L’AVVALIMENTO DEVE RIFERIRSI A RISORSE REALI E NON FORMALI
(T.A.R. TOSCANA, Firenze, sez. J, 19 maggio 2014, n. 865)
Affinché l’istituto dell’avvalimento – di matrice comunitaria e diretto a garantire la massima partecipazione delle imprese alle procedure di affidamento dei contratti pubblici – non si trasformi in una sorta di “scatola vuota’: che consenta la partecipazione alle gare d’appalto di imprese non qualificate, senza che sussista alcuna garanzia in ordine alla fase di esecuzione contrattuale, è necessario che l’ausiliaria ponga seriamente a disposizione dell’ausiliata le risorse ed i mezzi idonei a giustificare il ‘prestito’ del requisito. L’impegno in tal senso, deve, pertanto, puntualmente risultare dal contratto di avvalimento prodotto dalla concorrente ai fini della qualificazione alla gara d’appalto, pena l’esclusione dalla stessa.)
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