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici.
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