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24.03.2015 - sicurezza

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO – D. LGS. 81/08 – MINISTERO DEL LAVORO – CADUTE DALL’ALTO – DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO – MARCATURA CE – CIRCOLARE N. 3/2015

Si informa che il Ministero del Lavoro con circolare n. 3 del 12 febbraio 2015 ha fornito chiarimenti in merito alla marcatura CE dei dispositivi di ancoraggio per la protezione contro le cadute dall’alto. Tali chiarimenti, evidenziano le differenze tra le seguenti due tipologie di dispositivi:
– I dispositivi di ancoraggio installati non permanentemente nelle opere di costruzione, che quindi seguono il lavoratore e sono caratterizzati dall’essere amovibili e trasportabili;
– I dispositivi di ancoraggio installati permanentemente nelle opere stesse, e che pertanto sono fissi e non trasportabili (compresi quelli con componenti rimovibili perché, ad esempio, avvitati ad un supporto).
I primi,essendo “tenuti” dall’utilizzatore durante il periodo della sua esposizione al rischio e rimossi alla fine del lavoro, sono considerati dispositivi di protezione individuali (DPI) e come tali sono soggetti alla marcatura CE come DPI ai sensi della Direttiva Europea 89/686/CEE recepita in Italia dal D.Lgs. n. 475/92 e s.m.i..
La seconda tipologia di dispositivi, invece, proprio per il fatto che sono fissi e non trasportabili, non rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 475/92 e pertanto non devono riportare la marcatura CE come DPI.
Per il fatto che sono installati permanentemente nelle opere da costruzione, tuttavia, tali dispositivi rientrano nel campo di applicazione del Regolamento UE n. 305/2011 sulla marcatura CE dei prodotti da costruzione. A titolo esemplificativo, si evidenziano le seguenti norme armonizzate ai sensi delle quali devono essere marcati CE come prodotti da costruzione i relativi dispositivi di ancoraggio:
– UNI EN 516:2006, che si applica alle “installazioni per l’accesso al tetto”, fissate in modo permanente a parti strutturali dei tetti inclinati, per potere stare in piedi o camminare durante l’ispezione, la manutenzione e la riparazione delle attrezzature e/o degli impianti collocati sul tetto. Le installazioni per l’accesso ai tetti sono classificate come segue: Classe 1 installazioni che non devono essere usate come punti di ancoraggio ai quali non devono essere agganciati DPI contro le cadute dall’alto o di trattenuta; Classe 2 installazioni che possono essere usate come punti di ancoraggio ai quali possono essere agganciati DPI contro le cadute dall’alto o di trattenuta.
– UNI EN 517:2006, che si applica ai ganci di sicurezza per tetti, installati permanentemente a parti strutturali di tetti inclinati. Tali ganci sono progettati per ancoraggio di scale per tetti, nonché per supportare piattaforme di lavoro, e possono essere utilizzati simultaneamente come punti di ancoraggio ai quali possono essere agganciati DPI contro le cadute dall’alto o di trattenuta, se certificati in tal senso dal fabbricante. La stessa norma UNI EN 517 non si applica alle installazioni (ganci di sicurezza per tetti) che vengono usate esclusivamente come punti di ancoraggio per DPI contro le cadute dall’alto o di trattenuta.

 


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