MINISTERO DEL LAVORO – CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI A ZERO ORE – REQUISITI AI FINI DELLA NUOVA INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NASPI – COMUNICATO STAMPA 20 MARZO 2015
Si informa che il Ministero del Lavoro, con un apposito comunicato stampa, che si riporta in calce alla presente, ha confermato che, ai fini della maturazione del requisito contributivo di almeno tredici settimane di contribuzione nel quadriennio e dell’anzianità lavorativa di almeno trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, per il diritto alla Naspi, i periodi di Cassa Integrazione a zero ore o gli altri periodi (come ad es. la malattia senza integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro), saranno considerati neutri.
L’Inps, anticipa il Dicastero, fornirà opportuni e dettagliati chiarimenti al riguardo con una propria circolare, attuativa della Naspi.
Si fa riserva quindi di tornare sull’argomento al momento in cui verranno forniti ulteriori dettagli.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Ufficio Stampa
Roma, 20 marzo 2015
NASpI: Ministero del Lavoro, per la nuova prestazione saranno considerati neutri i periodi di CIG a zero ore e quelli non utili al soddisfacimento del requisito contributivo immediatamente precedenti la cessazione del rapporto di lavoro
Con riferimento al diritto alla nuova prestazione NASpI in presenza di periodi di Cassa Integrazione a zero ore o di altri periodi non utili ai fini del soddisfacimento del requisito contributivo (p. es. malattia senza integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro) che risultino immediatamente precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, si precisa quanto segue.
Il decreto legislativo 22/2015 rinvia, per questi casi, alla normativa vigente. Gli eventi sopra richiamati saranno quindi considerati, come avveniva in precedenza, periodi neutri e determineranno un ampliamento, pari alla loro durata, del quadriennio all’interno del quale ricercare il requisito necessario di almeno tredici settimane di contribuzione.
Allo stesso modo, quanto al nuovo requisito introdotto dalla recente disciplina, consistente nel poter far valere almeno trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo verrà ricercato nei dodici mesi immediatamente precedenti gli eventi sopra richiamati, anche qui considerati periodi neutri.
Tutti questi aspetti saranno adeguatamente dettagliati nella circolare attuativa della NASpI che verrà emanata dall’INPS.
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