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21.10.2014 - trasporti

DIVIETO DI TRASPORTO DI MACCHINE OPERATRICI SU AUTOCARRI CLASSIFICATI MEZZI D’OPERA – CHIARIMENTI MINISTERIALI

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Direzione generale per la sicurezza stradale, con la Direttiva n. 4214 del 10/9/2014, ha fornito nuove indicazioni per la corretta applicazione della normativa sui veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità.
Per quanto riguarda il settore delle costruzioni si richiama in particolare l’attenzione sui chiarimenti forniti per la circolazione dei mezzi d’opera.
Nello specifico viene precisato che le motrici degli autotreni “mezzi d’opera” non possono trasportare macchine operatrici, in quanto le stesse non risultano ricomprese tra i materiali elencati dall’art. 54, comma 1, lettera n, del Codice della Strada [1], e all’art. 11, c. 2, della Legge n. 454/1997 [2].
Al contrario, precisa il ministero, le macchine operatrici possono essere trasportate, oltre che sui rimorchi, anche sulle motrici degli autotreni che non costituiscono complessi “mezzi d’opera”, purché anch’esse siano dotate di carrozzerie idonee allo scopo.
In tal caso, però, sia sulle motrici che sui rimorchi non potranno essere trasportate altre fattispecie diverse da eventuali accessori delle macchine operatrici da cantiere trasportate.

Note
[1] Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo codice della strada
Articolo N.54 – Autoveicoli.
(omissis)
n) mezzi d’opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell’attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell’art.62 e non superiori a quelli di cui all’art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell’art.61. I mezzi d’opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada.
(omissis)

[2] Lelle 23 dicembre 1997, n. 454 – Interventi per la ristrutturazione dell’autotrasporto e lo sviluppo dell’intermodalità
Articolo N.11 – Modifiche al codice della strada.
(omissis)
2. Tra i materiali assimilati indicati all’articolo 54, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono compresi:
a) quelli impiegati nel ciclo produttivo delle imprese forestali e quelli derivanti dalla raccolta e compattazione di rifiuti solidi urbani e dallo spurgo di pozzi neri effettuati mediante idonee apparecchiature installate sui mezzi d’opera;
b) quelli dell’industria siderurgica compresi i coils e i laminati grezzi, trasportati mediante idonee selle di contenimento installate sui mezzi d’opera.
(omissis)


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