29.06.2004 - tributi

STUDI DI SETTORE – MODELLI PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI

STUDI DI SETTORE -MODELLI PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI STUDI DI SETTORE -MODELLI PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI

Dopo l’approvazione dell’UNICO 2004 sono stati approvati anche i Modelli per la comunicazione dei dati rilevanti per l’applicazione degli Studi di Settore, relativi al periodo d’imposta 2003.
Tra questi è presente il modello SG69U che costituisce il nuovo studio di settore per l’edilizia, in vigore dal periodo d’imposta 2002, per tutte le imprese e le Società con ricavi ed incrementi di rimanenze entro 5.164.569 euro.
Dal periodo d’imposta 2002, è infatti venuta meno la sperimentalità che, fino a tutto il 2001, ha consentito l’applicazione degli studi in maniera completa solo per le imprese e per le Società con ricavi ed incrementi delle rimanenze non superiori a 2.000.000.000 di lire.
L’applicazione dello studio SG69U sin dal 2002 ha, inoltre, un’ulteriore implicazione nel caso in cui, in sede di dichiarazione dei redditi, si voglia procedere ad adeguare i propri ricavi a quelli stimati come “congrui” dal software GE.RI.CO.
Dal periodo d’imposta 2003, infatti, viene meno la possibilità di adeguamento “gratuito” (senza sanzioni né interessi) dei ricavi dichiarati a quelli risultanti dagli studi di settore (che era stata prevista per il 2001 ed il 2002 dall’art.9, commi 12-13, della legge 448/2001 – Finanziaria 2002), con il consequenziale ritorno alla “regola generale”, stabilita dall’art.2 del D.P.R. 195/1999, per la quale l’adeguamento senza sanzioni e interessi è possibile solo per il primo periodo d’imposta di applicazione degli studi o della relativa revisione (che per l’SG69U è stato il 2002).
Quindi, per l’adeguamento, effettuato nell’UNICO 2004, dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2003 valgono le precisazioni fornite in passato dall’Agenzia delle Entrate (R.M. 24 aprile 2001 n.52/E e C.M. 13 giugno 2001 n.54/E), stanti le quali:
– ai fini delle imposte sul reddito e dell’IRAP, l’adeguamento rileva per la determinazione della relativa base imponibile, senza che sia applicabile alcuna sanzione;
– ai fini dell’IVA, invece, si applica la sanzione del 30% (art.13, D.Lgs. 471/1997) nei casi in cui l’adeguamento abbia fatto emergere un tardivo o insufficiente versamento del tributo.
Si ricorda, inoltre, che l’adeguamento in dichiarazione preclude l’attività di accertamento basata sugli studi di settore.
Ulteriore novità, da tener presente ai fini dello studio, è relativa alla nuova classificazione delle attività economiche ATECOFIN 2004, che in generale va utilizzata per gli atti e le dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° gennaio 2004.
Al riguardo si ricorda che, in ogni caso, la modifica del codice attività derivante dall’applicazione della nuova classificazione non comporta l’obbligo di presentare la dichiarazione di variazione dei dati.
Tenuto conto dei nuovi codici, quindi, il modello SG69U deve essere compilato da tutti coloro che svolgono in modo prevalente una delle seguenti attività:
45.11.0 – Demolizione di edifici e sistemazione del terreno
45.12.0 – Trivellazioni e perforazioni
45.21.1 – Lavori generali di costruzione di edifici
45.21.2 – Lavori di ingegneria civile
45.22.0 – Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici
45.23.0 – Costruzioni di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi
45.24.0 – Costruzione di opere idrauliche
45.25.0 – Altri lavori speciali di costruzione
Come evidenziato anche nelle istruzioni per la compilazione del Modello per gli studi di settore (attualmente ancora in bozza), il contribuente che riscontri un errore nella classificazione della propria attività e non abbia assolto all’obbligo di dichiarazione di variazione dell’attività, può indicare nella dichiarazione dei redditi il codice della prevalente attività esercitata, senza incorrere nell’irrogazione di sanzioni, purché provveda anche ad effettuare la comunicazione della variazione dati agli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate, entro il termine di presentazione del Modello Unico 2004.
Si ricorda, infine, che l’omessa presentazione del Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro, ridotta ad 1/5 se la presentazione avviene entro i termini fissati per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo.


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