DURC ON LINE E RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEGLI APPALTI
Come noto (cfr. circ. n. 32 del 24 giugno 2015), per effetto dell’entrata in vigore del Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015, dal 1° luglio 2015 la verifica della regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse Edili, avviene con modalità esclusivamente telematiche. L’esito positivo della verifica di regolarità genera un documento denominato “Durc On Line”.
La verifica riguarda i pagamenti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata.
Il Durc On Line potrà essere utilizzato, ai sensi della vigente normativa e di quanto stabilito dal Decreto in parola, entro il periodo di 120 giorni della sua validità. In altri termini il Durc On Line ha una validità di 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica.
Inoltre, in caso di successiva richiesta di verifica per un soggetto per il quale risulti già presente un Durc On Line in corso di validità, la procedura rinvierà allo stesso Documento già rilasciato e resterà inibita per tutto il periodo della sua validità la possibilità di attivare per lo stesso codice fiscale una nuova interrogazione per il rilascio di un nuovo Durc On Line con una nuova verifica.
Le nuove modalità di verifica, introdotte con un intento di semplificazione, fanno sorgere alcuni problemi, di non poco conto, in ordine alle verifiche che, solitamente, vengono eseguite dalle imprese nel caso di appalti e subappalti per evitare (o quantomeno ridurre) il rischio di incorrere nella cosiddetta responsabilità solidale. Per altro verso, tali modalità espongono i subappaltatori a possibili forme di concorrenza sleale da parte di imprese non in regola con gli adempimenti contributivi, assicurativi e nei confronti della Cassa Edile.
Si rammenta che per responsabilità solidale si intende una speciale forma di garanzia per i diritti dei lavoratori subordinati che siano impiegati negli appalti, disciplinata in generale dall’art. 1676 del c.c. e dall’art. 29 del Decreto legislativo n. 276/2003. L’art. 29 di tale decreto dispone, infatti, che, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro risponda in solido con l’appaltatore e con ciascuno degli eventuali subappaltatori per i crediti retributivi (comprese le quote di trattamento di fine rapporto), i crediti contributivi – Inps -, i premi assicurativi – Inail – e quanto dovuto alla Cassa Edile maturati nel periodo di esecuzione del contratto di appalto.
Il citato articolo 29 trova applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo.
In altre parole, se l’appaltatore o il subappaltatore non effettua il pagamento delle retribuzioni a favore di propri dipendenti o dei lavoratori autonomi, ovvero dei contributi Inps, dei premi Inail ovvero delle somme dovute alla Cassa Edile, tali pagamenti potranno essere chiesti al committente imprenditore o datore di lavoro che ha affidato l’appalto o il subappalto.
Con la nuova disciplina in materia di Durc On Line diviene, di fatto, impossibile accertare la regolarità di una impresa per gli eventi/pagamenti scadenti durante il periodo di validità del Durc stesso e nei due mesi precedenti.
Per ovviare a tale problema, si consigliano le imprese di inserire nei contratti di appalto/subappalto, quantomeno, delle clausole che subordinino il pagamento degli Stati d’Avanzo e del Contro Finale all’esibizione delle denunce mensili all’Inps e alla Cassa Edile, dei modelli di denuncia all’Inail nonché delle relative attestazioni di pagamento.
Poiché il Durc, sia secondo la nuova che secondo la precedente disciplina, non attesta alcuna regolarità in merito alla correttezza nel pagamento delle retribuzioni, nulla è modificato. Dunque, per questo aspetto, le imprese potranno continuare a chiedere, nei medesimi termini, l’eventuale documentazione probatoria già prima richiesta.
Gli uffici del Collegio Costruttori rimangono a disposizione per ogni chiarimento in merito.
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