MINISTERO DEL LAVORO – L. N. 190/2014 – LEGGE DI STABILITÀ – CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA PER CESSAZIONE – PROROGHE A 24 MESI – GESTIONE E COMPLETAMENTO ISTANZE NELL’ANNO 2015 – CIRCOLARE N. 1/2015
Il Ministero del Lavoro con circolare n. 1 del 22 gennaio 2015, che si riproduce in calce alla presente, ha confermato che, sulla scorta di quanto previsto dall’art. 1, co. 110, della L. n. 190/2014 (c.d. Legge di stabilità), il finanziamento di cui all’articolo 1, comma 183, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, previsto per le proroghe a ventiquattro mesi della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per cessazione di attività, è esteso all’anno 2015 nel limite di 60 milioni di euro.
Tali risorse, ha chiarito il Dicastero, consentiranno esclusivamente il completamento, nel corso dell’anno 2015, dei piani di gestione degli esuberi di personale relativi all’anno 2014 e, pertanto, verranno utilizzate per le istanze di CIGS per cessazione dell’attività relative alle proroghe iniziate entro il 31 dicembre 2014.
L’esame istruttorio delle richieste di proroga, affidato agli organi del Ministero del Lavoro, seguirà un ordine cronologico di presentazione delle domande, fino a concorrenza delle risorse finanziarie previste, ossia nei limiti dei suddetti 60 milioni di euro.
La nota ministeriale conclude avvisando che eventuali istanze riferite a programmi di proroghe per cessazione di attività, decorrenti dal 1° gennaio 2015, non verranno prese in esame.
Ministero del Lavoro
Roma, 22 gennaio 2015
Circolare n. 1
Oggetto: completamento, nell’anno 2015 delle proroghe a 24 mesi dei programmi dì crisi per cessazione di attività – articolo 1, comma 110, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014.
L’articolo 1, comma 110, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 ha disposto che, al fine di consentire il completamento nel corso dell’anno 2015 dei piani di gestione degli esuberi di personale relativi all’anno 2014, il finanziamento di cui all’articolo l, comma 183, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, previsto per le proroghe dei trattamenti di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 249, del 5 ottobre 2004, convertito con modificazioni, nella legge n. 291 del3 dicembre 2004 e successive modificazioni, è esteso all’anno 2015 nel limite di 60 milioni di euro.
Ritenuto, pertanto, di dover assicurare tutela ai lavoratori di cui alle imprese che abbiano posto in essere la proroga di un programma di crisi aziendale per cessazione dell’attività dell’intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi, con un piano di gestione degli esuberi articolato in 24 mesi, al sensi dell’articolo 1 del decreto-legge n. 249/2004 sopra citato, il cui secondo anno di piano di gestione degli esuberi sia iniziato nel corso del 2014 – acquisito il parere positivo dell’Ufficio legislativo (nota prot. n. 29/293 del 21/1/20 15) – si forniscono i seguenti chiarimenti.
Nel rispetto dell’articolo 1, comma 110, della legge n. 190/2014, relativamente alle istanze aziendali di proroga sopra individuate, nell’esigenza di dover gestire le contingentate risorse finanziare, nonché per consentire alle aziende di adottare le idonee misure di tutela dei lavoratori sospesi, si precisa che la scrivente procederà all’istruttoria delle sole istanze relative alle proroghe- che abbiano avuto inizio entro e non oltre il 31 dicembre 2014- del trattamento di CIGS per cessazione di attività, ai sensi dell’articolo l del decreto-legge n. 249/2004 convertito nella legge n. 291/2004.
Posto quanto sopra, si riferisce, altresì che la seri v ente procederà nell’esame istruttorio in ordine cronologico di presentazione delle istanze e fino a concorrenza delle risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 110, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, per complessivi 60 milioni di euro.
In attuazione dell’articolo 1, comma 110 sopra citato, le eventuali istanze riferite a programmi di proroghe- decorrenti dal 1° gennaio 2015 -di crisi aziendale per cessazione di attività non potranno essere prese in esame.
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