MINISTERO DEL LAVORO – MALATTIE CON OBBLIGO DI DENUNCIA – NUOVO ELENCO – DECRETO MINISTERIALE 10 GIUGNO 2014
Si informa che il Ministero del Lavoro ha aggiornato, attraverso l’introduzione di nuove patologie e la modifica di alcune denominazioni, l’elenco delle malattie professionali per le quali è obbligatoria la denuncia all’ASL e alla Direzione Territoriale del Lavoro, ad opera del medico competente e in generale di ogni medico che ne riconosca l’esistenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 139 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e s.m.i., “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.
L’elenco si suddivide in tre liste:
– malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità (lista I);
– malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità (lista II);
– malattie la cui origine lavorativa è possibile (lista III).
In ciascuna di queste tre liste le malattie sono suddivise per gruppi a seconda della tipologia (ad esempio, malattie da agenti fisici, da agenti chimici, da agenti biologici, tumori, ecc.).
L’aggiornamento, riportato nel decreto del Ministero del Lavoro 10 giugno 2014 , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014, riguarda, in tutte le tre liste, esclusivamente il gruppo 6 “tumori professionali” e il gruppo 2 “malattie da agenti fisici” con riferimento alle sole patologie muscolo scheletriche.
Con particolare riguardo al settore delle costruzioni e alle malattie professionali più comunemente ad esso riferibili, le modifiche hanno compreso l’introduzione, tra le altre, delle seguenti patologie.
Lista I, gruppo 2 (malattie da agenti fisici) |
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Agente |
Malattia |
Vibrazioni trasmesse al corpo intero per le attività guida di automezzi pesanti e conduzione di mezzi meccanici |
Ernia discale lombare |
Lista I, gruppo 6 (tumori) |
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Agente |
Malattia |
Asbesto e altri minerali contenenti fibre di asbesto |
Vari tipi di mesiotelioma (vedi allegato) |
Tumore della laringe |
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Tumore dell’ovaio |
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Fibre asbestiformi |
Mesiotelioma pleurico e mesotelioma peritoneale |
Silice libera cristallina in forma di quarzo e cristobalite |
Tumore del polmone |
Polveri di legno |
Tumore del nasofaringe |
Attività di saldatura |
Melanoma oculare |
Lista II, gruppo 6 (tumori) |
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Agente |
Malattia |
Asbesto |
Tumore della faringe |
Tumore dello stomaco |
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Tumore del colon retto |
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Attività di saldatura |
Tumore del polmone |
Si sottolinea che la denuncia di cui trattasi, ad opera del medico competente ai sensi dell’articolo 139 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e s.m.i., non va confusa con la denuncia assicurativa di una malattia professionale all’Inail.
La denuncia ex articolo 139, infatti, ha valore conoscitivo-epidemiologico con finalità preventive ovvero permettere la programmazione dell’attività dell’Organo di vigilanza.
Si ricorda comunque che, ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del D. Lgs. n. 38/2000, recante “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali […]”, il medico è anche tenuto a trasmettere copia della denuncia ex articolo 139 alla sede Inail competente per territorio.
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