DURC – MINISTERO DEL LAVORO – CONCORDATO PREVENTIVO IN CONTINUITÀ AZIENDALE – RILASCIO DEL DOCUMENTO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA IN CASO DI SOSPENSIONE DI PAGAMENTO PER DISPOSIZIONI LEGISLATIVE – NOTA N. 6666/2015
Si informa che il Ministero del Lavoro, con nota n. 6666/2015 del 21 aprile 2015, ha ripreso il tema della regolarità contributiva per le imprese in concordato preventivo in continuità aziendale ai sensi dell’art. 186 bis della Legge Fallimentare, a seguito di una richiesta di parere avanzata dall’Inps.
L’Istituto previdenziale, infatti, sulla base delle precisazioni contenute nell’interpello n. 41/2012, nella quale veniva sancita la regolarità contributiva delle imprese ammesse al concordato, per i debiti previdenziali e assistenziali contratti prima dell’attivazione della procedura, esclusivamente dopo l’omologa dello stesso, ha sollevato alcune questioni critiche circa le ricadute pratiche di una simile previsione per le imprese interessate.
Premesso che i lunghi lassi di tempo che spesso intercorrono prima che l’impresa possa ottenere l’omologa del concordato, gravose diventano le conseguenze che pesano sulla stessa, al fine del proseguimento dell’attività, in presenza di un Durc negativo in detto periodo.
Il Dicastero ha quindi rivisto quanto affermato nel 2012, stabilendo che, già con la pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese, può considerarsi integrata l’ipotesi contemplata nell’art. 5, co. 2 lett. b) dell’attuale decreto sul Durc secondo il quale la regolarità contributiva sussiste inoltre in caso di sospensione di pagamento a seguito di disposizioni legislative, con conseguente possibilità di rilascio del Durc, a condizione che, come già anticipato nella bozza del decreto sul Durc di prossima emanazione, la domanda di concordato sia corredata di un piano concordatario che contempli l’integrale soddisfacimento dei debiti Inps, Inail e Casse Edili pregressi.
Il Ministero del Lavoro ha, infatti, argomentato partendo dal divieto sancito nell’art. 168 della Legge Fallimentare di porre in essere azioni esecutive da parte dei creditori a decorrere dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese, divieto dal quale discenderebbe, continua il Dicastero, l’impossibilità di provvedere ad un adempimento spontaneo da parte del debitore rispetto ai debiti pregressi, che troverebbe riscontro anche nella norma che prevede l’autorizzazione da parte del Tribunale a pagare i crediti anteriori per beni o servizi essenziali per la prosecuzione dell’attività di impresa, art. 182 quinques, escludendo pertanto implicitamente che il pagamento possa essere effettuato con riferimento ad altre tipologie di crediti.
Tale soluzione, conclude il Ministero del Lavoro, risulta essere in linea con la ratio della norma sul concordato preventivo in continuità aziendale.
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