TASI – DICHIARAZIONE DA PRESENTARE ENTRO IL 30 GIUGNO 2015 – VALIDO IL MODELLO PREVISTO PER LA DICHIARAZIONE IMU
(Circolare MEF n. 2/DF/2015)
Utilizzabile ai fini della dichiarazione TASI, da presentare entro il 30 giugno 2015, il modello previsto per la dichiarazione IMU, approvato con il DM del 30 ottobre 2012.
Questo il chiarimento contenuto nella Circolare n. 2/DF del 3 giugno 2015, emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, relativamente alle modalità per adempiere agli obblighi dichiarativi ai fini del tributo per i servizi indivisibili.
Tale chiarimento prende le mosse da una precedente pronuncia del MEF[1], con la quale era stato precisato che il modello di dichiarazione TASI doveva essere emanato con decreto e valido su tutto il territorio nazionale, al fine di evitare che ogni singolo Comune potesse emanare modelli dichiarativi diversi, applicabili ognuno nel proprio ambito locale, proliferando in tal modo i già gravosi adempimenti per i contribuenti.
A tal riguardo, al fine di semplificare i suddetti oneri, il MEF interviene nuovamente sul punto, chiarendo che non appare necessaria l’approvazione di un apposito modello ministeriale di dichiarazione TASI, essendo a tale scopo valido quello previsto per la dichiarazione IMU, approvato con il DM 30 ottobre 2012.
Osserva il MEF, infatti, che le informazioni utili per il controllo e l’accertamento degli obblighi tributari sono sostanzialmente le medesime sia ai fini IMU sia ai fini TASI e, pertanto, anche in un’ottica di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, “non sussiste la necessità di emanare un nuovo modello di dichiarazione solo per la TASI”.
In sostanza, i soggetti chiamati a presentare la dichiarazione TASI, entro il 30 giugno 2015, devono utilizzare il Modello di dichiarazione IMU.
In merito, si ricorda che, laddove non sia stata presentata la dichiarazione IMU, anche in base a quanto precisato nelle Istruzioni al Modello IMU, gli obblighi dichiarativi ai fini TASI devono essere adempiuti qualora vi sia:
► esistenza di circostanze che abbiano determinato riduzioni d’imposta;
► mancanza, da parte del Comune, delle informazioni necessarie per verificare il corretto versamento dell’imposta.
Resta fermo che, come avviene ai fini IMU, la dichiarazione TASI rimane efficace anche per i periodi d’imposta successivi a quello di presentazione.
Infine, viene chiarito che nelle ipotesi in cui il contribuente sia un soggetto diverso dal titolare del diritto reale può utilizzare la parte del modello di dichiarazione IMU, dedicata alle “Annotazioni”, per indicare il titolo in base al quale l’immobile è occupato (ad esempio locatore) che determina l’obbligo tributario.
Note:
[1] Risoluzione n. 3/DF del 25 marzo 2015.
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