UTILIZZO DELLE MACCHINE OPERATRICI A TITOLO DI LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE – CHIARIMENTI
(Circ. prot. 11483 del 13/5/2015, DGM Ministero delle Infrastrutture e Trasporti)
La circolare prot. 11483 del 13 maggio 2015 della Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti fornisce alcuni indirizzi interpretativi sull’utilizzo delle macchine operatrici a titolo di locazione senza conducente.
Secondo la nota ministeriale tale forma di utilizzo non può che essere effettuata da un’impresa che esercita attività di locazione senza conducente.
In sostanza, si evince dalla circolare che pur essendo legittimamente ammesso il noleggio senza conducente questo non può, legittimamente, avvenire tra due imprese se la proprietaria del veicolo non è una impresa che svolge appunto l’attività di noleggio a titolo professionale.
Tuttavia, può essere ragionevole ritenere che tale interpretazione, che viene fatta discendere dalla lettura delle norme del Codice della Strada (art. 114) e del suo regolamento di esecuzione (art. 298), con riguardo, in particolare, all’immatricolazione di tali veicoli, all’affidamento a terzi degli stessi, possa essere derogata quando la circolazione/utilizzo avvenga esclusivamente in aree private.
Tale interpretazione può infatti essere fondata sull’articolo 1 del Codice della Strada che limita l’applicabilità delle sue norme alla circolazione sulle strade e sull’articolo 2 che definisce il concetto di strada, come “area di uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali”. Non sono pertanto da considerarsi strada, ai fini e per gli effetti che qui interessa, quelle aree destinate all’uso esclusivamente privato (a prescindere dal fatto che siano di proprietà pubblica o privata (es. strade degli stabilimenti industriali) o usate da una ristretta collettività di persone aventi particolare titolo di legittimazione per transitarvi (es. dipendenti ecc.).
Anche ai fini dell’applicazione delle sanzioni inerenti la circolazione stradale la giurisprudenza è stata sempre improntata a questa definizione, affermando che, si deve far riferimento non tanto al concetto di proprietà della strada, ma alla sua destinazione (Cass. Civ. Sez. III 17 aprile 1996, n. 3633).
Per quanto attiene alle norme di comportamento che regolano la circolazione all’interno delle aree private, sono pienamente applicabili quelle previste nel codice della strada, anche nel caso si tratti di un’area privata non aperta al pubblico, ma ciò solo ai fini di un eventuale determinazione in ordine alla responsabilità civile e/o penale, non potendosi applicare le disposizioni sanzionatorie di cui al D.lgs 30 aprile 1992, n.285. Viene quindi ritenuto valido il contenuto precettizio del codice della strada, in quanto, anche gli utenti di una strada privata, fanno affidamento sul rispetto di quelle norme che si fondano sul concetto di comune prudenza e che devono regolare la circolazione dei veicoli, delle persone e degli animali (Cass. Pen. Sez. IV 27 aprile 1991).
Diversamente un’area di proprietà privata accessibile ad un numero indeterminato di persone è da considerarsi equiparata a suolo pubblico e di conseguenza sono da ritenere applicabili le norme del codice della strada.
Nel momento in cui l’area privata è equiparata a suolo pubblico le macchine operatrici per potervi circolare devono essere immatricolate presso gli uffici della Motorizzazione. A tali fattispecie va legata anche la nota interpretativa fornita dal Ministero.
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