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24.03.2015 - lavoro

INPS – LEGGE N. 451/1994 – DISOCCUPAZIONE SPECIALE EDILE E LAVORO AUTONOMO – CUMULABILE – MESSAGGIO N. 501/2015

Si informa che l’Inps con messaggio n. 501 del 21 gennaio 2015, che si riproduce in calce alla presente nota, ha chiarito che in relazione ai trattamenti speciali di disoccupazione edile, previsti dall’art. 11 della Legge n. 223 del 1991 e dall’art. 3 co. 3 della Legge n. 451 del 1994, non sussistono cause di incompatibilità rispetto allo svolgimento di attività di lavoro autonomo.
Tale orientamento, peraltro, recepisce quanto già previsto per l’indennità di mobilità e di disoccupazione Aspi, entrambe compatibili con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo se il reddito che deriva da quest’ultimo non supera il reddito minimo escluso da imposizione fiscale. Si tratta, in particolare, di un reddito pari ad euro 4.800 per lavoro autonomo ed euro 8.000 per attività di collaborazione coordinata e continuativa, per il quale è garantito il mantenimento dello status di disoccupato.
Il messaggio in parola conclude ricordando che i trattamenti di disoccupazione speciale edile, per i quali il legislatore ha già riconosciuto la possibilità della corresponsione anticipata in un’unica soluzione ai fini di intraprendere un’attività autonoma, sono compatibili e cumulabili con lo svolgimento di lavoro autonomo, fermo restando il rispetto dei suddetti limiti di reddito.

Inps

Roma, 21 gennaio 2015

Messaggio n. 501

Oggetto: Trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui al decreto legge del 16 maggio 1994 n . 299 convertito con modificazioni nella Legge n. 4 51 de l 19 9 4 e Legge 23 luglio 1991 n. 223.
A seguito di diversi quesiti formulati sia dalla strutture periferiche dell’ Istituto sia dagli utenti sulla compatibilità e cumulabilità dello svolgimento di lavoro autonomo con la percezione dei trattamenti speciali edili di cui alle leggi n. 223 del 1991 e n. 451 del 1994, in assenza di una prassi sull’argomento, si ritiene opportuno formulare alcune considerazioni. Nella Circolare INPS n. 67 del 2011, l’Istituto ha costruito un criterio di compatibilità e cumulabilità dello svolgimento di lavoro autonomo con la percezione dell’indennità di mobilità basato sul presupposto che il legislatore non ha previsto, nella legge n. 223 del 1991, come causa di decadenza dall’indennità, lo svolgimento di lavoro autonomo; anzi, in questo caso, ha dato la possibilità, all’interessato, in un’ottica di incentivazione, di richiedere la corresponsione anticipata dell’indennità in un’unica soluzione.
Alla luce di quanto sopra, nella citata circolare si è precisato che la percezione dell’indennità di mobilità è compatibile con lo svolgimento di lavoro autonomo, se il reddito che deriva dallo svolgimento di quest’ultimo, non supera il reddito minimo escluso da imposizione fiscale, reddito che garantisce il mantenimento dello status di disoccupato (pari ad euro 4.800 per lavoro autonomo, euro 8. 000 per attività di collaborazione coordinata e continuativa). Anche per quanto riguarda i trattamenti speciali edili di cui alle leggi n. 223 del 1991 e n. 451 del 1994, il legislatore non ha previsto come causa di decadenza lo svolgimento del lavoro autonomo, ed anzi, sebbene nell’ambito di uno stanziamento finanziario, già esaurito, aveva riconosciuto la corresponsione anticipata del trattamento in un’unica soluzione per intraprendere lo svolgimento di attività autonoma.
Questa circostanza, unitamente alla evoluzione normativa dettata per l’indennità di disoccupazione ASpi, in materia di compatibilità della stessa con lo svolgimento dell’attività lavorativa autonoma (art. 2, comma 17, della Legge n. 92 del 2012), consente di poter affermare che anche i trattamenti di disoccupazione edile in parola – di cui alle leggi n. 223 del 1991 e n. 451 del 1994 sono compatibili e cumulabili con lo svolgimento di lavoro autonomo, nel rispetto dei limiti indicati nella Circolare INPS n. 67 del 2011.
Si invitano gli operatori pertanto ad attenersi alle indicazioni contenute nella suddetta Circolare per valutare i casi concreti di compatibilità che si presenteranno.

 


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