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21.10.2014 - lavoro

INPS – NUOVA REGOLAMENTAZIONE COMUNITARIA SUL REGIME “DE MINIMIS” IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2014 – CIRCOLARE N. 102/2014

Si informa che l’Inps con circolare n. 102 del 3 settembre 2014 ha illustrato i principali elementi di novità introdotti dalla regolamentazione comunitaria sugli aiuti di Stato di importanza minore (“de minimis”) in vigore dal 1° gennaio 2014, con specifico riferimento alle agevolazioni riconosciute dallo stesso Istituto.
Tali Regolamenti, in vigore dal 1° gennaio 2014, sostituiscono, rispettivamente, il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 ed il Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007.
In via preliminare, l’Istituto sottolinea che i nuovi Regolamenti hanno introdotto il criterio di “impresa unica”, con la conseguenza che il massimale di aiuto concedibile viene a determinarsi con riferimento all’insieme delle imprese fra le quali sussista una relazione nei termini dagli stessi indicati all’art. 2, paragrafo 2.
Di fatto per “impresa unica” si intende l’insieme delle imprese fra le quali esista almeno una delle seguenti relazioni:
– un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
– un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
– un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
– un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una o più altre imprese sono considerate anche esse una “impresa unica”.
Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 (regime generale), restano invariati il massimale di € 200.000 per gli aiuti “de minimis” che una impresa può ricevere nell’arco di tre esercizi finanziari e quello di € 100.000 per le imprese operanti nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi (per le imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli il Regolamento (UE) n. 1408/2013 prevede, invece, l’elevazione del massimale ad € 15.000 nel corso di tre esercizi finanziari, rispetto al precedente limite di € 7.500).
Per esercizio finanziario si intende il periodo utilizzato dall’impresa per scopi fiscali; pertanto, qualsiasi sia il mese dell’anno in cui viene erogato l’aiuto, l’arco di tempo rilevante comprende l’annualità finanziaria in corso e le due precedenti.
Atteso che la nuova regolamentazione è in vigore dal 1° gennaio 2014, l’Inps comunica di aver predisposto una nuova modulistica relativa alle dichiarazioni “de minimis”, resa disponibile nell’allegato 1 alla circolare in commento e da utilizzare per la fruizione delle agevolazioni contributive erogate dall’Istituto in conformità al predetto regime comunitario.
Tutto ciò premesso, la circolare in parola sottolinea che le agevolazioni erogate dall’Inps per le quali si applicano i nuovi Regolamenti sul regime “de minimis” sono:

Agevolazioni per l’assunzione di apprendisti
Lo sgravio contributivo previsto dall’art. 22, comma 1, della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (cfr. Not. N. 12/2011), per gli apprendisti assunti nel periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016, da parte di aziende che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove. a tal proposito l’Istituto fa rimando anche alle istruzioni diramate con circolare n. 128 del 2 novembre 2012 e messaggio n. 20123 del 6 dicembre 2012.
Per la fruizione di tale beneficio, precisa l’Istituto, deve essere utilizzato il nuovo modello di dichiarazione “de minimis” allegato alla circolare in commento.

Agevolazione per l’assunzione di lavoratori percettori dell’ASpI
l’incentivo per favorire la ricollocazione lavorativa di soggetti privi di occupazione e beneficiari dell’ASpI, previsto dall’art. 2, comma 10-bis, della Legge 28 giugno 2012, n. 92. Il comma 10-bis è stato inserito nell’art. 2 della Legge n. 92/2012 dall’art. 7, comma 5, lettera b) del Decreto-Legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99. In merito all’incentivo previsto da tale norma l’INPS ha diramato istruzioni con circolare n. 175 del 18 dicembre 2013. Anche per questo incentivo i datori di lavoro interessati devono avvalersi del nuovo modello di dichiarazione “de minimis”.

Agevolazioni per l’assunzione di lavoratori inclusi nella Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori
l’incentivo per l’assunzione di lavoratori iscritti nella “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori”, previsto dal Decreto del Ministro della Gioventù 19 novembre 2010. A tal proposito si fa rimando alle istruzioni impartite dall’Inps con circolare n. 115 del 5 settembre 2011. In proposito, l’Istituto segnala che, nelle more dell’aggiornamento del modulo telematico “GIOV-GE”, i datori di lavoro interessati devono inviare la richiesta di ammissione al beneficio tramite il modulo telematico attualmente disponibile nel “Cassetto previdenziale” e, contestualmente, inoltrare la dichiarazione “de minimis” secondo il fac-simile allegato alla circolare in discorso, avvalendosi della funzionalità “Contatti” del citato “Cassetto”.
Da ultimo, tenuto conto del disposto dell’art. 5, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 e dell’art. 6, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 1535/2007(L’art. 5, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 e l’art. 6, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 1535/2007 stabiliscono che, alla fine del periodo di validità di tali Regolamenti è possibile dare esecuzione per un ulteriore periodo di sei mesi a tutti gli aiuti “de minimis” che soddisfano le condizioni dei Regolamenti stessi), l’INPS pone in rilievo che continuano ad applicarsi i Regolamenti previgenti agli incentivi per i quali, alla data del 30 giugno 2014, sia stato adottato dalla competente Sede o dai sistemi informativi centrali dell’Istituto, il relativo provvedimento di concessione.
Devono invece essere applicati i nuovi Regolamenti nelle ipotesi in cui le istanze relative agli incentivi sopra richiamati (comprese le istanze anteriori al 30 giugno 2014) non siano ancora state definite o siano state accolte con provvedimento adottato dalla competente Sede o dai sistemi informativi centrali dell’Inps in data successiva al 30 giugno 2014.
In tali ipotesi la competente Sede Inps invita l’impresa interessata a rilasciare, entro il termine di quindici giorni, la dichiarazione “de minimis” secondo il fac-simile allegato alla circolare in commento, in sostituzione della dichiarazione, eventualmente già rilasciata dall’impresa, in cui venga fatto riferimento ai previgenti Regolamenti comunitari.
In caso di mancato rilascio della dichiarazione, l’Inps procede alla revoca del provvedimento di concessione già adottato.

 


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