01.08.1997 - tributi

STUDI DI SETTORE – CIRCOLARE MINISTERIALE

STUDI DI SETTORE – CIRCOLARE MINISTERIALE STUDI DI SETTORE – CIRCOLARE MINISTERIALE

Il Ministero delle finanze ha cominciato ad inviare a tutte le imprese edili il questionario per gli studi di settore (Mod. SG69).
Detti questionari sono stati predisposti per richiedere ai contribuenti i dati necessari per costruire la base informativa per una corretta elaborazione degli studi di settore, studi, cioè, che attraverso la rilevazione delle caratteristiche strutturali di ogni specifica attività, consentano al Ministero di individuare la capacità di conseguire ricavi o compensi da parte delle imprese.
Al fine di agevolare la compilazione dei questionari si pubblica la circolare ministeriale n.205 del 16/7/97 – Dipartimento Entrate.

1. Questionari per la elaborazione degli studi di settore
Con decreti ministeriali del 18 aprile 1997, 12 giugno 1997 e 3 luglio 1997 sono stati approvati 38 questionari predisposti per la elaborazione degli studi di settore, relativi a 53 attività manifatturiere, 38 attività dei servizi, 30 attività del commercio al dettaglio e 6 attività degli esercenti arti e professioni indicate nell’allegato elenco. Le finalità per le quali sono stati predisposti i questionari per la elaborazione degli studi di settore e le modalità secondo le quali debbono essere compilati ed inviati alla Amministrazione finanziaria sono illustrate nelle istruzioni per la compilazione dei questionari stessi e nella “Guida del contribuente” n. 16 predisposta al riguardo dall’ufficio per l’informazione del contribuente. Nei successivi paragrafi si riportano chiarimenti di carattere generale contenuti in tali documenti, fornendo ulteriori precisazioni in ordine ad alcune questioni emerse nel corso degli incontri con le organizzazioni di categoria e il personale dell’Amministrazione finanziaria che si sono tenuti presso la Scuola Tributaria nel mese di maggio. Si forniscono, altresì, le prime indicazioni operative in ordine alla assistenza da fornire ai contribuenti ed alla gestione dei questionari restituiti alla Amministrazione finanziaria. Si ricorda che gli adempimenti cui sono tenuti i contribuenti sono previsti dall’art. 3, comma 121, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Nel citato comma 121, per effetto dell’art. 9-bis, comma 3, della legge 28 maggio 1997, n. 140, i riferimenti all’anno 1995 sono sostituiti dall’anno 1996.

2. Cosa sono gli studi di settore
I questionari sono stati predisposti per richiedere ai contribuenti i dati necessari a costituire la base informativa per una corretta elaborazione degli studi di settore. Nello svolgimento dell’attività di informazione e di assistenza ai contribuenti sarà opportuno sottolineare che tali dati non saranno in alcun modo presi a base della corrente attività di accertamento. Come l’esperienza anche degli altri paesi ha dimostrato, l’accertamento dei redditi delle piccole e medie impresse e dei lavoratori autonomi è tra le attività più complesse e delicate. In Italia, a partire dall’avvio della riforma tributaria, per affrontare questo problema si sono seguite tre vie: in primo luogo si è ampliato il numero dei soggetti obbligati alla tenuta della contabilità, sia ordinaria che semplificata, poi si sono moltiplicati gli obblighi “strumentali” quali la bolla di accompagnamento, gli scontrini e la ricevuta fiscale ed infine si sono introdotti particolari strumenti – come i coefficienti di congruità, i coefficienti presuntivi di reddito, la minimum tax, i parametri – con i quali si è inteso determinare i ricavi o i compensi presunti in base ai dati contabili contenuti nelle dichiarazioni dei redditi. Questi strumenti sono risultati però assai difficili da gestire, anche perché‚ le attività economiche sono numerosissime e non è possibile ridurle a poche grandi categorie; inoltre la capacità di conseguire ricavi o compensi e la redditività, anche all’interno di attività identiche, può cambiare notevolmente al variare degli elementi strutturali e di mercato o della localizzazione territoriale. Nel corso degli anni ci si è poi resi conto che si possono ottenere risultati efficaci, anche in termini di controlli, solo utilizzando ciò che realmente serve all’imprenditore o al professionista per gestire la propria attività e che, pertanto, risulta improduttivo imporre adempimenti contabili che hanno finalità esclusivamente fiscali. In base a questa logica l’Amministrazione finanziaria si sta decisamente indirizzando verso la strada dei cosiddetti “studi di settore”: studi, cioè, che, attraverso la rilevazione delle caratteristiche “strutturali” di ogni specifica attività, consentono di individuare la capacità di conseguire ricavi o compensi e, quindi, possono servire prima di tutto quale strumento di valutazione dell’efficienza economica della gestione. Realizzati tramite la raccolta sistematica non solo di dati di carattere fiscale ma anche di numerosi altri elementi che caratterizzano l’attività e il contesto economico in cui essa si svolge, gli studi di settore costituiscono un moderno sistema di riscontro economico utile per valutare la capacità di conseguire ricavi o compensi delle singole attività economiche.

3. Utilità degli studi di settore per l’Amministrazione finanziaria e vantaggi per il contribuente
L’adozione degli studi di settore permette di rendere trasparenti i criteri seguiti dall’Amministrazione finanziaria per realizzare l’accertamento ancorandoli a parametri oggettivi e coerenti con la realtà economica del territorio. Essi sono quindi utili sia all’amministrazione che al contribuente. In particolare tale strumento tende al perseguimento dei seguenti obbiettivi:
Trasparenza – vengono resi noti i criteri ai quali si attiene l’amministrazione nell’effettuare gli accertamenti. In pratica, venendo a conoscere preventivamente che cosa il fisco si aspetta da lui, il contribuente può regolarsi adeguando le proprie dichiarazioni ai risultati degli studi di settore (oppure non adeguandole, in presenza di validi motivi che ne giustifichino lo scostamento);
Oggettività – si dà un quadro di riferimento certo alle valutazioni del verificatore;
Stabilità – gli studi di settore sono destinati a rimanere come riferimento costante, tenendo anche conto che verranno aggiornati e affinati sistematicamente;
Coerenza – gli studi, pur rispecchiando la realtà economica del territorio, utilizzano tutti le stesse correlazioni logiche;
Certezza – sono eliminati gli elementi di incertezza statistica, perché gli studi vengono realizzati richiedendo gli elementi necessari alla loro elaborazione a tutti i contribuenti interessati e non sulla base di indagini a campione. Acquisendo i dati relativi all’intera platea degli operatori è possibile effettuare raggruppamenti omogenei per territorio, per dimensione e caratteristiche strutturali, che consentono una comparazione ragionata dei risultati della gestione;
Utilità nella gestione dell’impresa – se ne può avvantaggiare la stessa attività di gestione in quanto i rilievi degli studi di settore verranno a costituire un riferimento prezioso ai fini della verifica della efficienza produttiva delle imprese e della loro capacità di produrre ricavi all’interno del mercato. In tale contesto, la raccolta dei dati necessari per gli studi di settore non solo non ha alcun intento vessatorio o persecutorio, ma ha lo scopo di fornire:
– ai contribuenti importanti certezze eliminando ogni possibile arbitrarietà da parte degli uffici finanziari – sia negli strumenti di calcolo che nelle procedure di verifica;
– agli operatori economici un efficace strumento per valutare l’efficienza della propria attività produttiva;
– al Parlamento e al Governo uno strumento di osservazione delle realtà produttive in base al quale orientare i propri interventi a sostegno dello sviluppo.

3.1. Come si costruiranno gli studi di settore
Con gli studi di settore viene superata la modalità di determinazione di ricavi o compensi basata essenzialmente sui dati contabili forniti con le dichiarazioni dei redditi. Gli studi, infatti, consentiranno di determinare i ricavi o compensi che con più probabilità possono essere attribuiti al contribuente, individuando non solo la capacità potenziale di conseguire ricavi o compensi, ma anche i fattori interni ed esterni all’azienda che possono determinare una limitazione della capacità stessa (orari di attività, situazioni di mercato, ecc.). In concreto, gli studi di settore sono realizzati rilevando, per ogni singola attività economica, le relazioni esistenti tra le variabili contabili e quelle strutturali, sia interne (processo produttivo, area di vendita, ecc.) che esterne all’azienda (andamento della domanda, livello dei prezzi, concorrenza). Vengono, inoltre, rilevate le diverse fasi dell’attività in modo da individuare le possibili ragioni degli eventuali scostamenti tra i ricavi o compensi risultanti dallo studio e quelli dichiarati. Gli studi di settore terranno conto della suddivisione per aree territoriali omogenee, in quanto il livello dei prezzi, le condizioni e le modalità operative, le infrastrutture esistenti e utilizzabili, la capacità di spesa, la tipologia dei fabbisogni, la capacità di attrazione e la domanda indotta dipendono dal luogo ove la specifica attività è esercitata. A parità di ogni altra condizione, i fattori che si riferiscono direttamente o indirettamente alla realtà territoriale possono, infatti, incidere notevolmente sulla capacità di conseguire ricavi o compensi e verranno pertanto attentamente valutati anche con il coinvolgimento delle strutture periferiche dell’Amministrazione finanziaria e degli esperti indicati dalle associazioni di categoria e dagli ordini professionali.

4. Contribuenti tenuti alla presentazione del questionario
I soggetti tenuti alla presentazione del questionario sono coloro che, indipendentemente dalla natura giuridica e dal regime contabile adottato, per il periodo d’imposta 1996, hanno dichiarato nei modelli 740, 750, 760 e 760BIS ricavi derivanti dall’esercizio di attività di impresa di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR, con esclusione di quelli indicati alla lettera c) – cessione di azioni, quote di partecipazione in società, obbligazioni, ecc. – ovvero compensi derivanti dall’esercizio di arti e professioni, per un importo non superiore a dieci miliardi di lire. Il questionario va compilato e presentato solo se l’attività effettivamente esercitata nel periodo d’imposta 1996 corrisponde al codice (o ad uno dei codici) indicati nella copertina del questionario. Nel caso in cui l’attività effettivamente esercitata nel 1996, il cui codice va indicato sul questionario, sia diversa da quella già comunicata all’Amministrazione finanziaria, in occasione della dichiarazione di inizio dell’attività o a seguito di presentazione di una dichiarazione di variazione dei dati, va barrata la casella “Variazione codice attività”. Tale indicazione produce i medesimi effetti della dichiarazione di variazione attività disciplinata dall’art. 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e non si applicano, neanche per i periodi di imposta precedenti, le sanzioni connesse alla mancata o errata comunicazione della variazione del dato fornito con il medesimo questionario. I questionari vengono inviati al domicilio di quei contribuenti che, sulla base di elaborazioni effettuate tenendo conto degli ultimi dati risultanti dall’Anagrafe tributaria, sono tenuti a presentarli. Sono, però, tenuti alla presentazione del questionario anche coloro che non lo hanno ricevuto o ne hanno ricevuto uno relativo ad attività diversa da quella effettivamente esercitata. I contribuenti in questione devono provvedere a procurarsi autonomamente il questionario da compilare presso gli uffici dell’Amministrazione finanziaria ovvero fotocopiando quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. È possibile reperire il questionario anche sul sito Internet del Ministero delle Finanze all’indirizzo:
http://www.finanze.interbusiness.it.
Per la distribuzione dei questionari ai contribuenti ed ai rappresentanti di categoria che ne facessero richiesta per i loro associati è stato inviato agli uffici delle imposte dirette un congruo numero di modelli. Sono stati interessati dalla spedizione i soli Uffici distrettuali delle imposte dirette, nella considerazione che tali uffici, per la loro dislocazione, sono più facilmente raggiungibili dai contribuenti. Tuttavia codeste Direzioni Regionali, qualora ravvisino l’opportunità che una parte dei moduli siano a disposizione negli Uffici IVA o in altro Ufficio finanziario, potranno disporne il trasferimento.  Ai contribuenti che esercitano attività diverse (ma appartenenti alla medesima categoria reddituale), per le quali è stata tenuta contabilità separata viene inviato il – questionario che si riferisce alla sola attività prevalente in base agli ultimi dati a disposizione dell’Amministrazione finanziaria. I contribuenti sono obbligati all’invio del solo questionario che si riferisce all’attività prevalente e non anche a quello riferibile alle altre attività. Se l’attività esercitata in modo prevalente nel 1996 fosse diversa da quella cui si riferisce il questionario inviato dalla Amministrazione finanziaria il contribuente dovrà inviare il diverso questionario predisposto per l’attività prevalente. Si fa presente che i contribuenti titolari sia di redditi da lavoro autonomo che di redditi derivanti dall’esercizio di attività di impresa (ad esempio ingegnere che ha svolto attività professionale e attività di impresa edile) sono tenuti a compilare distintamente sia il questionario per l’attività relativa alla prima tipologia di reddito sia quello per l’altra attività, sempre che i ricavi ed i compensi distintamente considerati non siano superiori a 10 miliardi di lire. La collaborazione dei contribuenti alla compilazione del questionario è di fondamentale importanza per la costituzione della base informativa indispensabile alla corretta elaborazione degli studi di settore. Per evitare che il mancato o inesatto adempimento di alcuni contribuenti possa determinare anomalie nella futura elaborazione dei dati è prevista la possibilità di inviare la Guardia di finanza ad acquisire direttamente presso il contribuente i dati richiesti nei questionari che non siano stati restituiti all’Amministrazione finanziaria entro i termini previsti nelle relative istruzioni e per verificare eventuali incongruenze dei dati indicati nei questionari. I dati rilevati in occasione di tali accessi non saranno utilizzati ai fini dell’attività di accertamento nei riguardi dei singoli contribuenti.

5. Contribuenti non tenuti alla presentazione del questionario
Non sono tenuti alla presentazione del questionario, anche se lo hanno ricevuto:
– i contribuenti che hanno dichiarato, per il periodo d’imposta 1996, ricavi o compensi, come precedentemente specificati, di ammontare superiore a lire dieci miliardi;
– i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel 1996. Sono, pertanto, esclusi dall’obbligo di presentazione del questionario anche coloro che nel corso del 1996 hanno modificato l’attività esercitata (come, ad esempio un imprenditore che fino ad aprile abbia svolto l’attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano);
– i contribuenti che hanno cessato l’attività successivamente al 31.12.1994;
– i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare 1996;
– coloro che nel 1996 si sono trovati in un periodo di non normale svolgimento dell’attività. Si precisa che va considerato periodo di normale svolgimento dell’attività quello in cui è stata svolta l’attività produttiva prevista dall’oggetto sociale. Pertanto, non si considera periodo di normale svolgimento dell’attività:
a) quello da cui decorre la messa in liquidazione ordinaria, ovvero l’inizio della procedura di liquidazione coatta amministrativa o fallimentare. In proposito si precisa che il periodo che precede quello in cui ha avuto inizio la liquidazione è considerato “normale” anche se di durata inferiore a quella prevista ordinariamente. Tuttavia, in questo caso, il contribuente non è ugualmente tenuto alla presentazione del questionario in quanto l’attività si considera cessata nel corso del periodo di imposta:
b) quelli successivi al primo periodo d’imposta qualora la società, in tali periodi, non abbia ancora iniziato l’attività produttiva prevista dall’oggetto sociale, ad esempio perché:
– la costruzione dell’impianto da utilizzare per lo svolgimento dell’attività si è protratta oltre il primo periodo di imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell’imprenditore;
– non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell’attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
– viene svolta esclusivamente una attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l’attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi. Gli elementi contabili richiesti nei questionari sono desumibili dalle dichiarazioni dei redditi presentate nel 1997. Nelle istruzioni per la compilazione del questionario sono state inserite delle tabelle di raccordo che consentono un immediato reperimento dei dati necessari. Le tabelle di raccordo fanno riferimento ai quadri relativi alla categoria reddituale (di impresa o di lavoro autonomo) nella quale risultano usualmente collocati i contribuenti interessati all’invio del questionario. Se il contribuente per il 1996 ha compilato un quadro riferibile ad altra categoria reddituale non è tenuto all’invio del questionario (ad esempio, nel questionario SK02 riguardante gli studi di ingegneria, codice 74.20.2, sono stati inseriti i riferimenti ai quadri che possono essere compilati dagli esercenti arti e professioni; qualora fossero stati, invece, conseguiti redditi di impresa, come nel caso delle società di ingegneria, il questionario non deve essere inviato all’Amministrazione finanziaria). Nell’effettuare la spedizione dei questionari al domicilio del contribuente l’Amministrazione finanziaria, quando rileva che il reddito è stato qualificato in modo difforme da quello usuale, in luogo del questionario invia una comunicazione nella quale fa presente tale circostanza. In tali casi è opportuno che il contribuente verifichi, innanzitutto, se siano stati commessi errori di codificazione dell’attività che potrebbero essere sanati indicando il codice corretto e barrando la casella “Variazione codice attività”. Qualora il codice sia corretto, la mancata corrispondenza tra elementi contabili richiesti e quadri compilati esonera dall’obbligo di presentazione del questionano.

6. Come si presenta il questionario
Dopo la compilazione, il questionario va presentato all’Amministrazione finanziaria mediante invio per posta ordinaria ovvero mediante trasmissione dei dati su supporto magnetico. Per effettuare la registrazione sul supporto magnetico deve essere utilizzato l’apposito programma informatico distribuito gratuitamente dall’Amministrazione finanziaria anche attraverso gli uffici per le relazioni con il pubblico (URP). Al riguardo, si precisa che la distribuzione del menzionato programma, relativo ai questionari approvati con il D.M. 18 aprile 1997, è già avvenuta nel corso della Consulta del Contribuente tenutasi il 26 giugno 1997; la distribuzione relativa ai questionari approvati il 12 giugno 1997 e il 3 luglio 1997 avverrà, rispettivamente, il prossimo 24 luglio e nei primi giorni di settembre. Sarà cura delle associazioni di categoria e degli ordini professionali intervenuti alla citata Consulta, provvedere alla distribuzione alle proprie strutture territoriali del programma informatico in questione. Possono essere utilizzate anche le applicazioni realizzate dai produttori di software sulla base delle specifiche tecniche fornite dalla Amministrazione finanziaria nei decreti ministeriali di approvazione dei questionari. Sono attualmente in corso di distribuzione agli uffici, unitamente al relativo manuale operativo, 2 dischetti contenenti il software (versione 1) per la gestione dei dati contabili ed extra-contabili necessari per la definizione degli studi di settore. Il prodotto in questione consente l’acquisizione e la memorizzazione dei dati delle prime 10 tipologie di questionario (manifatture), nonchè‚ la predisposizione dei floppy disk e delle relative bolle di consegna. A seguito di quanto previsto dall’art. 1, comma 5, del decreto 22 marzo 1997, gli uffici in indirizzo sono tenuti, ove possibile, a consegnare, a chi ne facesse richiesta, copia del software predisposto dal Ministero delle Finanze. Si ricorda che il prodotto è stato certificato mediante il controllo antivirus McMee v. 2.5.1 e FVPR0T v. 2.2.5 e che la sua riproduzione è consentita nell’interesse dell’Amministrazione. L’Amministrazione finanziaria non assume, tuttavia, responsabilità per l’utilizzo delle copie effettuate dall’utente a carico del quale rimangono, in tal caso i controlli antivirus. La duplicazione dei dischetti può essere effettuata utilizzando i normali comandi di copia del DOS oppure le funzionalità del prodotto FILE MANAGER di Windows. Le Direzioni regionali avranno cura di sollecitare i contribuenti a trasmettere, ove possibile, i dati su supporto magnetico, al fine di facilitare le operazioni di acquisizione degli stessi e di accelerare l’elaborazione degli studi di settore. Ai contribuenti che, in proprio o tramite terzi, trasmetteranno i dati del questionario su supporto magnetico è riconosciuto un credito d’imposta di lire diecimila, da utilizzare in occasione della prima dichiarazione dei redditi successiva alla presentazione del questionario (generalmente quella trasmessa alla Amministrazione finanziaria nel 1998). Detto credito d’imposta non costituisce componente positivo di reddito, nè rileva ai fini della determinazione del rapporto di cui all’articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6.1. Invio per posta ordinaria dei questionari in forma cartacea
Il questionario, debitamente compilato e sottoscritto, va inserito nell’apposita busta pre-affrancata e spedito al Centro di Servizio competente indicato nella medesima busta, sulla quale il contribuente deve apporre il codice fiscale, il cognome e nome, se persona fisica, o la denominazione se soggetto diverso dalla persona fisica. La busta va completata indicando nell’apposito campo le ultime due cifre che compongono il codice questionario (ad esempio, se si sta restituendo il questionario SG35, andranno indicati i numeri 3 e 5 nel campo che segue la sigla SG). Non occorre indicare l’indirizzo del mittente. Il contribuente che non sia in possesso della apposita busta può utilizzare, affrancandola, una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenere il questionario senza che sia necessario piegarlo. La busta deve recare in alto a sinistra l’indicazione: “Questionario studi di settore codice ….” ,il codice fiscale, il cognome e il nome o la denominazione. Il codice del questionario da riportare sulla busta è quello indicato sulla copertina del questionario stesso. I contribuenti che vogliono acquisire la prova dell’avvenuta spedizione del questionario e, in particolare, quelli che intendono usufruire della sanatoria per la omessa o errata dichiarazione di variazione di attività, prevista dall’articolo 3, comma 121, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono inviare il questionario, anziché per posta ordinaria, per raccomandata senza avviso di ricevimento. I Centri di Servizio sono tenuti alla ricezione diretta dei soli questionari compilati su modulo cartaceo ed inviati per via postale dai contribuenti. AI fine di agevolare la successiva fase di acquisizione i questionari dovranno essere suddivisi in base alla sigla identificativa (SD01, SD02, etc.). Con successiva comunicazione saranno fornite le necessarie istruzioni operative sulle modalità di acquisizione.

6.2. Consegna dei questionari su supporti magnetici
In alternativa alla riconsegna dei questionari in busta chiusa, i contribuenti possono trasmettere i dati relativi su supporto magnetico, ai sensi del successivo comma 122, dell’art. 3, della legge sopracitata. Come già precisato, i vantaggi posti a favore di coloro che forniranno i dati dei questionari su supporto magnetico sono i seguenti:
a) differimento del termine per la consegna dei dati:
b) crediti d’imposta di L. 10.000:
c) riduzione del numero di errori (atteso che il programma di acquisizione prodotto dall’Anagrafe tributaria o realizzato dai produttori di software contiene dei controlli di congruità dei dati che vengono segnalati all’operatore per essere corretti) fornendo questionari più corretti ed evitando l’intervento della Guardia di Finanza per l’acquisizione dei dati mancanti o errati. Sono abilitati alla consegna dei supporti magnetici, in luogo dei questionari su moduli cartacei:
a) i contribuenti interessati;
b) i soggetti incaricati della tenuta delle scritture contabili dei contribuenti, le associazioni di categoria, gli ordini professionali, i CAAF; in tal caso ogni supporto, tranne l’ultimo, dovrà contenere almeno 10 questionari anche di differenti tipologie. I termini stabiliti per la consegna dei supporti magnetici, indicati nei decreti di approvazione dei questionari, sono successivi a quelli previsti per la riconsegna dei supporti cartacei (30 settembre per i questionari approvati con il decreto del 18 aprile 1997, 15 ottobre per quelli approvati con il decreto del 12 giugno 1997 e 30 ottobre per quelli approvati con il decreto del 3 luglio 1997). L’Amministrazione finanziaria ha stabilito termini più ampi per i contribuenti che trasmettono i dati su supporto magnetico in virtù del fatto che, in questi casi, l’Amministrazione non dovrà provvedere alla digitazione dei dati. I supporti magnetici devono essere consegnati con apposita bolla di consegna, mod. SBC, redatta in triplice esemplare, all’Ufficio delle imposte dirette nel cui ambito territoriale i soggetti che trasmettono i supporti hanno la sede o il domicilio fiscale. I supporti magnetici devono essere del tipo:
1. dischetti da 3,5 pollici prodotti dal sistema operativo D0S versione 3.30 o superiore;
2. nastri magnetici “NO LABEL” IBM 3480. I predetti supporti magnetici, dopo la protocollazione ad opera degli uffici riceventi, unitamente ad una copia della bolla, verranno consegnati ai Centri di Servizio sulla base delle competenze territoriali di seguito indicate.
Regione                      Centro di Servizio
Abruzzo                      Pescara
Campania                   Salerno
Emilia Romagna          Bologna
Friuli Venezia Giulia     Venezia
Lazio                          Roma
Liguria                        Genova
Lombardia                   Milano
Marche                       Pescara
Molise                        Pescara
Piemonte                    Torino
Puglia                         Bari
Sardegna                    Bari
Sicilia                         Palermo
Toscana                     Venezia
Trentino Alto Adige      Trento
Umbria                       Pescara
Valle D’Aosta              Torino
Veneto                       Venezia
Il Centro di Servizio provvederà, altresì, alla lettura ed al conseguente trasferimento dei dati in Anagrafe tributaria dei supporti magnetici ricevuti dagli uffici con modalità che verranno successivamente comunicate. In ordine alla gestione delle bolle di consegna dei supporti, si fa presente che gli uffici II.DD. o delle Entrate, in attesa della attivazione della procedura di protocollazione, che sarà resa nota con apposita comunicazione via terminale, devono:
1. numerare le bolle di consegna;
2. riportare, nell’apposito spazio riservato all’ufficio, su ciascuna delle tre copie della bolla, mod. SBC, il numero progressivo attribuito;
3. restituire al presentatore una delle tre copie; Il ritiro dei supporti e la consegna degli stessi ai Centri di Servizio verrà effettuata, tramite corriere, alla scadenza del termine di presentazione dei supporti medesimi nei tempi e con le modalità che saranno successivamente comunicate.

7. L’invio dei questionari ai contribuenti
I contribuenti potenzialmente interessati all’invio dei questionari sono circa 4 milioni. Dal detto invio vanno esclusi i contribuenti appartenenti a categorie i cui dati, per il numero esiguo di soggetti o per la specificità dell’attività economica, non si prestano, con la metodologia attualmente adottata, a una significativa elaborazione degli studi di settore. Oltre al primo invio, in corso di esecuzione, che riguarda i trentotto questionari elencati in appendice, ai quali corrispondono circa 2.200.000 contribuenti è previsto, per il secondo semestre 1997, un secondo invio di circa 70 questionari ai quali corrispondono circa 1.800.000 soggetti. Si ricorda che ciascun questionario è contrassegnato da una sigla di quattro caratteri. Tale sigla è formata dai primi due caratteri alfabetici (SD per le attività manifatturiere, SK per le attività dei professionisti, SG per le attività dei servizi ed SM per le attività del commercio al dettaglio) e da due caratteri numerici. Alcuni questionari riguardano un solo codice attività, altri un insieme di codici attività (ad esempio, il questionario SD02, riguarda soltanto i contribuenti che svolgono come attività prevalente quella contraddistinta dal codice 15.85.0:
il questionario SD01, invece, interessa tutti i contribuenti che svolgono come attività prevalente una di quelle contraddistinte dai seguenti codici: 15.84.0, 15.52.0, 15.82.0, 15.81.2). Nella predisposizione dei questionari si è cercato, infatti, di raggruppare le attività che, per somiglianze e analogie del processo produttivo, si prestano ad essere analizzate contestualmente. In qualche caso, come, ad esempio, per il questionario SD02, non si è ravvisata la possibilità di comprendervi più attività. La spedizione dei questionari ai contribuenti avviene per posta ordinaria e l’obbligo di compilazione e restituzione all’Amministrazione finanziaria non viene meno se, per un qualunque motivo, il contribuente non abbia ricevuto il questionario stesso.

8. La compilazione dei questionari: informazione e assistenza ai contribuenti
Codeste Direzioni regionali dovranno assicurare informazioni ed assistenza ai contribuenti che devono compilare i questionari. A tal fine si raccomanda di organizzare i servizi di assistenza di intesa con gli ordini professionali e le organizzazioni di categoria di livello territoriale, sensibilizzando gli operatori interessati sugli scopi e sui vantaggi degli studi di settore. Le Direzioni regionali, nell’ambito della loro competenza istituzionale, potranno organizzare, oltre a convegni e seminari, anche interventi di formazione finalizzati alla preparazione del personale che verrà incaricato di fornire assistenza ai contribuenti nonchè di quello appartenente alle organizzazioni di categoria e agli ordini professionali che aderiscono all’iniziativa. Per la corretta elaborazione degli studi di settore è necessario che il maggior numero di contribuenti restituisca i questionari correttamente compilati. Tale presupposto è necessario per garantire che l’analisi e l’elaborazione effettuata rispecchino fedelmente la realtà operativa dei soggetti. A tal fine va anche sollecitato l’impegno delle organizzazioni di categoria chiamate a collaborare per la divulgazione, informazione ed assistenza ai contribuenti secondo, gli impegni reciprocamente assunti nel protocollo d’intesa con il Ministro delle Finanze con il quale, tra l’altro, è stato preso l’impegno a:
– partecipare alla predisposizione degli studi di settore consentendo di rendere trasparente il processo utilizzato e permettere ai contribuenti di conoscere anticipatamente i criteri di valutazione utilizzati dall’Amministrazione;
– attivare tempestivamente una apposita campagna informativa sui fini e sull’utilizzo dei questionari e degli studi di settore;.
– fornire ai soggetti interessati assistenza per la compilazione dei questionari;
– promuovere la massima diffusione e applicazione degli studi di settore sul territorio.
La mancata riconsegna del questionario da parte del contribuente nei termini prescritti non è soggetta a sanzioni, nello spirito di fiducia e collaborazione che informa l’intera operazione. Si ribadisce, infine, la necessità di chiarire ai contribuenti che i questionari compilati serviranno unicamente per elaborare gli studi di settore e non saranno in alcun modo utilizzati ai fini di qualsiasi attività accertatrice. Le Direzioni regionali avranno cura di trasmettere, alla Direzione Centrale Affari amministrativi, via fax (al numero 06/59648869), i quesiti pervenuti e le risposte più ricorrenti fornite ai contribuenti nonché le problematiche più complesse per le quali si ritiene necessario l’intervento della detta Direzione Centrale, presso la quale una apposita struttura di coordinamento, della quale faranno parte anche, rappresentanti delle organizzazioni di categoria e degli ordini professionali interessati, si incaricherà di garantire omogeneità di comportamento nell’intero territorio nazionale e di risolvere le questioni più complesse. Gli indirizzi di carattere generale verranno portati a conoscenza degli uffici dell’Amministrazione finanziaria e dei contribuenti, anche tramite il sito Internet del Ministero delle finanze o il collegamento tramite l’Anagrafe tributaria. Al fine di consentire una capillare diffusione delle informazioni saranno organizzate video-conferenze per la trattazione degli argomenti e delle questioni di maggior rilievo riguardanti gli studi di settore.

9. Precisazioni in ordine alla compilazione dei questionari
Si forniscono di seguito istruzioni in merito ad alcune questioni già prospettate in ordine alle modalità di compilazione dei questionari:
– Nel quadro “Personale addetto all’attività” dei questionari relativi alle attività manifatturiere, dei servizi e del commercio al dettaglio:
– al rigo “Amministratori non soci” vanno indicati soltanto coloro che svolgono attività di amministratore e che non possono essere inclusi nei righi precedenti.
Quindi, ad esempio, amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in tale rigo;
– non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale;
– gli operai qualificati devono essere indicati nel medesimo rigo riguardante gli operai specializzati.
. Le quote spettanti ai soci e agli associati con occupazione prevalente nella società o associazione, da indicare nel quadro destinato ad accogliere gli elementi contabili, vanno desunti dal quadro M del modello 750, facendo riferimento alle quote di reddito attribuite ai soci ed agli associati senza tenere conto degli importi convenzionali indicati nell’articolo 3 del Dpcm 27 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 97 del 28 aprile 1997.
– Nel caso in cui la società o associazione abbia conseguito una perdita, il rigo relativo alle predette quote deve essere lasciato in bianco
– Nel paragrafo “Generalità” delle istruzioni ai questionari ‚ stato chiarito che i medesimi vanno compilati con riferimento al periodo di imposta 1996. Qualora vengano richiesti dati suscettibili di variazione nel corso dell’anno si deve far riferimento (ove non sia esplicitamente disposto diversamente nelle istruzioni) alla situazione esistente alla data del 31 dicembre. A tale data si dovrà pertanto, far riferimento per individuare le unità produttive o i locali da indicare nell’apposito quadro e il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci da indicare nel quadro “Personale addetto all’attività.
– Nel quadro “Personale addetto all’attività”, con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio, va indicato il numero dei lavoratori a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza del rapporto di lavoro alla data del 31 dicembre 1996. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1 gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1 luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato per entrambi i rapporti di lavoro il numero delle giornate retribuite.
– Nel quadro “Modalità di espletamento dell’attività e aree specialistiche” del questionario SK05 relativo ai codici attività 74.12.A, 74.I2.B e 74.14.2, nel rigo F11 va indicato il numero di società per le quali si è svolta attività di sindaco, anche supplente. Al riguardo, si precisa che, in caso di sindaci supplenti, il menzionato numero deve essere indicato solo se è percepito un compenso a fronte di tale prestazione;
– Nella sezione relativa alle “Modalità di acquisto” dei questionari predisposti per le attività del commercio al dettaglio, nel rigo “intermediari del commercio” va indicata la percentuale della spesa sostenuta per gli acquisti effettuati tramite intermediari del commercio, anche se detti acquisti sono stati fatturati direttamente dal produttore. Conseguentemente, nel rigo “Acquisto diretto da produttori” va indicata la percentuale della spesa sostenuta per gli acquisti effettuati direttamente dai produttori senza il tramite di intermediari del commercio;
– Nel quadro relativo ai “Luoghi destinati all’attività di vendita” del questionario SM03, predisposto per le attività del commercio al dettaglio ambulante, nel primo rigo (“POSTEGGI”), va riportato il numero complessivo dei posteggi, sia fissi che mobili, di cui si dispone, indicandolo in un qualsiasi punto del rigo.

ALLEGATO
ELENCO DEI QUESTIONARI E DELLE
 RELATIVE ATTIVITÀ

omissis

Il decreto   ministeriale   del 3 luglio 1997, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha   approvato  14 questionari per gli studi di settore dei quali 9   relativi  a 27 attivita’ dei servizi e 5 relativi a 30 attività del commercio al dettaglio:

omissis

Questionario SG69

45.11.0 Demolizione di edifici e sistemazione del terreno:
45.12.0 Trivellazioni e perforazioni:
45.21.0 Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile:
45.22.0 Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici:
45.23.0 Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi:
45.24.0 Costruzione di opere idrauliche:
45.25.0 Altri lavori speciali di costruzione.

I questionari approvati con decreto ministeriale del 3 luglio 1997 e le buste predisposte per la loro restituzione sono stampati:
a) in colore magenta e nero quelli relativi alle attività dei servizi:
b) in colore viola e nero quelli relativi alle attività del commercio al dettaglio. I predetti questionari debitamente compilati e sottoscritti devono essere:
– inviati per posta ordinaria entro il 30 settembre 1997;
– trasmessi su supporto magnetico entro il 30 ottobre 1997.


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