MINISTERO DEL LAVORO – CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA – ART. 3, LEGGE N. 223/91 COME NOVELLATO DALL’ ART. 3, CO. 70 EX LEGGE N. 92/12 – CONCESSIONE A SEGUITO DI PROCEDURE CONCORSUALI – CIRCOLARE N. 12/2015
Il Ministero del Lavoro con la circolare n. 12 dell’8aprile 2015, che si riproduce in calce alla presente, ha ritenuto opportuno fornire alcuni chiarimenti in merito alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 3 della L. n. 223/91 che, come noto, disciplinano i casi di intervento della Cigs a seguito di procedure concorsuali.
In particolare, il Dicastero ha confermato che, in relazione a quanto previsto dall’art. 2, co. 70 della L. n. 92/12, che stabilisce l’abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2016 del suddetto art. 3, al fine di accedere al trattamento di Cigs a tale titolo, è necessario che siano perfezionati i requisiti previsti per l’ammissione all’ammortizzatore sociale entro il 2015.
Pertanto, entro la data del 31 dicembre 2015, dovrà essere stipulato l’accordo in sede istituzionale, nonché essere presentata l’apposita istanza di concessione della Cigs al Ministero del Lavoro, a prescindere da quelli che sono, ai sensi del D.P.R. n. 218/2000, i limiti temporali previsti per porre in essere tale adempimento.
Per quanto sopra, il Ministero del Lavoro, esperita l’istruttoria per la verifica dei requisiti di ammissibilità, potrà emanare il decreto di autorizzazione alla Cigs con decorrenza 2015 ed i cui effetti, a seguito degli accordi stipulati in tale anno, potranno interessare anche il 2016. Ad ogni modo, per consentire agli organi ministeriali di eseguire le istruttorie delle istanze presentate entro il 31 dicembre 2015, i relativi decreti di ammissione potranno essere emanati anche nel corso dell’anno 2016.
Ministero del Lavoro
Roma, 8 aprile 2015
Circolare n. 12
Oggetto: trattamento di CIGS ai sensi dell’articolo 3 della legge 23 luglio 1991. n. 223 – ambito di applicazione alla luce dell’articolo 2, comma 70, della legge 92/2012
L’articolo 3 comma 1 della legge n. 223/1991 dispone quanto segue: “il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso (…) ai lavoratori delle imprese soggette alla disciplina dell’intervento straordinario di integra:!ione salariale. nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria, quando sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività e di salvaguardia, anche parziale dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è altresì concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni. In caso di mancata omologazione, il periodo di integrazione salariale fruito dai lavoratori sarà detratto da quello previsto nel caso di dichiarazione di fallimento. Il trattamento viene concesso su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario per un periodo non superiore a dodici mesi”.
Il comma 2 del medesimo articolo 3 dispone, altresì. che “entro il termine di scadenza del periodo di cui al comma 1, quando sussistano fondate prospettive di continuazione o ripresa dell’attività e di salvaguardia. anche parziale, dei livelli di occupazione tramite la cessione, a qualunque titolo, dell’azienda o di sue parti, il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere prorogato, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario ( … )per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi. La domanda deve essere corredata da una relazione approvata dal giudice delegato o dall’autorità che esercita il controllo sulle prospettive di cessione dell’azienda o di su parti e sui riflessi della cessione sull’occupazione aziendale.
Il sopra riportato articolo é abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2016 dall’articolo 2, comma 70, della Legge 28 giugno, n.93.
conseguentemente, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo, si rende necessario chiarire l’ambito di applicazione dell’articolo 3 suddetto.
Considerato che con effetto dal 1° gennaio 2016 l’articolo 3 della legge n. 223/1991 è espunto dall’ordinamento giuridico, la fattispecie giuridica che consente di autorizzare il trattamento di CIGS ivi previsto in favore dei lavoratori deve verificarsi entro il 31 dicembre 2015.
Pertanto – preso atto che a partire dal 1° gennaio 2016 viene meno la base giuridica per l’accesso al trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese ammesse a procedure concorsuali entro il 2015 devono essersi perfezionati i requisiti per l’ammissione al trattamento in questione. Alla luce di quanto sopra, entro la data del 31 dicembre 1015. è necessario che sia stato stipulato l’accordo in sede istituzionale. che preveda l’inizio delle sospensioni ai sensi del comma 1 o del comma 2 dell’articolo 3 in esame entro la medesima data e sia. altresì presentata l’istanza dì ammissione al trattamento a questo Ministero a prescindere dai termini di presentazione del’istanza previsti nel D.P.R. n. :218/2000.
Il Ministero. effettuata l’istruttoria relativa alla sussistenza dei requisiti previsti dal comma 1 o dal comma 2 dell’articolo 3 in esame. emanerà il decreto di autorizzazione del trattamento di CIGS con decorrenza nell’anno 2015 che potrà anche protrarsi nell’anno 2016. in virtù degli accordi già sottoscritti.
E’ evidente che il decreto potrà essere emanato anche nel corso dell’anno 2016. al fine di consentire l’istruttoria delle domande presentate entro il 31 dicembre 2015.
ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941