MINISTERO DEL LAVORO – TRASFERIMENTO DI AZIENDA – DEROGHE ALLA DISCIPLINA DEL CODICE CIVILE EX ART. 2112 -INTERPELLO N. 32/2014
Si informa che con interpello n. 32 del 17 dicembre 2014, disponibile sul sito del Collegio in calce alla presente nota, il Ministero del Lavoro ha fornito una interpretazione estensiva per le ipotesi in cui sia possibile derogare all’art. 2112 del Codice civile per il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di azienda
Si segnala infatti che il Dicastero ha ritenuto che, a determinate condizioni, le disposizioni dell’art. 47, commi 4-bis e 5, della Legge 29 dicembre 1990, n. 428, relative alle ipotesi di derogabilità dell’art. 2112 del Codice civile, possano trovare applicazione anche in altre fattispecie, del tutto analoghe a quelle descritte nei commi 4-bis e 5 del predetto art. 47. Secondo la ricostruzione ministeriale, infatti, la disciplina derogatoria dell’art. 2112 del Codice civile (che, si ricorda, è volto al mantenimento in capo al lavoratore del rapporto di lavoro e dei diritti connessi), potrebbe applicarsi anche alle imprese destinatarie, per lunghi periodi, di trattamenti di integrazione salariale in deroga o dichiarate insolventi con provvedimenti adottati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze o dalla Sezione Fallimentare di un Tribunale, ma alle quali non siano applicabili le norme in materia di procedure concorsuali in quanto imprese non commerciali.
A tale proposito il Ministero del Lavoro rimarca che le condizioni alle quali sarebbe possibile estendere, in via analogica, la disciplina di cui ai commi 4-bis e 5 dell’art. 47 della Legge n. 428/1990, consistono, da un lato, nel mantenimento almeno parziale dell’occupazione e, dall’altro, nell’intervento di un’autorità amministrativa o di un Tribunale.
Si ricorda, peraltro, che la Direttiva europea 12 marzo 2001, n. 2001/23/CE, del Consiglio, prevede la possibilità di derogare alla norma che garantisce la tutela dei lavoratori in occasione del trasferimento d’azienda nell’ipotesi di una procedura svoltasi “sotto il controllo” della pubblica autorità, circostanza che ha indotto il legislatore italiano, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia europea dell’11 giugno 2009 a modificare il comma 5 della citata Legge n. 428/1990.
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