INPS – INTERESSI DI MORA DA APPLICARE DOPO IL RAGGIUNGIMENTO DEL TETTO DELLE SANZIONI CIVILI – MISURA DAL 15 MAGGIO 2015 – CIRCOLARE N. 102/2015
Si informa che l’Inps con circolare n. 102 del 21 maggio 2015, segnalato che a decorrere dallo scorso 15 maggio 2015, in attuazione di quanto previsto dall’art. 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento prot. n. 59743/2015 del 30 aprile 2015, ha stabilito la riduzione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo dal 5,14% al 4,88%, in ragione annuale.
L’Istituto ricorda che, ai sensi dell’art. 116, comma 9, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure indicate dal comma 8 dello stesso articolo, alle lettere a) e b), per i casi di morosità e di evasione contributiva (rispettivamente, 40% e 60% dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza), senza che si sia provveduto all’integrale versamento del dovuto, sul solo debito contributivo maturano gli interessi di mora di cui al menzionato art. 30 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973.
Di conseguenza, anche per questa fattispecie trova applicazione, a partire dal 15 maggio 2015, la nuova misura degli interessi di mora sopra riportata.
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